IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento  nel  limite  annualmente  stabilito,  anche attraverso
l'emissione  di  buoni  del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle
norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione  e  di  collocamento dei titoli del debito pubblico, ed, in
particolare,  il  comma  2, il quale prevede che il Ministro medesimo
puo'  procedere,  con  propri decreti, ad operazioni di concambio tra
titoli emessi e da emettere;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 10
settembre  2003  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 50.500 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visti  i propri decreti in data 18 giugno e 23 luglio 2003, con cui
e'  stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei buoni del
Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1°
febbraio 2019;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una quarta tranches dei predetti buoni del
Tesoro  poliennali, da destinare ad operazioni di concambio, mediante
scambio  di  titoli  in  circolazione  con  titoli di nuova emissione
effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di
titoli  di  Stato  in circolazione, al fine di ridurre la consistenza
del  debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale
dei titoli acquistati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agos&da1;to
1982,  n. 526, e' disposta l'emissione di una quarta tranche di buoni
del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza
1°  febbraio  2019 (codice IT0003493258), fino all'importo massimo di
3.500  milioni  di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 luglio
2003,  citato  nelle  premesse,  recante  l'emissione della seconda e
terza  tranche dei buoni stessi, riservata agli operatori specialisti
di  cui  all'art. 3 del presente decreto, e da regolarsi attraverso i
titoli  di  cui  al  successivo art. 2, secondo le modalita' previste
dall'art. 8 del presente decreto.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 luglio 2003.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento  presso  la Banca Centrale Europea e su di essi, come
previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 18 giugno
2003,  citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di
«coupon stripping».
  La  prima  cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.