IL RETTORE
  Vista  la  legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare l'art.
6, commi 9 ed 11;
  Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e'
stato  emanato  lo  statuto  di  questa Universita', pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235, supplemento ordinario
n. 165;
  Vista  la  delibera  del senato accademico di questo Ateneo, seduta
del  17 aprile 2003 con cui e' stata approvata la modifica di statuto
relativamente all'art. 25 (Giunta di facolta);
  Vista  la  nota  prot.  n.  2517  del 18 luglio 2003 del M.I.U.R. -
Dipartimento  per  la  programmazione,  il coordinamento e gli affari
economici  - Servizio per l'autonomia universitaria e studenti - Uff.
I,  con la quale il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni
da formulare in merito alla modifica dell'art. 25 dello statuto;
                               Decreta
di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, la
modifica  dell'art.  25 dello statuto dell'Universita' degli studi di
Perugia, nel testo di seguito riportato ed evidenziato in corsivo:
  «Art.  25  (Giunta  di  facolta). - 1. La Giunta di facolta' svolge
funzioni  istruttorie  e preparatorie dei punti all'ordine del giorno
delle sedute del Consiglio di facolta' e coopera all'esecuzione delle
delibere adottate dal Consiglio.
  2.  La  Giunta  e'  composta  da  membri  di diritto e/o eletti dal
Consiglio  di  facolta' tra i suoi componenti nel numero e secondo le
modalita'  stabilite  dal  regolamento  interno e dura in carica fino
alla scadenza del mandato del Preside».
    Perugia, 7 agosto 2003
                                               p. Il rettore: Lacaita