IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche agroalimentari

  Visto  il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato V  che  prevede che qualora le
condizioni  climatiche  in  talune  zone  viticole della Comunita' lo
richiedano,   gli   Stati   membri  interessati  possono  autorizzare
l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  delle  uve
fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e
del  vino  nuovo  ancora  in fermentazione ottenuti dalle varieta' di
viti  di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino
da tavola e del vino da tavola;
  Visto  il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio
1999  ed in particolare l'allegato V, lettera h), punto 4 che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le  quali  sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo
condizioni  da  stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel
luogo di elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE.)  n. 1622/2000 del
24 luglio  2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e
dei trattamenti enologici;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281,
recante  disposizioni  per  le  autorizzazioni all'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nelle
preparazione dei mosti, vini e aceti;
  Visti gli attestati degli Assessorati all'agricoltura della regione
Lazio  e  della regione Puglia, con i quali gli organi medesimi hanno
certificato  che  nel  proprio  territorio si sono verificate, per la
vendemmia  2003,  condizioni  climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto
l'emanazione   del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni  di
arricchimento anzidette;
  Considerato,  altresi',  che  la  regione Lazio e la regione Puglia
hanno  indicato  le  varieta'  di  uve  per  le  quali  e' consentito
l'aumento  del  titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione
dei vini spumanti;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e  nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale
del  30 luglio  2003  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
6 settembre 2003;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2003-2004 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti:
    dalle  uve  raccolte  nelle  aree  viticole  della  regione Lazio
limitatamente  alle province di Frosinone e Rieti atte a dare vini da
tavola;
    dalle  uve raccolte nelle aree viticole dell'intera regione Lazio
alle  a  dare  vini a IGT (Lazio, Civitella d'Agliano, Colli Cimini e
Frusinate)  e  per  le  varieta' indicate nell'allegato l atte a dare
vini spumanti;
    dalle  uve raccolte nelle aree viticole della regione Puglia atte
a  dare  vini a IGT e per le varieta' indicate nell'Allegato 1 atte a
dare vini spumanti.
  2. L'aumento   del   titolo   alcolometrico  volumico  naturale  e'
effettuato  secondo  le modalita' previste dai regolamenti comunitari
sopracitati e nel limite massimo di due gradi.
  3. Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.

    Roma, 18 settembre 2003
                                       Il direttore generale: Petroli