IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento  nel  limite  annualmente  stabilito,  anche attraverso
l'emissione  di  buoni  del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle
norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  Titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 10
settembre  2003  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati, a 50.500 euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da
effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.,  il  servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  157, recante
«Attuazione  della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di  servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d), ove si
stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai
contratti    per    servizi    finanziari   relativi   all'emissione,
all'acquisto,  alla  vendita ed al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del Tesoro
poliennali 5% con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034;
  Considerata  l'opportunita'  di affidare il collocamento dei citati
buoni  ad  un  consorzio  organizzato  dagli  intermediari finanziari
Citigroup,  Deutsche  Bank,  ING  Bank, J.P. Morgan e Unicredit Banca
Mobiliare,  al  fine  di  ottenere  la  piu'  ampia distribuzione del
prestito  presso  gli  investitori  e  di contenere i costi derivanti
dall'accensione del medesimo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e'  disposta  l'emissione di una prima tranche di buoni del
Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:
    importo: 7.000 milioni di euro;
    decorrenza: 1° agosto 2003;
    scadenza: 1° agosto 2034;
    tasso  di  interesse: 5% annuo, pagabile in due semestralita', il
1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito;
    dietimi  d'interesse:  54  giorni  (dal 1° agosto al 24 settembre
2003);
    prezzo di emissione: 98,106%;
    rimborso: alla pari;
    commissione   di   collocamento:   0,275%  dell'importo  nominale
dell'emissione.