IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto
1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a nonna dell'art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,   su   indicato,   che   prevede  l'applicabilita'  del  decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Barbella Eduardo Gustavo, nato il 15 marzo
1961  a  Buenos  Aires  (Argentina),  cittadino  italiano, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  349/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo
in  ingeniero electricista, rilasciato dalla «Universidad Tecnologica
Nacional»  di  Buenos  Aires  (Argentina) in data 16 novembre 1990 ai
fini  dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione
di ingegnere;
  Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo
Profesional  de  Ingenieria  mecanica  y  electricista» dal 19 aprile
1991;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 18 giugno 2003;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli ingegneri nella nota in atti datata 11 luglio 2003;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Barbella  Eduardo Gustavo, nato il 15 marzo 1961 a Buenos
Aires  (Argentina),  cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
ingegneri  sezione  A  -  settore  industriale  e  l'esercizio  della
professione in Italia.