IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  27 dicembre 1997, n. 499, recante: «Misure per la
stabilizzazione  della  finanza pubblica» e in particolare l'art. 47,
comma 9;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
«Disposizioni    per    l'introduzione   dell'euro   nell'ordinamento
nazionale,  a  norma  dell'art.  1,  comma 1, della legge 17 dicembre
1997, n. 433»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  284, recante
«Riordino  della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della
legge  15 marzo  1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2, 6 e 7,
comma 3;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica   19 dicembre  2000,  recante  «Condizioni
generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due
nuove  serie  di  buoni»  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2000;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  apportare  modifiche  al  decreto del
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
19 dicembre    2000   per   consentire   il   riacquisto   da   parte
dell'emittente,  la  proroga  delle  scadenze  dei  buoni  fruttiferi
postali  gia'  emessi  e  la dematerializzazione dei buoni fruttiferi
postali rappresentati da documento cartaceo;
  Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  Con  effetto  dal  giorno  successivo  alla pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del presente decreto,
sono  apportate le seguenti modificazioni al decreto del Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica 19 dicembre
2000,  recante  «Condizioni  generali  di  emissione di buoni postali
fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre
2000:
    a) all'art. 1 e' aggiunto il seguente secondo comma: «In deroga a
quanto  previsto  al  primo  comma,  e'  in  facolta'  dell'emittente
riacquistare, per proprio conto o di societa' da esso controllate, al
valore   di   rimborso  attraverso  Poste  Italiane  S.p.a.  i  buoni
fruttiferi  postali anche al fine di porre in essere le operazioni di
cui  all'art.  47,  comma  9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive     modificazioni,     adottando    idonee    misure    di
rendicontazione»;
    b) all'art. 2 e' aggiunto il seguente secondo comma: «Con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze puo' essere disposta,
ferme  restando  le  altre  condizioni, la proroga della scadenza dei
buoni  fruttiferi postali gia' emessi e sono determinati i rendimenti
applicabili   dal   giorno   successivo  a  quello  della  originaria
scadenza»;
    c) dopo  l'art.  8  e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 8-bis
(Dematerializzazione  dei  buoni  postali fruttiferi rappresentati da
documento cartaceo). - E' in facolta' dei risparmiatori richiedere la
dematerializzazione  dei  buoni  fruttiferi  postali rappresentati da
documento  cartaceo,  attraverso la loro ridenominazione in euro, ove
necessario, e la trasformazione in iscrizioni contabili registrate in
conto di deposito titoli, regolate dal presente decreto.
  Possono essere oggetto di trasformazione i buoni fruttiferi postali
di  importo  pari  o  superiore al taglio minimo dei buoni fruttiferi
postali  dematerializzati  in  corso  di  emissione  al momento della
trasformazione.
  Le  iscrizioni  in  conto  di  deposito  titoli sono effettuate per
importi   pari   al   taglio  minimo  dei  buoni  fruttiferi  postali
dematerializzati  e  per i suoi multipli, fatta salva la possibilita'
di iscrivere anche l'importo inferiore al taglio minimo, che consente
di giungere alla concorrenza del valore nominale del buono fruttifero
postale da trasformare.
  I  rimborsi  anticipati  possono  essere  effettuati  per  l'intero
capitale  ovvero  per  importi  pari  al  taglio  minimo e per i suoi
multipli»;
    d) all'art.  10,  il  primo comma e' sostituito dal seguente: «Le
disposizioni  recate  dagli  articoli 1,  primo  e  secondo comma, 2,
secondo  comma,  7  e  8-bis  si  applicano anche ai buoni fruttiferi
postali  gia'  emessi  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto».
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 11 giugno 2003
                                                Il Ministro: Tremonti