IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto
1999,  n.  394,  recante  norme  di  attuazione  del  citato  decreto
legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21  dicembre 1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Lagos Pedro Guillermo, nato il 29 agosto
1960  a  Buenos  Aires  (Argentina),  cittadino argentino, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo
in ingeniero civil, rilasciato dalla «Universidad de Moron» di Buenos
Aires (Argentina) in data 6 maggio 1985 ai fini dell'accesso all'albo
e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo
Profesional de Ingenieria civil» dal 26 giugno 1985;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 18 giugno 2003;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli ingegneri nella nota in atti datata 11 luglio 2003;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui
e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999;
  Visto  l'art.  9  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 per cui lo
straniero  regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato da
almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente
un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della
carta di soggiorno;
  Considerato  che  il  richiedente  possiede  una carta di soggiorno
rilasciata  in  data  7 agosto 2002 dalla questura di Cosenza a tempo
indeterminato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Lagos  Pedro  Guillermo,  nato il 29 agosto 1960 a Buenos
Aires  (Argentina),  cittadino  argentino,  e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  sezione  A  - settore civile ambientale e
l'esercizio della professione in Italia.