IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                                 ed
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla
bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla
brucellosi;
  Visto  che  l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce
che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro
ed  il  Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni
anno  con  decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti
da  tubercolosi  e  brucellosi  e  degli  ovini  e caprini infetti da
brucellosi;
  Vista  la  legge  2 giugno  1988, n. 218, concernente misure per la
lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;
  Visto  il  decreto  2 maggio  1996, n. 358, e successive modifiche,
regolamento  concernente  il piano nazionale per l'eradicazione della
leucosi bovina enzootica;
  Visto  il  decreto  27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche,
regolamento  concernente il piano nazionale per la eradicazione della
brucellosi negli allevamenti bovini;
  Visto  il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente
il  piano  nazionale  per  la  eradicazione  della  tubercolosi negli
allevamenti bovini e bufalini;
  Visto  il  decreto  2 luglio  1992, n. 453, e successive modifiche,
regolamento  concernente il piano nazionale per la eradicazione della
brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
  Vista  la  legge  31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il
rifinanziamento  della  bonifica  sanitaria  degli  allevamenti dalla
tubercolosi e dalla brucellosi;
  Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  237  del  17 settembre  1968)  e  successive
modifiche,  concernente  norme per la corresponsione delle indennita'
di abbattimento dei bovini infetti;
  Visti   i   criteri   e   le   modalita'   stabiliti   dal  decreto
interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
  Visto il decreto interministeriale 28 giugno 2002 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  221  del  20 settembre  2002) concernente la
determinazione  della  misura  delle indennita' di abbattimento degli
animali  della  specie  bovina,  bufalina, ovina e caprina per l'anno
2002;
  Considerato  che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e
per  la  leucosi  bovina  non  prevedono attivita' di controllo negli
allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per
la  tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano
di sorveglianza da parte delle regioni;
  Ritenuto  quindi  di non dover differenziare l'indennizzo di bovini
da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto
l'esiguo   numero  di  questi  ultimi  eventualmente  interessati  da
provvedimenti di abbattimento;
  Considerato   che  le  spese  relative  alla  corresponsione  delle
indennita'  di  cui  trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal
Fondo sanitario nazionale;
  Ritenuto  che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2003
della  misura  delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini
infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli
ovini e caprini infetti da brucellosi;
  Visti  il  parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e
forestali con la nota n. 20520 del 7 febbraio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento prevista
dall'art.  6  della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai
proprietari  dei  bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da
brucellosi  e  da  leucosi  enzootica dei bovini e' stabilita in Euro
351,19  con  decorrenza 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel
corso dell'anno 2003.
  2.  La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento prevista
dall'art.  6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per
i  bovini  quando  le  carni  ed i visceri debbono essere interamente
distrutti  e' stabilita in Euro 644,11 con decorrenza 1° gennaio 2003
per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2003.
  3.  La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento prevista
dall'art.  6  della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai
proprietari  dei  bufalini  abbattuti perche' infetti da tubercolosi,
brucellosi  e  leucosi,  stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2002 in
Euro  366,85  a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio
2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003.
  4.  La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento prevista
dall'art.  6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per
i  bufalini  quando  le carni ed i visceri debbono essere interamente
distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2002 in Euro 672,30 a
capo,  rimane  confermata  con decorrenza dal 1° gennaio 2003 per gli
animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2003.
  5.  La  misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per
capo,  negli  allevamenti  bovini e bufalini che non superano i dieci
capi.
  6.  Nelle  tabelle  allegate  al  presente  decreto sono fissate le
indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e
bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.