IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               della prevenzione e della comunicazione
               ex direzione generale della prevenzione
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come
modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Considerato  che  a  norma  dell'art.  1  del  decreto  legislativo
25 gennaio  1992,  n.  105,  le  acque  minerali si distinguono dalle
ordinarie  acque  potabili  per  la  purezza originaria e che la loro
composizione  e  le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti
alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;
  Rilevato  che  e'  stata  avviata  una  ricognizione,  tendente tra
l'altro  a  verificare  lo  stato  di applicazione della normativa di
settore;
  Considerato  che nel predetto ambito la societa' Idroterme Villasor
s.r.l.   (risultante   agli   atti  della  scrivente  titolare  della
concessione  delle acque minerali naturali Sandalia e Giara) e' stata
invitata  in  data 7 marzo 2003 a fornire copia del certificato della
analisi chimica annuale effettuata per ogni acqua minerale prodotta;
  Viste  le valutazioni espresse in data 20 maggio 2003 dall'Istituto
superiore  di  sanita'  in  merito  alle analisi chimiche prodotte da
detta societa';
  Considerato  che  l'Istituto superiore di sanita' nel suo parere ha
rilevato,  tra  l'altro,  che  «non  sono  stati  ricercati  tutti  i
parametri  elencati nel decreto ministeriale 31 maggio 2001, mancano:
fenoli, idrocarburi policiclici aromatici, oli minerali - idrocarburi
disciolti  o  emulsionati,  composti  organoalogenati; per verificare
l'assenza  dei  parametri  indicati  dal  punto  2) al 7) del decreto
ministeriale   31 maggio  2001  non  sono  specificate  le  metodiche
utilizzate;   i   valori  riscontrati  non  risultano  conformi  alla
sopraccitata  normativa  per  piombo, cianuri, agenti tensioattivi e,
relativamente  all'acqua  minerale  Sandalia,  anche  per pesticidi e
bifenili policlorurati»;
  Considerato  che conseguentemente la predetta societa' e' stata, in
data   12 giugno  2003,  invitata  a  produrre  -  entro  il  termine
perentorio   di   sessanta   giorni   dal   ricevimento  di  apposita
raccomandata  a.r.  -  referti  analitici  rispondenti alla normativa
vigente per ciascuna delle acque minerali naturali in narrativa, pena
la  sospensione  del  riconoscimento  ministeriale della qualifica di
acqua minerale dell'acqua minerale medesima;
  Considerato che tale richiesta e' rimasta inevasa;
  Rilevato   che  sulla  base  dell'istruttoria  descritta  non  puo'
ritenersi  assicurato  il  permanere  delle  caratteristiche  proprie
dell'acqua  cosi'  come certificato per l'acqua minerale Sandalia dal
decreto  ministeriale  19 aprile  1966, n. 864 e per l'acqua minerale
Giara dal decreto ministeriale 13 giugno 1985, n. 2228, e, da ultimo,
dal  decreto dirigenziale 11 marzo 1998, n. 3020-024, di conferma del
riconoscimento;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1)  Per le motivazioni espresse in premessa e' sospesa la validita'
del  riconoscimento  dell'acqua minerale naturale Sandalia che sgorga
nell'ambito  della  concessione  mineraria  sita  nel  territorio del
comune  di  Villasor  (Cagliari),  di  cui  al  decreto  ministeriale
19 aprile  1966,  n.  864 e successivi e dell'acqua minerale naturale
Giara  che  sgorga  nell'ambito  della concessione mineraria sita nel
territorio  del  comune  di  Villasor  (Cagliari),  di cui al decreto
ministeriale  13 giugno  1985,  n.  2228,  e,  da ultimo, dal decreto
dirigenziale   11   marzo   1998,   n.   3020-024,  di  conferma  del
riconoscimento.