IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico, ed, in particolare, il comma 2, il quale prevede che il Ministro medesimo puo' procedere, con propri decreti, ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 settembre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 50.500 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visti i propri decreti in data 18 giugno e 23 luglio 2003, con cui e' stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranches dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agos&da1;to 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una quarta tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019 (codice IT0003493258), fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 luglio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi, riservata agli operatori specialisti di cui all'art. 3 del presente decreto, e da regolarsi attraverso i titoli di cui al successivo art. 2, secondo le modalita' previste dall'art. 8 del presente decreto. I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 luglio 2003. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 18 giugno 2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping». La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.