IL RETTORE

  Vista  la  legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare l'art.
6, commi 9 ed 11;
  Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e'
stato  emanato  lo  statuto  di  questa Universita', pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 235 del 7 ottobre 1996, supplemento ordinario
n. 165;
  Vista  la  delibera  del senato accademico di questo Ateneo, seduta
del  29 maggio 2003 con cui e' stata approvata la modifica di statuto
relativamente all'art. 28, comma 4;
  Vista  la  nota  prot.  n.  2622  del  23 luglio 2003 del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per
la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio
per  l'autonomia  universitaria  e studenti - Uff. I, con la quale il
Ministero  ha  comunicato  di  non avere osservazioni da formulare in
merito alla modifica dell'art. 28, comma 4 dello statuto;

                               Decreta

di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, la
modifica  dell'art.  28, comma 4 dello statuto dell'Universita' degli
studi  di  Perugia,  nel testo di seguito riportato ed evidenziato in
corsivo:
  «Art.  28  (Composizione  dei consigli di corso di studio). - 1. Il
             consiglio di corso di laurea e' costituito:
    a) da  tutti  i  professori di ruolo e dai professori ufficiali a
contratto, dagli affidatari e dai supplenti nel corso;
    b) da  una rappresentanza elettiva dei ricercatori pari a 1/3 dei
membri di cui alla lettera a);
    c) da  una  rappresentanza  elettiva  del personale che svolge le
funzioni  di  cui  al  comma  3 del precedente articolo in misura non
superiore al 3% dei docenti di cui alla lettera a);
    d) da  una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 18% del
totale dei membri di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
  2.  I  docenti  di cui alla precedente lettera a), qualora svolgano
insegnamenti  ufficiali  in  piu'  corsi  di  studio, fanno parte del
consiglio degli stessi.
  3. La composizione dei consigli di corso di studio per le questioni
attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei
ricercatori  sono  disciplinate  in conformita' del comma 2 dell'art.
23.
  4.  Il  consiglio  di  corso  di  laurea elegge un presidente fra i
professori  di  ruolo  di  I  fascia  che  dura  in  carica  tre anni
accademici; per tutti gli altri corsi di studio il relativo consiglio
elegge il presidente tra i professori di ruolo della facolta'.
  5. Ai consigli di corso di studio, diversi dai consigli di corso di
laurea,  appartengono  tutti  i  docenti del corso stesso previsti al
precedente comma 1, lettera a). Le rappresentanze di cui alle lettere
b)  e  c)  dello  stesso  comma 1  sono  elette,  qualora le relative
componenti esistano, e superino le percentuali stabilite nello stesso
comma 1. Qualora le componenti fossero inferiori a dette percentuali,
le   stesse   fanno   parte  di  diritto  del  corso  di  studio.  La
rappresentanza  elettiva degli studenti e' pari al 18% del totale dei
membri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del comma 5.
  6.  Le modalita' per le elezioni delle rappresentanze nel consiglio
di corso di studio sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.
  7.  Nel  caso  in  cui  non  si  possa  procedere  all'elezione del
presidente ai sensi del precedente comma 4, le funzioni del consiglio
di  corso  di  studio  sono  esercitate  dai consigli di facolta' che
procederanno con le modalita' che riterranno piu' opportune.
  8.  Nei  corsi  di  laurea  e  negli altri corsi di studio di nuova
istituzione  che  non siano interamente attivati, e' costituito dalla
facolta'  o dalle facolta' interessate, tramite specifici accordi, un
comitato  coordinatore che assume le funzioni del consiglio di corso.
Nella  fase transitoria di attuazione della riforma degli ordinamenti
didattici per i corsi in via di trasformazione puo' essere costituito
un   unico   consiglio   di  corso  nella  composizione  piu'  ampia,
comprendente i docenti e le rappresentanze necessarie di cui al comma
1, che esercita le competenze del vecchio e del nuovo ordinamento.
  9.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   valgono   fino
all'istituzione  delle  classi  dei corsi di laurea e alla attuazione
della  conseguente  normativa  riguardante  gli ordinamenti didattici
dell'Ateneo».
    Perugia, 7 agosto 2003
                                               p. Il rettore: Lacaita