IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  18 giugno  1998,  n. 194, recante «Interventi nel
settore dei trasporti» che, all'art. 2, comma 5, autorizza le regioni
a   statuto   ordinario  a  contrarre  mutui  quindicennali  o  altre
operazioni  finanziarie  per  provvedere alla sostituzione di autobus
destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici
anni, nonche' all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone,
a  trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e
delle  isole  pedonali,  e  di  altri  mezzi di trasporto pubblico di
persone,  terrestri  e  lagunari  e  di  impianti  a  fune adibiti al
trasporto  di  persone,  cui  lo  Stato  concorre  con  un contributo
quindicennale  di  lire  20  miliardi  per  l'anno  1997, di lire 146
miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno
1999,  gia'  ripartiti  con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158, del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Visto  il  medesimo art. 2, comma 6, in base al quale una quota non
inferiore  al  cinque  per  cento dei contributi assegnati in base al
predetto  comma 5 deve essere utilizzata dalle regioni per finanziare
l'acquisto  di  autobus  ad alimentazione non convenzionale e a basso
impatto ambientale;
  Visto  l'art.  54,  comma  1,  della legge 23 dicembre 1999, n. 488
(legge  finanziaria  2000),  con  il  quale,  al fine di agevolare lo
sviluppo  dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di
impegno  quindicennali,  secondo  quanto  specificato  nella relativa
tabella  3,  di lire 67 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire
62  miliardi  a  decorrere dall'anno 2002, per le finalita' di cui al
suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;
  Visto  l'art.  144,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge  finanziaria  2001),  con  il  quale,  allo  stesso fine, sono
autorizzati   limiti   di   impegno   quindicennali,  secondo  quanto
specificato nella relativa tabella 1, di lire 30 miliardi a decorrere
dall'anno  2002  per  le  finalita' di cui all'art. 2, comma 6, della
citata  legge n. 194/1998 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno
2003  per  le  finalita'  di  cui all'art. 2, comma 5, della medesima
legge;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla
Corte  dei  conti  il  4 giugno  2001, registro n. 2, foglio n. 262 -
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio,  con il quale sono stati ripartiti i contributi di cui ai
richiamati articoli delle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000;
  Visto  l'art.  13,  comma  2,  della  legge  1° agosto 2002, n. 166
(collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e
trasporti),  con  il  quale per favorire la riduzione delle emissioni
inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di
trasporto   pubblico  locale,  sono  autorizzati  limiti  di  impegno
quindicennali,  di  euro  30  milioni a decorrere dall'anno 2003 e di
euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2004 per le finalita' di cui al
suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;
  Visto il medesimo art. 13, in base al quale una quota non inferiore
al  10%  di  tali risorse dovra' essere destinata per l'esecuzione di
interventi  che  prevedano  lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad
elevata   efficienza   ambientale   e   l'acquisto   di   autobus  ad
alimentazione non convenzionale;
  Vista  la  nota del 27 novembre 2002, n. 661/Segr., con la quale la
regione   Abruzzo  in  qualita'  di  responsabile  del  coordinamento
interregionale  trasporti  ha  comunicato  che le regioni interessate
hanno  concordato il riparto di detti contributi secondo i criteri di
cui  al  decreto  interministeriale  Trasporti-Tesoro  del 20 ottobre
1998, n. 3158;
  Ritenuto,  sulla  base  dei  predetti  criteri,  di  procedere alla
ripartizione  tra  le medesime regioni dei nuovi contributi di cui ai
richiamati  articoli della  legge n. 166/2002, secondo le percentuali
riportate alla colonna n. 1 della tabella allegata, costituente parte
integrante del presente decreto;
                              Decreta:
  I  contributi  previsti dall'art. 13, comma 2 della legge 1° agosto
2002,  n.  166, sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario, in
base  ai  criteri  indicati  nelle  premesse, secondo quanto previsto
nelle  colonne  2  e  3  della  tabella  allegata,  costituente parte
integrante del presente decreto.
  Il  presente  decreto  verra'  sottoposto  alla registrazione della
Corte  dei  conti  e  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 maggio 2003
                             Il Ministro
                delle infrastrutture e dei trasporti
                               Lunardi
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 3, foglio n. 195