IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Considerato  che  il  giorno  17 settembre  2003 eccezionali eventi
atmosferici  hanno colpito il territorio delle province di Siracusa e
Catania;
  Considerato  che  i summenzionati eventi calamitosi hanno provocato
diffusi  allagamenti e smottamenti, con ingenti danni alle abitazioni
ed  alle infrastrutture, nonche' una situazione di grave pericolo per
la pubblica e privata incolumita';
  Ritenuto  pertanto necessario provvedere tempestivamente a porre in
essere   ogni   azione   urgente  finalizzata  al  superamento  della
gravissima situazione derivante dai citati eventi calamitosi mediante
il ricorso a mezzi e poteri straordinari;
  Ritenuto  quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di
cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  D'intesa con la regione Siciliana;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 19 settembre 2003;
                              Decreta:
  Per  quanto  esposto  in premessa e' dichiarato, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
fino al 30 settembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle
province  di  Siracusa  e  Catania  colpiti  dagli eccezionali eventi
atmosferici verificatisi il giorno 17 settembre 2003.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 19 settembre 2003

                                            Il Presidente: Berlusconi