IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il   decreto  6 maggio  2003  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «Product Authentication Inspectorate Limited» con decreto
12 maggio  2000  e'  stata  prorogata di centoventi giorni a far data
30 maggio 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica  protetta  «Fungo  di Borgotaro», allo schema
tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 febbraio
2003, protocollo n. 60794;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 12 maggio 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Product  Authentication  Inspectorate  Limited»,  con  sede nel West
Sussex,  65  High  Street  -  Worthing  BN  11 N e domiciliata per le
attivita'  presso  Quaser,  in  Milano, via Savare' n. 1, con decreto
ministeriale   12 maggio   2000,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione  geografica  protetta «Fungo di Borgotaro» registrata con
il  regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996,
e'   ulteriormente  prorogata  di  novanta  giorni  a  far  data  dal
29 settembre 2003.