IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Emana la seguente direttiva: L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha tra i propri compiti (art. 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383): il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attivita' associative, nonche' di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (lettera d); l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi Registri, nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della medesima legge n. 383, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (lettera f). A tal fine l'Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti di intervento da considerare prioritari. Il presente provvedimento definisce, da un lato, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione delle suesposte iniziative, dall'altro priorita' e criteri di valutazione. 1. Requisiti soggettivi. I contributi previsti per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere d) ed f) dell'art. 12 citato in premessa possono essere richiesti dalle associazioni di promozione sociale, che risultino iscritte negli appositi Registri nazionale, regionali o delle province di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La domanda puo' essere presentata sia da singole associazioni, sia da piu' organizzazioni congiuntamente, nel qual caso va indicata l'associazione capofila cui deve essere attribuita la rappresentanza ai fini del progetto mediante formale atto di procura. In ogni caso ciascuna associazione non puo' presentare, in forma singola o congiunta, piu' di una iniziativa ai sensi della lettera d) e piu' di un progetto ai sensi della lettera f). Nell'ipotesi in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera f) siano presentati anche in collaborazione con enti locali, responsabile del progetto e' in ogni caso l'associazione proponente. Non sono ammesse deleghe per la realizzazione del progetto/iniziativa ad altri soggetti esterni, cui puo' essere commissionata unicamente la realizzazione di alcune attivita' che l'associazione, per mancanza di risorse interne, non e' in grado di realizzare. 2. Requisiti oggettivi. 2.1. Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera f), art. 12 cit. Per l'anno in corso, l'Osservatorio nazionale per l'associazionismo, nella seduta del 17 giugno 2003, ha stabilito che saranno considerati prioritari i progetti, presentati ai sensi della lettera f), i quali si propongono di intervenire nei seguenti ambiti operativi: interventi di sostegno ed integrazione rivolti alle persone con disabilita'; sostegno a misure di politica giovanile a favore di minori e adolescenti; interventi di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio socio-economico; interventi di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni di marginalita' sociale. 2.2. Ambiti operativi delle iniziative di cui alla lettera d), art. 12 cit. Le iniziative di cui alla lettera d), devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni oppure l'informatizzazione della associazione, con particolare attenzione, nel caso di informatizzazione, al legame fra questa e la formazione nonche' alla produzione di banche dati. L'associazione che abbia ricevuto un finanziamento nel 2002 ai sensi della lettera d) per un'iniziativa di informatizzazione non puo' presentare, per il 2003, una iniziativa, sempre ai sensi della stessa lettera d), che concerna nuovamente l'informatizzazione, da intendersi quale iniziativa che abbia come parte preponderante l'acquisto di hardware. 2.3. Indicazioni relative ai costi. Al finanziamento delle iniziative, oggetto della presente direttiva, si provvede con apposito stanziamento in bilancio che, per l'anno in corso, ammonta ad Euro 10.329.138,00. Il costo complessivo dell'iniziativa, di cui si chiede il finanziamento, non puo' superare i seguenti importi: iniziative di cui alla lettera d): Euro 250.000 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno o piu' associazioni; progetti di cui alla lettera f): Euro 250.000 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno solo ed Euro 400.000 se a presentare il progetto siano due o piu' associazioni. I progetti presentati, a pena di inammissibilita', non possono avere un costo superiore a quelli indicati. In ogni caso il/i proponente/i deve/devono porre a proprio carico il 20% dei costi, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente; costo del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specificazione, contenuta nel Piano economico (allegato 2), costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilita' del progetto al finanziamento, a conferma della concreta capacita' dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto. Per quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione nell'ipotesi della lettera d), di consulenza e progettazione nell'ipotesi della lettera f) devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8% del costo complessivo del progetto. Limitatamente ai progetti presentati ai sensi della lettera f), le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono essere contenuti entro l'importo massimo del 15% del costo complessivo del progetto medesimo. In ogni caso, a pena di inammissibilita', alla domanda va allegata una dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'associazione proponente o dell'associazione capofila, se il progetto e' presentato. congiuntamente ad altre, deve dichiarare - sotto la propria responsabilita' - che trattasi di progetto mai finanziato prima con questo o altri fondi statali, regionali o di enti locali, nonche' se al finanziamento del progetto si prevede che concorreranno altri soggetti e quali le eventuali modalita' di partecipazione. 2.4. Durata dei progetti. Le iniziative proposte non possono avere una durata superiore a diciotto mesi. 3. Motivi di inammissibilita'. A pena di inammissibilita', le domande devono: 1) concernere progetti/iniziative il cui costo complessivo non sia superiore ai limiti previsti al punto 2.3; 2) essere redatte secondo il modello allegato alla presente direttiva (allegato 1), compilato in ogni sua parte, e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (e' richiesta quindi la fotocopia del documento d'identita' del legale rappresentante); 3) essere inoltrate, in busta chiusa non trasparente, in originale e su dischetto o CD-ROM, in uno con l'elaborato progettuale (allegato 2) compilato in ogni sua parte compresa la dichiarazione di autenticita' delle informazioni contenute e sottoscritto dal legale rappresentante, ed essere corredate da tutti gli allegati: non saranno infatti ammesse integrazioni (salvo siano ritenute necessarie in sede istruttoria); 4) essere corredate, limitatamente alle associazioni iscritte nei Registri regionali o provinciali istituiti ai sensi della legge n. 383/2000, da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della medesima legge n. 383, nonche' di un documento attestante l'iscrizione nei suddetti registri; 5) essere corredate, limitatamente alle iniziative per la lettera d), dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestante che l'associazione non ha percepito contributi statali, diretti o indiretti (si considerano indiretti anche quelli provenienti da SPA come il CONI) per il funzionamento nel 2002 oppure, in caso li abbia ricevuti, attestante la quantita' dei contributi statali percepiti e la percentuale degli stessi sulle entrate del consuntivo 2002; 6) per le iniziative di cui alla lettera d), essere corredate da copia conforme del rendiconto 2002, al fine del controllo della veridicita' di quanto affermato con la comunicazione di cui al punto precedente; 7) essere indirizzate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - Osservatorio nazionale dell'associazionismo, via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma; 8) recare sulla busta la seguente dicitura «Progetto Lettera F» o «Iniziativa Lettera D» a seconda della tipologia della domanda presentata; 9) essere spedite per posta unicamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente direttiva. L'inoltro puo' avvenire anche mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnate a mano da un'incaricato dell'associazione - soltanto in tale ultimo caso verra' rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle ore 12; in tale caso le domande devono essere consegnate al Ministero perentoriamente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta Ufficiale; 10) essere corredate della dichiarazione del rappresentante legale di cui al punto 2.3 relativa al fatto che il progetto/iniziativa non e' mai stato finanziato prima nonche' se al finanziamento del progetto/iniziativa si prevede che concorreranno altri soggetti e quali le eventuali modalita' di partecipazione. 4. Valutazione dei progetti. 4.1. Procedura. I progetti pervenuti sono dapprima, esaminati sotto il profilo dell'ammissibilita' delle domande da parte dell'Amministrazione; successivamente si procede alla valutazione dei progetti ammessi mediante una commissione nominata dal Presidente dell'Osservatorio, che provvedera' a redigere una graduatoria dei progetti/iniziative pervenute, secondo i criteri indicati nella presente direttiva. La relativa graduatoria e' approvata dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. La graduatoria verra' pubblicata sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.welfare.gov.it). Tale pubblicazione esplica gli effetti della piena conoscenza nei confronti di tutti gli istanti circa l'esito dei progetti. I progetti possono essere ammessi a finanziamento totale o parziale. Nel secondo caso e' consentita una rimodulazione quantitativa e proporzionale del progetto, in accordo con l'amministrazione erogante tale da non menomare o pregiudicare il pieno raggiungimento delle previste principali finalita'. 4.2. Criteri di valutazione delle domande. I criteri di valutazione dei progetti/iniziative sono i seguenti: iniziative di cui alla lettera d): ===================================================================== Criterio |Punteggio massimo attribuibile ===================================================================== Valutazione iniziativa |40 --------------------------------------------------------------------- Presenza sul territorio nazionale | (Numero sedi e regioni in cui | l'associazione e' presente) |20 --------------------------------------------------------------------- Dimensione dell'associazione |15 --------------------------------------------------------------------- Mancata percezione di altri contributi| statali nell'anno precedente relativi | al funzionamento dell'associazione | (Verificata dal bilancio consuntivo | 2002) |10 --------------------------------------------------------------------- Collegamento fra formazione ed | informatizzazione |10 --------------------------------------------------------------------- Mancata percezione di contributi per | iniziative sulla lettera D nel 2002 |5 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . |100 progetti di cui alla lettera f): ===================================================================== Criterio |Punteggio massimo attribuibile ===================================================================== Campi prioritari |20 --------------------------------------------------------------------- Dettaglio del progetto |20 --------------------------------------------------------------------- Valenza nazionale del progetto |20 --------------------------------------------------------------------- Collaborazione con altri soggetti | privati ed enti pubblici (da provare | mediante documentazione relativa al | progetto presentato) |15 --------------------------------------------------------------------- Eccellenza nel rapporto costi/benefici|10 --------------------------------------------------------------------- Innovativita' |10 --------------------------------------------------------------------- Presenza di effettivi e validi | strumenti di monitoraggio |5 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . |100 Relativamente ai criteri previsti per la lettera f) e concernenti la collaborazione con gli enti pubblici e le sinergie con altre realta' private (associative e non), si precisa che e' necessario produrre idonea documentazione a riguardo che si riferisca al progetto/iniziativa presentata e non a precedenti rapporti intercorsi fra l'Associazione e gli enti pubblici/soggetti privati. Ai fini dell'idoneita' della documentazione, e' necessario che non si tratti di un generico plauso per l'iniziativa ma di un concreto impegno dell'ente pubblico/soggetto privato ai fini della sua realizzazione. Nel caso tale impegno si traduca in un co-finanziamento del progetto, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalita' di partecipazione al progetto e l'impegno finanziario assunto nello stesso; tale contributo dovra' essere erogato sul conto corrente appositamente aperto dall'associazione per l'accredito del finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4.3. Oneri non ammessi a contributo. Non sono comunque ammessi a rimborso: gli oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connesse al progetto di cui si chiede il finanziamento; gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati con il progetto; le spese per l'ordinario funzionamento e la gestione dell'organizzazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera d), art. 12, legge n. 383 citata; oneri figurativi o costi potenziali (es. costo del volontari impegnati) ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto. 5. Progetti ammessi a finanziamento. Le associazioni di promozione sociale, alle quali sia formalmente comunicata l'ammissione a finanziamento del progetto presentato, devono trasmettere, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione: indicazione del legale rappresentante; dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che il legale rappresentante dell'associazione e il responsabile del progetto non hanno riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide sulla loro moralita' professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio; eventuale proposta di rimodulazione nel caso in cui, essendo beneficiaria di un finanziamento parziale, l'associazione intenda rimodulare il progetto/iniziativa; prospetto progetto esecutivo; bilancio preventivo 2003, se statutariamente previsto; codice fiscale dell'associazione; estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o indicazione di altra forma, in alternativa, per l'accreditamento del finanziamento assegnato. A tal fine e' necessario che l'associazione beneficiaria del finanziamento attivi un conto corrente appositamente ed unicamente dedicato al progetto/iniziativa finanziata, in modo da facilitare il controllo dello stato finanziario del progetto mediante la consultazione dell'estratto conto. L'avvio del progetto deve avvenire entro tempi congrui in relazione alla complessita' del progetto; al fine di ottemperare all'obbligo dell'invio del prospetto del progetto esecutivo, entro i medesimi sessanta giorni, il legale rappresentante dell'associazione deve inviare, sempre a pena di decadenza, esplicita dichiarazione recante l'indicazione della data di inizio delle attivita', intendendosi per tali anche le attivita' propedeutiche, e la previsione della durata del progetto (in coerenza con quella inizialmente indicata). Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia dato corso ai finanziamenti assegnati (es. rinuncia, mancato invio entro i termini della documentazione richiesta, ecc.), l'associazione il cui progetto sia immediatamente successivo, nella graduatoria, a quelli ammessi, subentra nel diritto al finanziamento. E' fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare, in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto, la circostanza che il medesimo e' finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 6. Modalita' di erogazione del finanziamento. Il finanziamento viene erogato in due fasi: una prima quota, pari al 70% del contributo assegnato, e' versata successivamente alla registrazione da parte dei competenti organi di controllo della Convenzione fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'associazione beneficiaria del finanziamento; il saldo, pari al restante 30%, e' erogato al termine della realizzazione del progetto, a seguito della presentazione, da parte dell'associazione beneficiaria (nel caso di piu' proponenti, da parte della capofila), di una dettagliata relazione finale, attestante i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonche' i costi sostenuti per la realizzazione del progetto, corredata dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in copia conforme all'originale. A tale relazione deve essere allegata la relazione di cui al punto 8. 7. Fideiussione. Le associazioni beneficiarie dei finanziamenti dovranno stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito (pari al 70% del finanziamento ministeriale al progetto). La fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto, deve essere presentata prima della stipula della convenzione col Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria al fine della stipula della convenzione stessa. La suddetta fideiussione dovra' contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione del progetto o dell'iniziativa o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti. La fideiussione o la polizza dovranno contenere l'esplicita dichiarazione che esse rimangono valide fino all'ultimazione di tutte le prestazioni contenute nel progetto e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione. 8. Relazione certificativa esterna. Le associazioni beneficiarie dovranno produrre, in sede di rendicontazione finale, una relazione effettuata da un certificatore esterno, iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni, che attesti la conformita' o meno dei giustificativi prodotti alle regole di rendicontazione previste per i progetti e le iniziative. Il costo della suddetta relazione e' ammissibile ai fini del costo totale del progetto. 9. Monitoraggio in itinere. L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo puo' sottoporre i progetti ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso della loro realizzazione, sia a conclusione delle attivita', per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati. In ogni caso le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad inviare, semestralmente, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel semestre di riferimento. Nel caso di accertamento di cause che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso del finanziamento non conforme alle finalita' per le quali e' stato erogato, l'ufficio competente puo', in qualsiasi momento, disporre l'interruzione degli accrediti e chiedere la restituzione delle somme gia' versate. Roma, 1° agosto 2003 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 337