IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visti i decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 351, come di volta in volta integrati (nel seguito indicati come i «decreti dell'Agenzia del demanio»); Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2001, emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a titolo oneroso alla societa' di cartolarizzazione S.C.I.P. Societa' cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l, di parte dei beni immobili individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio, l'immissione della societa' di cartolarizzazione del possesso giuridico dei beni trasferiti, nonche' la gestione degli stessi (nel seguito indicato come il «Primo decreto del Ministro dell'economia»); Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2001 emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il prezzo iniziale corrisposto a titolo definitivo dalla societa' di cartolarizzazione a fronte del trasferimento dei beni immobili, le modalita' di pagamento della parte residua del prezzo, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione (nel seguito indicata come la «Prima operazione di cartolarizzazione»), la gestione dei beni trasferiti e le modalita' di rivendita dei beni (nel seguito indicato come il «Secondo decreto del Ministro dell'economia»); Visti i decreti ministeriali 15 marzo 2002, 16 luglio 2002, 31 luglio 2002 e decreto ministeriale 17 aprile 2003 emanati in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernenti, tra l'altro, chiarimenti interpretativi e modifiche al Secondo decreto del Ministro dell'economia; Considerato che e' emersa la necessita' di apportare talune integrazioni al Secondo decreto del Ministro dell'economia; Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 novembre 2002, sono stati trasferiti a titolo oneroso alla societa' di cartolarizzazione S.C.I.P. Societa' cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., costituita ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, ulteriori immobili individuati dai decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio elencati nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale ed e' stata avviata la seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come il «decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione»); Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002 emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente modalita' e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla societa' di cartolarizzazione nell'ambito della seconda operazione di cartolarizzazione (nel seguito indicato come il «decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione»); Visto l'ulteriore decreto ministeriale 17 aprile 2003 emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente, tra l'altro, modifiche al decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione; Considerato che e' emersa la necessita' di disciplinare le procedure di vendita degli immobili di pregio inclusi tra gli immobili trasferiti ai sensi del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione; Considerato, altresi', che e' emersa la necessita' di apportare modifiche ad alcune disposizioni del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione; Decreta: Art. 1. All'allegato 3, punto 2, del Secondo decreto del Ministro dell'economia, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «senza prezzo base d'asta.» sono inseriti i seguenti capoversi «Per detti turni di aste senza prezzo base si procede, in ogni caso, ad aggiudicazione provvisoria all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo piu' elevato; la S.C.I.P. Societa' cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. puo', sentita Patrimonio della Stato S.p.A., esercitare la facolta' di non accettare le offerte ritenute non congrue e di non procedere all'aggiudicazione definitiva dandone comunicazione al notaio incaricato dell'espletamento della relativa asta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro i sette giorni successivi all'aggiudicazione provvisoria. Il soggetto incaricato della vendita degli immobili di cui al presente allegato, al fine di ottimizzare il prezzo complessivo di vendita degli immobili rimasti invenduti ad esito di aste in cui sia previsto un prezzo base d'asta, in alternativa alla previsione del precedente capoverso in merito ad una offerta in vendita degli immobili senza prezzo base d'asta, puo' provvedere a suddividere tali immobili rimasti invenduti in diversi lotti comprensivi di uno o piu' immobili secondo criteri di omogeneita' strutturale e/o di ubicazione geografica. La composizione e la strategia di vendita, ivi inclusa la connessa determinazione di un eventuale prezzo base d'asta, sono sottoposte, con la necessaria documentazione di supporto, alla preventiva approvazione della Patrimonio dello Stato S.p.A., che e' tenuta a fornire le proprie indicazioni entro venti giorni, inutilmente decorsi i quali l'approvazione si da' per ottenuta. Per lo svolgimento di eventuali attivita' propedeutiche alla vendita dei lotti previsti al precedente capoverso, il soggetto incaricato puo' avvalersi della collaborazione della stessa Patrimonio dello Stato S.p.A.».