IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato per la pesca e l'acquacoltura
  Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio, del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
  Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del consiglio, del 21 giugno
1999,  relativo  allo  SFOP  -  strumento finanziario di orientamento
della pesca;
  Visto   il   regolamento  (CE)  n.  2792/1999  del  consiglio,  del
17 dicembre  1999, che stabilisce modalita' e condizioni delle azioni
strutturali nel settore della pesca;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1685/2000  della commissione, del
28 luglio  2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE)  n.  1260/1999  del  consiglio  del  21 giugno  1999  per quanto
riguarda  l'ammissibilita'  delle  spese  concernenti  le  operazioni
cofinanziate dai fondi strutturali;
  Visto   l'allegato  IV  del  regolamento  (CE)  n.  366/2001  della
commissione,  del 22 febbraio 2001, concernente la nomenclatura degli
assi prioritari, misure, azioni e indicatori di realizzazione;
  Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del consiglio, del 28 gennaio
2002,  che  modifica  il  regolamento (CE) n. 2792 del consiglio, del
17 dicembre 1999;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2369/2002  del  consiglio  del
20 dicembre  2002,  recante modifica del regolamento n. 2792/1999 che
fissa modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel
settore della pesca;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2371/2002  del  consiglio  del
20 dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione e allo sfruttamento
sostenibile  delle  risorse  della  pesca  nell'ambito della politica
comune della pesca;
  Vista  la  decisione  n.  C  (2000) 3384 del 17 novembre 2000 della
commissione  con  la quale e' stato approvato il «Programma operativo
nazionale»  degli  interventi concernenti il settore della pesca (PON
Pesca) nelle regioni dell'obiettivo 1;
  Vista  la  decisione  n.  C  (2001)  45  del  23 gennaio 2001 della
commissione  con  la  quale e' stato approvato il «Documento unico di
programmazione»  degli  interventi concernenti il settore della pesca
nelle regioni fuori obiettivo 1 (DOCUP);
  Visto  il  complemento  di  programmazione  per  l'attuazione degli
interventi  del  PON Pesca, approvato dal comitato di sorveglianza in
data 8 febbraio 2001;
  Visto  il  complemento  di  programmazione  per  l'attuazione degli
interventi  del DOCUP, approvato dal comitato di sorveglianza in data
28 marzo 2001;
  Considerato  che  il  regolamento (CE) n. 2371/2002 dispone che per
ciascuno  Stato  membro sara' stabilito un livello di riferimento per
la  capacita'  della  propria  flotta  che consenta di raggiungere un
equilibrio stabile e duraturo tra detta capacita' e le risorse;
  Considerato,  inoltre, che il livello globale nazionale di partenza
sara'  stabilito  in base ai «livelli obiettivo» figuranti nei POP IV
al  31 dicembre  2002  per  cui  sono aboliti i segmenti previsti dal
decreto  ministeriale  15 marzo  2002,  e,  che nel corso del periodo
2003/2004,  gli  Stati membri che concedono aiuti pubblici al rinnovo
della flotta dovranno ridurre la propria capacita' globale almeno del
3% rispetto al livello di riferimento iniziale;
  Considerato,  altresi',  che  spettera' agli Stati membri garantire
che  la  capacita'  di  pesca della loro flotta non aumenti e che sia
adattata  in  funzione delle risorse alieutiche disponibili e che gli
aiuti  al  rinnovo delle navi da pesca saranno ancora consentiti agli
Stati  membri  fino al 31 dicembre 2004 e solo per unita' al di sotto
di 400 GT;
  Visto  il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina
del rilascio della licenza da pesca;
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisioni e di controllo» e successive modifiche;
  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241 riguardante «nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche;
  Vista  la  legge 4 dicembre 1993, n. 491 e successive modifiche, ed
in particolare l'art. 2 paragrafo 49 lettera a) circa l'ausilio delle
Capitanerie di porto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002,
n. 445 sul «testo unico in materia di documentazione amministrativa»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Domande per le nuove costruzioni
Modalita' di compilazione e termine di presentazione:
  1)  La  domanda  di  ammissione  al  contributo,  redatta  in carta
semplice ed in un'unica copia, contenente l'elencazione dei documenti
prodotti,  va  compilata  utilizzando  il  modello  «allegato n. 1» e
sottoscritta   dal  o  dai  beneficiari  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
  La  presentazione  della  domanda di contributo implica il rilascio
del  consenso  al trattamento dei dati riportati nella stessa domanda
nonche'  nei  documenti  ad  essa  allegati,  ai  sensi  della  legge
31 dicembre 1996, n. 675;
  2)  Le  domande,  complete  della  relativa  documentazione, devono
essere   presentate  direttamente  entro  il  termine  perentorio  di
sessanta  giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del presente
decreto   al   Ministero   delle   politiche   agricole  e  forestali
dipartimento  delle  politiche  di  mercato direzione generale per la
pesca e l'acquacoltura - pesc VI - viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma o
spedite  al  medesimo  destinatario  entro  lo stesso termine. Per le
domande inviate fa fede la data di spedizione. Le domande pervenute o
spedite oltre il predetto termine saranno archiviate.
  La   certificazione   a  corredo  della  domanda,  in  originale  o
autenticata,   deve  essere  in  corso  di  validita'  alla  data  di
presentazione della stessa domanda.