IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

                                Emana
                       la seguente direttiva:

  L'Osservatorio  nazionale dell'associazionismo, istituito presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, ha tra i propri
compiti (art. 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383):
    il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per
lo  svolgimento  delle  attivita' associative, nonche' di progetti di
informatizzazione  e  di  banche  dati  in materia di associazionismo
sociale (lettera d);
    l'approvazione  di  progetti  sperimentali  elaborati,  anche  in
collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli
appositi  Registri, nazionale, regionali e delle province autonome di
Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della medesima legge n. 383, per
far   fronte   a   particolari   emergenze  sociali  e  per  favorire
l'applicazione  di metodologie di intervento particolarmente avanzate
(lettera f). A tal fine l'Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti
di intervento da considerare prioritari.
  Il  presente  provvedimento  definisce,  da  un  lato,  i requisiti
soggettivi   ed   oggettivi  richiesti  per  la  presentazione  delle
suesposte iniziative, dall'altro priorita' e criteri di valutazione.
1. Requisiti soggettivi.
  I  contributi previsti per la realizzazione delle iniziative di cui
alle  lettere d) ed f) dell'art. 12 citato in premessa possono essere
richiesti  dalle  associazioni  di  promozione sociale, che risultino
iscritte   negli  appositi  Registri  nazionale,  regionali  o  delle
province  di  Trento  e  Bolzano,  istituiti  ai sensi della legge n.
383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  domanda puo' essere presentata sia da singole associazioni, sia
da  piu'  organizzazioni  congiuntamente,  nel  qual caso va indicata
l'associazione  capofila cui deve essere attribuita la rappresentanza
ai  fini  del progetto mediante formale atto di procura. In ogni caso
ciascuna  associazione  non  puo'  presentare,  in  forma  singola  o
congiunta, piu' di una iniziativa ai sensi della lettera d) e piu' di
un progetto ai sensi della lettera f).
  Nell'ipotesi  in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera f)
siano   presentati   anche   in   collaborazione   con  enti  locali,
responsabile  del progetto e' in ogni caso l'associazione proponente.
Non sono ammesse deleghe per la realizzazione del progetto/iniziativa
ad  altri  soggetti esterni, cui puo' essere commissionata unicamente
la realizzazione di alcune attivita' che l'associazione, per mancanza
di risorse interne, non e' in grado di realizzare.
2. Requisiti oggettivi.
  2.1.  Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera f), art. 12
cit.
  Per    l'anno    in    corso,    l'Osservatorio    nazionale    per
l'associazionismo,  nella seduta del 17 giugno 2003, ha stabilito che
saranno  considerati prioritari i progetti, presentati ai sensi della
lettera  f), i quali si propongono di intervenire nei seguenti ambiti
operativi:
    interventi  di  sostegno ed integrazione rivolti alle persone con
disabilita';
    sostegno  a  misure  di  politica  giovanile a favore di minori e
adolescenti;
    interventi  di  sostegno  alle  famiglie in condizioni di disagio
socio-economico;
    interventi  di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni
di marginalita' sociale.
  2.2. Ambiti operativi delle iniziative di cui alla lettera d), art.
12 cit.
  Le  iniziative  di  cui  alla  lettera  d),  devono  riguardare  la
formazione  ed  aggiornamento  dei  membri  delle associazioni oppure
l'informatizzazione  della  associazione, con particolare attenzione,
nel  caso  di informatizzazione, al legame fra questa e la formazione
nonche' alla produzione di banche dati.
  L'associazione  che  abbia  ricevuto  un  finanziamento nel 2002 ai
sensi  della  lettera  d)  per un'iniziativa di informatizzazione non
puo'  presentare,  per il 2003, una iniziativa, sempre ai sensi della
stessa  lettera  d),  che concerna nuovamente l'informatizzazione, da
intendersi  quale  iniziativa  che  abbia  come  parte  preponderante
l'acquisto di hardware.
  2.3. Indicazioni relative ai costi.
  Al   finanziamento   delle   iniziative,   oggetto  della  presente
direttiva, si provvede con apposito stanziamento in bilancio che, per
l'anno in corso, ammonta ad Euro 10.329.138,00.
  Il   costo   complessivo  dell'iniziativa,  di  cui  si  chiede  il
finanziamento, non puo' superare i seguenti importi:
    iniziative  di  cui alla lettera d): Euro 250.000 nell'ipotesi in
cui il proponente sia uno o piu' associazioni;
    progetti di cui alla lettera f): Euro 250.000 nell'ipotesi in cui
il  proponente  sia  uno  solo  ed  Euro 400.000  se  a presentare il
progetto siano due o piu' associazioni.
  I  progetti  presentati,  a  pena  di inammissibilita', non possono
avere  un  costo  superiore  a  quelli  indicati.  In  ogni caso il/i
proponente/i  deve/devono  porre  a  proprio carico il 20% dei costi,
specificando  dettagliatamente  le  fonti  da cui derivano le risorse
stesse  (ad  esempio:  quote  associative, donazioni, introiti legati
all'attivita'   svolta   dall'organizzazione  proponente;  costo  del
personale   impegnato   nella   realizzazione   del  progetto).  Tale
specificazione,   contenuta   nel   Piano   economico  (allegato  2),
costituisce  un  requisito essenziale ai fini dell'ammissibilita' del
progetto  al  finanziamento,  a  conferma  della  concreta  capacita'
dell'organizzazione  di  sostenere  l'impegno economico connesso alla
realizzazione del progetto proposto.
  Per  quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione
nell'ipotesi   della   lettera  d),  di  consulenza  e  progettazione
nell'ipotesi della lettera f) devono essere contenuti entro l'importo
massimo dell'8% del costo complessivo del progetto.
  Limitatamente  ai progetti presentati ai sensi della lettera f), le
spese  per  attrezzature,  materiale  didattico  e  di consumo devono
essere   contenuti   entro   l'importo  massimo  del  15%  del  costo
complessivo del progetto medesimo.
  In  ogni caso, a pena di inammissibilita', alla domanda va allegata
una   dichiarazione   con   la   quale   il   legale   rappresentante
dell'associazione  proponente  o  dell'associazione  capofila,  se il
progetto  e'  presentato.  congiuntamente ad altre, deve dichiarare -
sotto  la  propria  responsabilita'  -  che  trattasi di progetto mai
finanziato  prima  con  questo  o altri fondi statali, regionali o di
enti  locali, nonche' se al finanziamento del progetto si prevede che
concorreranno  altri  soggetti  e  quali  le  eventuali  modalita' di
partecipazione.
  2.4. Durata dei progetti.
  Le  iniziative  proposte  non  possono avere una durata superiore a
diciotto mesi.
3. Motivi di inammissibilita'.
  A pena di inammissibilita', le domande devono:
    1)  concernere  progetti/iniziative  il cui costo complessivo non
sia superiore ai limiti previsti al punto 2.3;
    2)  essere  redatte  secondo  il  modello  allegato alla presente
direttiva  (allegato  1), compilato in ogni sua parte, e sottoscritte
dal  legale  rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti ai
sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000 (e'
richiesta  quindi  la  fotocopia del documento d'identita' del legale
rappresentante);
    3)   essere  inoltrate,  in  busta  chiusa  non  trasparente,  in
originale e su dischetto o CD-ROM, in uno con l'elaborato progettuale
(allegato 2) compilato in ogni sua parte compresa la dichiarazione di
autenticita'  delle  informazioni contenute e sottoscritto dal legale
rappresentante,  ed  essere  corredate  da  tutti  gli  allegati: non
saranno infatti ammesse integrazioni (salvo siano ritenute necessarie
in sede istruttoria);
    4) essere corredate, limitatamente alle associazioni iscritte nei
Registri  regionali  o  provinciali istituiti ai sensi della legge n.
383/2000, da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto
conformemente  a  quanto disposto dall'art. 3 della medesima legge n.
383,  nonche'  di  un  documento attestante l'iscrizione nei suddetti
registri;
    5) essere corredate, limitatamente alle iniziative per la lettera
d),  dalla  dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione
attestante  che  l'associazione  non ha percepito contributi statali,
diretti   o   indiretti   (si   considerano  indiretti  anche  quelli
provenienti  da  SPA  come  il  CONI)  per  il funzionamento nel 2002
oppure,  in  caso  li  abbia  ricevuti,  attestante  la quantita' dei
contributi  statali  percepiti  e  la  percentuale degli stessi sulle
entrate del consuntivo 2002;
    6)  per le iniziative di cui alla lettera d), essere corredate da
copia  conforme  del  rendiconto  2002,  al  fine del controllo della
veridicita'  di quanto affermato con la comunicazione di cui al punto
precedente;
    7)  essere  indirizzate al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  -  Dipartimento  per  le politiche sociali e previdenziali -
Direzione  generale  per il volontariato, l'associazionismo sociale e
le politiche giovanili - Osservatorio nazionale dell'associazionismo,
via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma;
    8) recare sulla busta la seguente dicitura «Progetto Lettera F» o
«Iniziativa  Lettera  D»  a  seconda  della  tipologia  della domanda
presentata;
    9)  essere  spedite  per posta unicamente a mezzo di raccomandata
con   avviso  di  ricevimento  entro  e  non  oltre  le  ore  12  del
quarantacinquesimo   giorno   successivo   alla  pubblicazione  nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana  della  presente
direttiva. L'inoltro  puo' avvenire anche mediante corrieri privati o
agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnate a mano
da  un'incaricato  dell'associazione  -  soltanto in tale ultimo caso
verra'  rilasciata  apposita ricevuta  con  l'indicazione  dell'ora e
della  data  di consegna - nelle giornate non festive, dal lunedi' al
venerdi',  dalle  ore  9  alle ore 12; in tale caso le domande devono
essere  consegnate  al  Ministero perentoriamente entro le ore 12 del
quarantacinquesimo   giorno   successivo   alla  pubblicazione  della
direttiva nella Gazzetta Ufficiale;
    10)  essere  corredate  della  dichiarazione  del  rappresentante
legale   di   cui   al   punto   2.3   relativa   al   fatto  che  il
progetto/iniziativa  non  e' mai stato finanziato prima nonche' se al
finanziamento  del  progetto/iniziativa  si prevede che concorreranno
altri soggetti e quali le eventuali modalita' di partecipazione.
4. Valutazione dei progetti.
  4.1. Procedura.
  I  progetti  pervenuti  sono  dapprima,  esaminati sotto il profilo
dell'ammissibilita'  delle  domande  da  parte  dell'Amministrazione;
successivamente  si  procede  alla  valutazione  dei progetti ammessi
mediante  una  commissione nominata dal Presidente dell'Osservatorio,
che  provvedera'  a  redigere una graduatoria dei progetti/iniziative
pervenute,  secondo  i  criteri indicati nella presente direttiva. La
relativa   graduatoria   e'   approvata  dall'Osservatorio  nazionale
dell'associazionismo.  La  graduatoria  verra'  pubblicata  sul  sito
internet   del   Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
(www.welfare.gov.it).  Tale  pubblicazione  esplica gli effetti della
piena conoscenza nei confronti di tutti gli istanti circa l'esito dei
progetti.
  I   progetti  possono  essere  ammessi  a  finanziamento  totale  o
parziale.   Nel   secondo   caso   e'  consentita  una  rimodulazione
quantitativa   e   proporzionale   del   progetto,   in  accordo  con
l'amministrazione  erogante  tale  da  non menomare o pregiudicare il
pieno raggiungimento delle previste principali finalita'.
  4.2. Criteri di valutazione delle domande.
  I criteri di valutazione dei progetti/iniziative sono i seguenti:
    iniziative di cui alla lettera d):

=====================================================================
Criterio                              |Punteggio massimo attribuibile
=====================================================================
Valutazione iniziativa                |40
---------------------------------------------------------------------
Presenza sul territorio nazionale     |
(Numero sedi e regioni in cui         |
l'associazione e' presente)           |20
---------------------------------------------------------------------
Dimensione dell'associazione          |15
---------------------------------------------------------------------
Mancata percezione di altri contributi|
statali nell'anno precedente relativi |
al funzionamento dell'associazione    |
(Verificata dal bilancio consuntivo   |
2002)                                 |10
---------------------------------------------------------------------
Collegamento fra formazione ed        |
informatizzazione                     |10
---------------------------------------------------------------------
Mancata percezione di contributi per  |
iniziative sulla lettera D nel 2002   |5
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .                          |100

    progetti di cui alla lettera f):

=====================================================================
Criterio                              |Punteggio massimo attribuibile
=====================================================================
Campi prioritari                      |20
---------------------------------------------------------------------
Dettaglio del progetto                |20
---------------------------------------------------------------------
Valenza nazionale del progetto        |20
---------------------------------------------------------------------
Collaborazione con altri soggetti     |
privati ed enti pubblici (da provare  |
mediante documentazione relativa al   |
progetto presentato)                  |15
---------------------------------------------------------------------
Eccellenza nel rapporto costi/benefici|10
---------------------------------------------------------------------
Innovativita'                         |10
---------------------------------------------------------------------
Presenza di effettivi e validi        |
strumenti di monitoraggio             |5
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .                          |100

  Relativamente  ai  criteri previsti per la lettera f) e concernenti
la  collaborazione  con  gli  enti  pubblici  e le sinergie con altre
realta'  private  (associative  e  non), si precisa che e' necessario
produrre  idonea  documentazione  a  riguardo  che  si  riferisca  al
progetto/iniziativa presentata e non a precedenti rapporti intercorsi
fra  l'Associazione  e  gli  enti  pubblici/soggetti privati. Ai fini
dell'idoneita'  della documentazione, e' necessario che non si tratti
di  un  generico  plauso  per  l'iniziativa ma di un concreto impegno
dell'ente  pubblico/soggetto privato ai fini della sua realizzazione.
Nel caso tale impegno si traduca in un co-finanziamento del progetto,
alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal
legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti
le  modalita'  di  partecipazione al progetto e l'impegno finanziario
assunto nello stesso; tale contributo dovra' essere erogato sul conto
corrente  appositamente  aperto dall'associazione per l'accredito del
finanziamento  concesso  dal  Ministero  del lavoro e delle politiche
sociali.
  4.3. Oneri non ammessi a contributo.
  Non sono comunque ammessi a rimborso:
    gli  oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione
proponente  non direttamente connesse al progetto di cui si chiede il
finanziamento;
    gli  oneri  relativi  a  seminari e convegni non collegati con il
progetto;
    le   spese   per   l'ordinario   funzionamento   e   la  gestione
dell'organizzazione,  fatto  salvo  quanto previsto dalla lettera d),
art. 12, legge n. 383 citata;
    oneri  figurativi  o  costi  potenziali  (es. costo del volontari
impegnati) ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla
realizzazione del progetto.
5. Progetti ammessi a finanziamento.
  Le  associazioni  di promozione sociale, alle quali sia formalmente
comunicata  l'ammissione  a  finanziamento  del  progetto presentato,
devono  trasmettere,  a  pena di decadenza, entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione:
    indicazione del legale rappresentante;
    dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, attestante che il legale rappresentante
dell'associazione  e il responsabile del progetto non hanno riportato
condanne   penali  e  di  non  essere  destinatari  di  provvedimenti
riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione e di non essere a
conoscenza  di  essere sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi
reato  che  incide  sulla  loro moralita' professionale o per delitti
finanziari o per reati contro il patrimonio;
    eventuale  proposta  di  rimodulazione  nel  caso in cui, essendo
beneficiaria  di  un  finanziamento  parziale, l'associazione intenda
rimodulare il progetto/iniziativa;
    prospetto progetto esecutivo;
    bilancio preventivo 2003, se statutariamente previsto;
    codice fiscale dell'associazione;
    estremi  del  conto  corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o
indicazione  di altra forma, in alternativa, per l'accreditamento del
finanziamento  assegnato. A tal fine e' necessario che l'associazione
beneficiaria del finanziamento attivi un conto corrente appositamente
ed  unicamente dedicato al progetto/iniziativa finanziata, in modo da
facilitare il controllo dello stato finanziario del progetto mediante
la consultazione dell'estratto conto.
  L'avvio del progetto deve avvenire entro tempi congrui in relazione
alla  complessita'  del  progetto; al fine di ottemperare all'obbligo
dell'invio  del  prospetto  del  progetto esecutivo, entro i medesimi
sessanta  giorni,  il  legale  rappresentante  dell'associazione deve
inviare,  sempre a pena di decadenza, esplicita dichiarazione recante
l'indicazione  della data di inizio delle attivita', intendendosi per
tali  anche  le attivita' propedeutiche, e la previsione della durata
del progetto (in coerenza con quella inizialmente indicata).
  Nel  caso  in  cui,  per  qualsiasi  motivo,  non sia dato corso ai
finanziamenti  assegnati (es. rinuncia, mancato invio entro i termini
della documentazione richiesta, ecc.), l'associazione il cui progetto
sia  immediatamente  successivo, nella graduatoria, a quelli ammessi,
subentra nel diritto al finanziamento.
  E'  fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare, in ogni
materiale   approntato   per   la   realizzazione  del  progetto,  la
circostanza  che il medesimo e' finanziato dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
6. Modalita' di erogazione del finanziamento.
  Il finanziamento viene erogato in due fasi:
    una prima quota, pari al 70% del contributo assegnato, e' versata
successivamente  alla registrazione da parte dei competenti organi di
controllo   della  Convenzione  fra  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e l'associazione beneficiaria del finanziamento;
    il  saldo,  pari  al  restante  30%,  e' erogato al termine della
realizzazione  del  progetto, a seguito della presentazione, da parte
dell'associazione beneficiaria (nel caso di piu' proponenti, da parte
della  capofila),  di  una dettagliata relazione finale, attestante i
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonche'
i  costi sostenuti per la realizzazione del progetto, corredata dalle
relative  fatture  e/o  dai giustificativi di spesa in copia conforme
all'originale.  A tale relazione deve essere allegata la relazione di
cui al punto 8.
7. Fideiussione.
  Le  associazioni  beneficiarie dei finanziamenti dovranno stipulare
apposita   fideiussione   (bancaria   o   assicurativa)   a  garanzia
dell'anticipo  percepito  (pari al 70% del finanziamento ministeriale
al  progetto).  La  fideiussione, che costituisce costo imputabile al
progetto,   deve   essere   presentata   prima  della  stipula  della
convenzione  col  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali e
costituisce   condizione  necessaria  al  fine  della  stipula  della
convenzione stessa.
  La   suddetta  fideiussione  dovra'  contenere  la  clausola  della
rinuncia  alla  preventiva  escussione  del  debitore principale e la
clausola   del  pagamento  a  semplice  richiesta  scritta  da  parte
dell'Amministrazione   che   rilevi   a   carico  della  associazione
inadempienze  nella  realizzazione  del  progetto o dell'iniziativa o
rilevi  che  alcune  spese  non  sono  giustificate correttamente dai
giustificativi prodotti.
  La   fideiussione  o  la  polizza  dovranno  contenere  l'esplicita
dichiarazione che esse rimangono valide fino all'ultimazione di tutte
le  prestazioni  contenute nel progetto e, comunque, fino al rilascio
di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione.
8. Relazione certificativa esterna.
  Le   associazioni   beneficiarie  dovranno  produrre,  in  sede  di
rendicontazione  finale, una relazione effettuata da un certificatore
esterno, iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni,
che  attesti  la  conformita' o meno dei giustificativi prodotti alle
regole di rendicontazione previste per i progetti e le iniziative. Il
costo  della  suddetta  relazione  e'  ammissibile  ai fini del costo
totale del progetto.
9. Monitoraggio in itinere.
  L'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo  puo'  sottoporre i
progetti ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso della loro
realizzazione,  sia  a  conclusione  delle attivita', per valutare il
raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.
  In  ogni  caso  le  associazioni  destinatarie  dei contributi sono
tenute  ad  inviare,  semestralmente,  una  relazione  sullo stato di
avanzamento  del progetto, accompagnata da un prospetto riepilogativo
delle spese sostenute nel semestre di riferimento.
  Nel  caso  di  accertamento  di  cause  che inducano a ritenere non
realizzabile  la  prosecuzione  del  progetto,  ovvero  di un uso del
finanziamento  non  conforme  alle  finalita'  per  le quali e' stato
erogato,  l'ufficio  competente  puo', in qualsiasi momento, disporre
l'interruzione degli accrediti e chiedere la restituzione delle somme
gia' versate.

    Roma, 1° agosto 2003
                                                  Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 337