IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 agosto 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2004,  lo  stato  di  emergenza  in  relazione  alla  grave  crisi di
approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia;
  Vista la nota del Presidente della Giunta della regione Toscana del
18 agosto  2003,  con  la quale viene rappresentata la gravita' della
situazione  determinatasi  nel  territorio  del  comune  di Pistoia a
seguito  della  carenza  di  risorse  idriche,  causata  dalle scarse
precipitazioni meteoriche;
  Vista  la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia del
18 agosto 2003;
  Ravvisata,  quindi,  la necessita' ed urgenza di adottare misure di
carattere    straordinario    ed    urgente    atte    a    garantire
l'approvvigionamento idrico del comune di Pistoia;
  Acquisita l'intesa della regione Toscana;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza   in   ordine  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi  il
31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 novembre  2002,  con  il  quale  lo stato di emergenza in ordine ai
gravi  eventi  sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio
della  provincia  di  Campobasso  e' stato esteso anche al territorio
della provincia di Foggia;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 giugno  2003,  con  il  quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo
2004,  lo  stato  di  emergenza  in  ordine  ai  gravi eventi sismici
verificatisi  il  31 ottobre  2002  nel  territorio delle province di
Campobasso e Foggia;
  Visto  il  decreto-legge  4 novembre  2002, n. 245, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  27 dicembre  2002,  n.  286,  recante
«Interventi   urgenti   a  favore  delle  popolazioni  colpite  dalle
calamita'  naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori
disposizioni in materia di protezione civile»;
  Visto  l'art.  18  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3282  del  18 aprile  2003,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  99  del  30 aprile  2003,
recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
  Vista  la  nota in data 11 giugno 2003 del Presidente della regione
Molise  -  Commissario  delegato  con  la  quale,  tra l'altro, viene
rappresentata  l'esigenza di prorogare le disposizioni concernenti la
sospensione   dei  termini  relativi  agli  adempimenti  di  obblighi
tributari;
  Vista  la  nota in data 31 luglio 2003 del Presidente della regione
Puglia  -  Commissario  delegato  inerente alla medesima richiesta di
proroga dei termini;
  Vista la nota del 4 agosto 2003 del Ministero dell'economia e delle
finanze;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.

  1.  Ai fini del superamento della grave crisi di approvvigionamento
idrico  in  atto  nel  territorio  del comune di Pistoia, e di cui al
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 agosto
2003  citato  in  premessa,  il  Presidente  della regione Toscana e'
nominato  Commissario  delegato,  e provvede, sentiti gli enti locali
interessati,  alla  individuazione  ed alla successiva esecuzione, in
termini di somma urgenza, di tutti gli interventi necessari.
  2.  Per  la  realizzazione  degli  interventi di cui al comma 1, il
Commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  avvalersi  di un soggetto
attuatore,  cui  affidare specifici settori di intervento, sulla base
di  apposite  direttive  di  volta  in  volta  impartite dallo stesso
Commissario delegato.
  3.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  possono essere affidati
utilizzando,  ove  ritenuto necessario, le deroghe di cui all'art. 2,
sulla base del progetto preliminare.
  4.  Il  progetto  preliminare  costituisce  altresi'  titolo per la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza degli
interventi.
  5.  I  provvedimenti  di occupazione d'urgenza e temporanea possono
essere    adottati   anche   senza   la   preventiva   determinazione
dell'indennita'  prescritta,  che  comunque  deve  avvenire  entro  i
successivi  trenta  giorni,  e  costituiscono  titolo per l'immediata
immissione  nel  possesso  da  parte  del  soggetto  attuatore, senza
ulteriori  adempimenti  e previa redazione dello stato di consistenza
anche con la sola presenza di due testimoni.
  6.  Agli oneri derivanti dalle iniziative da porre in essere per il
superamento  del  contesto  emergenziale  si  provvede con le risorse
finanziarie  che  a  tal  fine  saranno  individuate  dal Commissario
delegato.