IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto   il   decreto-legge   7 settembre   2001,  n.  343,  recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle attivita' di protezione civile» convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  n. 1867 del 20 giugno 2002,
recante la «Costituzione della commissione tecnico-scientifica fra la
regione  Puglia  ed  il  Gruppo  nazionale di difesa dalle catastrofi
idrogeologiche   per   l'esame   delle   problematiche   di  dissesto
idrogeologico dei versanti del territorio della regione Puglia»;
  Vista  la  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  recante  norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
  Visto  il  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  1998,  n. 267, recante misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999,
concernente  la  ripartizione  dei fondi finalizzati al finanziamento
degli  interventi  in  materia di difesa del suolo per il quadriennio
1998-2001;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
21 dicembre   1999,   concernente  l'approvazione  del  programma  di
interventi  urgenti  della regione Puglia di cui all'art. 1, comma 2,
ed  art.  8,  comma  2,  del  decreto-legge  11 giugno  1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
  Considerato  che  il  termine  di  operativita'  della commissione,
fissato  dal citato decreto ministeriale, e' scaduto in data 7 agosto
2003;
  Ravvisata   la   necessita'  di  garantire  la  prosecuzione  delle
attivita'  di  detta  commissione,  e  cio'  al  fine di consentire a
quest'ultima  di  portare  a  termine  le iniziative intraprese e non
ancora ultimate;
  Vista  la nota n. 01/11937/GAB in data 11 luglio 2003, con la quale
il  presidente  della  regione  Puglia  ha  richiesto una proroga del
termine suddetto, al fine di poter assicurare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati;
  Su  proposta  del  capo  del  Dipartimento della protezione civile,
dott. Guido Bertolaso;
                              Decreta:
  1. Il termine di operativita' della commissione tecnico-scientifica
fra  la  regione  Puglia  ed  il  Gruppo  nazionale  di  difesa dalle
catastrofi   idrogeologiche,   istituita  con  decreto  del  Ministro
dell'interno  n.  1867  del  20 giugno  2002  citato  in premessa, e'
prorogato  per  un  anno  dalla  data  di  pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  La commissione provvede al completamento delle attivita' di cui
ai  commi  a), b) e c) dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno
2002,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 18 settembre 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi