IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                           di concerto con

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto-legge  25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni,  dalla  legge  23 novembre  2001,  n. 410 (nel seguito
indicato  come  il  «decreto-legge  n.  351»),  recante  disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare  pubblico  e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare;
  Visti  i  decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in
attuazione  dell'art.  1  del  decreto-legge n. 351, come di volta in
volta  integrati  (nel  seguito indicati come i «decreti dell'Agenzia
del demanio»);
  Visto   il   decreto  ministeriale  30 novembre  2001,  emanato  in
attuazione  del  comma  1  dell'art.  3 del decreto-legge n. 351, dal
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del  lavoro e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a
titolo  oneroso  alla societa' di cartolarizzazione S.C.I.P. Societa'
cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l, di parte dei beni immobili
individuati  nei decreti dell'Agenzia del demanio, l'immissione della
societa'   di  cartolarizzazione  del  possesso  giuridico  dei  beni
trasferiti,  nonche'  la  gestione degli stessi (nel seguito indicato
come il «Primo decreto del Ministro dell'economia»);
  Visto   il   decreto   ministeriale  18 dicembre  2001  emanato  in
attuazione  del  comma  1  dell'art.  3 del decreto legge n. 351, dal
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del  lavoro e delle politiche sociali, concernente il prezzo iniziale
corrisposto a titolo definitivo dalla societa' di cartolarizzazione a
fronte del trasferimento dei beni immobili, le modalita' di pagamento
della parte residua del prezzo, le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione  (nel seguito indicata come la «Prima operazione di
cartolarizzazione»),  la  gestione dei beni trasferiti e le modalita'
di  rivendita dei beni (nel seguito indicato come il «Secondo decreto
del Ministro dell'economia»);
  Visti  i  decreti  ministeriali  15 marzo  2002, 16 luglio 2002, 31
luglio   2002  e  decreto  ministeriale  17 aprile  2003  emanati  in
attuazione  del  comma  1  dell'art.  3 del decreto-legge n. 351, dal
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  concernenti, tra l'altro,
chiarimenti   interpretativi  e  modifiche  al  Secondo  decreto  del
Ministro dell'economia;
  Considerato  che  e'  emersa  la  necessita'  di  apportare  talune
integrazioni al Secondo decreto del Ministro dell'economia;
  Considerato  che  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
finanze,  emanato  di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, in data 21 novembre 2002, sono stati trasferiti a
titolo  oneroso  alla societa' di cartolarizzazione S.C.I.P. Societa'
cartolarizzazione  immobili  pubblici  S.r.l.,  costituita  ai  sensi
dell'art.  2 del decreto-legge n. 351, ulteriori immobili individuati
dai   decreti   dirigenziali   dell'Agenzia   del   demanio  elencati
nell'allegato  1  a  tale decreto ministeriale ed e' stata avviata la
seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n.
351  (nel seguito indicato come il «decreto di trasferimento relativo
alla seconda cartolarizzazione»);
  Visto   il   decreto   ministeriale  21 novembre  2002  emanato  in
attuazione  del  comma  1  dell'art.  3 del decreto legge n. 351, dal
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  concernente  modalita'  e
procedure  di  vendita  dei beni immobili trasferiti alla societa' di
cartolarizzazione    nell'ambito    della   seconda   operazione   di
cartolarizzazione  (nel seguito indicato come il «decreto concernente
le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione»);
  Visto  l'ulteriore  decreto  ministeriale 17 aprile 2003 emanato in
attuazione  del  comma  1  dell'art.  3 del decreto-legge n. 351, dal
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  concernente, tra l'altro,
modifiche  al  decreto  concernente  le procedure di vendita relative
alla seconda cartolarizzazione;
  Considerato   che  e'  emersa  la  necessita'  di  disciplinare  le
procedure  di  vendita  degli  immobili  di  pregio  inclusi  tra gli
immobili  trasferiti  ai  sensi del decreto di trasferimento relativo
alla seconda cartolarizzazione;
  Considerato,  altresi',  che  e'  emersa la necessita' di apportare
modifiche ad alcune disposizioni del decreto concernente le procedure
di vendita relative alla seconda cartolarizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'allegato   3,   punto  2,  del  Secondo  decreto  del  Ministro
dell'economia, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «senza
prezzo  base  d'asta.»  sono inseriti i seguenti capoversi «Per detti
turni  di  aste  senza  prezzo  base  si  procede,  in  ogni caso, ad
aggiudicazione   provvisoria   all'offerente   che  abbia  presentato
l'offerta   di   importo   piu'   elevato;   la   S.C.I.P.   Societa'
cartolarizzazione  immobili  pubblici S.r.l. puo', sentita Patrimonio
della  Stato  S.p.A.,  esercitare  la  facolta'  di  non accettare le
offerte  ritenute  non  congrue e di non procedere all'aggiudicazione
definitiva     dandone    comunicazione    al    notaio    incaricato
dell'espletamento  della  relativa  asta a mezzo lettera raccomandata
con  ricevuta  di ritorno da inviarsi entro i sette giorni successivi
all'aggiudicazione provvisoria.
  Il  soggetto  incaricato  della  vendita  degli  immobili di cui al
presente  allegato,  al  fine di ottimizzare il prezzo complessivo di
vendita  degli immobili rimasti invenduti ad esito di aste in cui sia
previsto  un  prezzo  base d'asta, in alternativa alla previsione del
precedente  capoverso  in  merito  ad  una  offerta  in vendita degli
immobili senza prezzo base d'asta, puo' provvedere a suddividere tali
immobili rimasti invenduti in diversi lotti comprensivi di uno o piu'
immobili secondo criteri di omogeneita' strutturale e/o di ubicazione
geografica. La composizione e la strategia di vendita, ivi inclusa la
connessa  determinazione  di  un  eventuale  prezzo base d'asta, sono
sottoposte,  con  la  necessaria  documentazione  di  supporto,  alla
preventiva  approvazione  della Patrimonio dello Stato S.p.A., che e'
tenuta   a   fornire  le  proprie  indicazioni  entro  venti  giorni,
inutilmente decorsi i quali l'approvazione si da' per ottenuta.
  Per  lo  svolgimento  di  eventuali  attivita'  propedeutiche  alla
vendita  dei  lotti  previsti  al  precedente  capoverso, il soggetto
incaricato   puo'   avvalersi   della   collaborazione  della  stessa
Patrimonio dello Stato S.p.A.».