IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               della prevenzione e della comunicazione
               ex direzione generale della prevenzione
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come
modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Considerato  che  a  norma  dell'art.  1  del  decreto  legislativo
25 gennaio  1992,  n.  105,  le  acque  minerali si distinguono dalle
ordinarie  acque  potabili  per  la  purezza originaria e che la loro
composizione  e  le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti
alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;
  Rilevato  che  e'  stata  avviata  una  ricognizione,  tendente tra
l'altro  a  verificare  lo  stato  di applicazione della normativa di
settore;
  Considerato  che  nel  predetto  ambito la societa' Fonte Ceciliana
s.r.l.  e la societa' immobiliare Soldati (risultanti agli atti della
scrivente  titolari  della  concessione, rispettivamente, delle acque
minerali naturali Ceciliana e Fontepatri) sono state invitate in data
7 marzo  2003  a  fornire copia del certificato della analisi chimica
annuale effettuata per ogni acqua minerale;
  Considerato  che  tale richiesta e' rimasta inevasa, anche a fronte
di un successivo sollecito datato 19 maggio 2003;
  Considerato  che le predette societa' sono state, in data 12 giugno
2003,  invitate  a produrre - entro il termine perentorio di sessanta
giorni  dal  ricevimento  di  apposita  raccomandata  a.r.  - referti
analitici rispondenti alla normativa vigente per ciascuna delle acque
minerali   naturali   in   narrativa,   pena   la   sospensione   del
riconoscimento   ministeriale   della  qualifica  di  acqua  minerale
dell'acqua minerale medesima;
  Considerato che anche tale richiesta e' rimasta inevasa;
  Rilevato  che  la  predetta assenza di riscontri analitici completi
alla  sorgente non consente di ritenere assicurato il permanere delle
caratteristiche proprie dell'acqua cosi' come certificato:
    per  l'acqua  minerale  naturale Ceciliana, dal decreto dell'alto
commissario per l'igiene e la sanita' pubblica datato 22 giugno 1954,
n.  609,  e,  da  ultimo, dal decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n.
3054-042, di conferma del riconoscimento;
    per  l'acqua  minerale naturale Fontepatri, dal decreto dell'alto
commissario per l'igiene e la sanita' pubblica datato 2 gennaio 1957,
n.  648,  e, da ultimo, dal decreto dirigenziale 18 dicembre 2000, n.
3333-206, di conferma del riconoscimento;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1)  Per le motivazioni espresse in premessa e' sospesa la validita'
del riconoscimento dell'acqua minerale naturale Ceciliana, che sgorga
nell'ambito   dell'omonima   concessione   mineraria   in  comune  di
Palestrina  (Roma),  di  cui  al  decreto  dell'alto  commissario per
l'igiene  e  la sanita' pubblica datato 22 giugno 1954, n. 609, e, da
ultimo, al decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3054-042.
  2)  Per le motivazioni espresse in premessa e' sospesa la validita'
del  riconoscimento  dell'acqua  minerale  naturale  Fontepatri,  che
sgorga  nell'ambito  della  concessione  mineraria  Ponte  a Signa in
comune  di  Lastra  a  Signa  (Firenze),  di cui al decreto dell'alto
commissario per l'igiene e la sanita' pubblica datato 2 gennaio 1957,
n.  648,  e,  da ultimo, al decreto dirigenziale 18 dicembre 2000, n.
3333-206.