IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Lagos Pedro Guillermo, nato il 29 agosto 1960 a Buenos Aires (Argentina), cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo in ingeniero civil, rilasciato dalla «Universidad de Moron» di Buenos Aires (Argentina) in data 6 maggio 1985 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenieria civil» dal 26 giugno 1985; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 giugno 2003; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 11 luglio 2003; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999; Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 7 agosto 2002 dalla questura di Cosenza a tempo indeterminato; Decreta: Art. 1. Al sig. Lagos Pedro Guillermo, nato il 29 agosto 1960 a Buenos Aires (Argentina), cittadino argentino, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.