IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
18 settembre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
30 settembre  2003,  lo  stato di emergenza nel territorio dell'isola
d'Elba   in   relazione   agli  eventi  atmosferici  verificatisi  il
4 settembre 2002;
  Considerato  che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata
adottata  per  fronteggiare  situazioni che per intensita' richiedono
l'utilizzo  di  mezzi  e  poteri  straordinari,  e che gli interventi
disposti  sono  ancora  in  corso  e,  quindi,  l'emergenza  non puo'
ritenersi conclusa;
  Ritenuto,  quindi,  che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti  dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per la
proroga dello stato di emergenza;
  Vista  la  richiesta della regione Toscana pervenuta con nota prot.
n. 101/10825/10.3.1 del 18 giugno 2003;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 29 settembre 2003;

                              Decreta:

  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge
24 febbraio  1992,  n.  225,  in considerazione di quanto espresso in
premessa,  e'  prorogato,  fino  al  30 settembre  2004,  lo stato di
emergenza  nel  territorio dell'isola d'Elba in relazione agli eventi
atmosferici verificatisi il 4 settembre 2002.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 settembre 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi