In  data  25 luglio  u.s.  la Banca d'Italia, in attuazione della
delibera  del CICR del 4 marzo 2003, ha emanato le nuove disposizioni
in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, disciplinata
dal  Titolo  VI  (articoli 115-128 del decreto legislativo n. 385 del
1° settembre   1993   (TUB).   Si  tratta,  in  particolare,  del  9°
aggiornamento  delle Istruzioni di vigilanza (Circolare n. 229 del 21
aprile  1999) del 25 luglio u.s., per quanto riguarda le disposizioni
destinate  alle  banche, e del provvedimento del Governatore, in pari
data,  per  le  norme indirizzate agli intermediari finanziari di cui
agli articoli 106 e 102 del TUB e agli istituti di moneta elettronica
(IMEL) previsti dall'art. 114-bis del medesimo TUB.
    L'art. 13, comma 2, della suddetta delibera CICR ha stabilito che
le  disposizioni  emanate  dalla Banca d'Italia si applicano anche ad
altri soggetti - tra i quali anche Poste Italiane S.p.a., per le sole
attivita'  di  bancoposta  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  14 marzo  2001, n. 144 - sulla base di una valutazione di
compatibilita' effettuata dalle rispettive autorita' di controllo. Le
nuove disposizioni entreranno in vigore per tutti gli intermediari il
1° ottobre p.v.
    Cio' premesso - in linea con quanto disposto dalla Banca d'Italia
-  si  comunica  che alle attivita' di bancoposta si applicheranno, a
partire dalla suddetta data, le Istruzioni di vigilanza in materia di
trasparenza  delle  operazioni  e  dei  servizi  bancari  (Titolo  X,
capitolo 1), che si allegano.
    Al  riguardo, nel far presente che tutti gli adempimenti previsti
dalle  citate  istruzioni  per  le  banche  andranno riferiti anche a
bancoposta,   si   richiama   l'attenzione,   in  particolare,  sulle
previsioni concernenti:
      gli strumenti di pubblicita', ridefiniti dalla regolamentazione
al  fine di elevare la qualita' delle informazioni rese e di renderne
piu'  facilmente comprensibili i contenuti (Sezione II, parr. 2, 3, 7
e 8), con particolare riguardo alle operazioni di raccolta;
      l'offerta  «fuori  sede», che rileva in relazione all'attivita'
di  bancoposta di distribuzione di prodotti di altri intermediari, in
particolare di banche; al riguardo, si precisa che per tale attivita'
non  trova  applicazione  a  Poste  l'obbligo  di consegna al cliente
dell'«avviso» e del «foglio informativo» (Sezione II, par. 4);
      la  non applicazione delle norme in discorso con riferimento ai
servizi  di  investimento e al servizio accessorio di cui all'art. 1,
comma 6, lett. f), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
(TUF),  in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 4, del TUF
medesimo (Sezione I, par. 1.1).
                                                Il Governatore: Fazio