L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 24 settembre 2003;
  Premesso   che   rispetto  al  valore  preso  a  riferimento  nella
deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  2003,  n. 68/03, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2003
(di  seguito:  deliberazione n. 68/03) di aggiornamento della tariffa
elettrica,  il  costo  unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha
registrato una variazione in diminuzione superiore al 3%;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in particolare l'art. 8;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002  recante  criteri  integrativi  per la definizione delle tariffe
dell'elettricita' e del gas da parte dell'Autorita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002;
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
    gli  articoli 1  e  2  del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 41 del
19 febbraio 2003;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   19 dicembre   1995,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio
1999,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11
del 15 gennaio 1999;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   di   concerto   con   il   Ministro  dell'ambiente
11 novembre   1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale  -  n. 292 del 14 dicembre 1999, come modificato e integrato
con  il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive di concerto
con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo
2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71
del 25 marzo 2002;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000, come
modificato  con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica 17 aprile 2001, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001
(di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
    la  legge  17 aprile  2003,  n.  83,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - n. 92 del 19 aprile 2003 (di seguito:
legge n. 83/2003);
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive di concerto
con  il  Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2003, in
corso  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: decreto
10 settembre 2003);
  Visti:
    la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno 1997, n. 70/97, come
modificata  ed integrata dall'Autorita' con: deliberazione 21 ottobre
1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  255  del  31 ottobre  1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n.
136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301
del   29 dicembre  1997,  deliberazione  24 giugno  1998,  n.  74/98,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30
giugno  1998,  deliberazione  27 ottobre  1998, n. 132/98, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 255 del 31 ottobre
1998,  deliberazione  22 dicembre  1998,  n. 161/98, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998,
deliberazione  25 febbraio  1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale   -  n.  48  del  27 febbraio  1999,
deliberazione  22 aprile  1999,  n.  54/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione
24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale -  n.  152 del 1° luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999,
n.  125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
202  del  28 agosto  1999,  deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 256 del
30 ottobre   1999,   deliberazione   29 dicembre   1999,  n.  206/99,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale -
serie   generale   -  n.  306  del  31 dicembre  1999,  deliberazione
24 febbraio  2000,  n.  39/00,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile
2000,  n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 151 del
30 giugno  2000,  deliberazione 28 agosto 2000, n. 159/00, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 203 del 31 agosto
2000,  deliberazione  24 ottobre  2000,  n.  198/00, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 254 del 30 ottobre 2000,
deliberazione  28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento
ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  56 dell'8 marzo 2001,
deliberazione  26 aprile  2001,  n.  90/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione
27 giugno  2001,  n.  146/01,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione 29 agosto
2001, n. 189/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  231  del  13 settembre 2001, deliberazione 30 ottobre 2001, n.
242/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260
dell'8 novembre  2001,  deliberazione  27 dicembre  2001,  n. 319/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 13 del
16 gennaio 2002, deliberazione 27 febbraio 2002, n. 24/02, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 14 marzo 2002,
deliberazione  23 aprile  2002,  n.  69/02, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 105 del 7 maggio 2002, deliberazione
26 giugno  2002,  n.  123/02,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale -
serie   generale   -   n.  161  dell'11  luglio  2002,  deliberazione
29 novembre  2002,  n.  194/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie   generale   -   n.  290  dell'11 dicembre  2002  (di  seguito:
deliberazione  n. 194/02), deliberazione 23 dicembre 2002, n. 228/02,
deliberazione  24 marzo  2003,  n.  23/03,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2003, deliberazione
n. 68/03 richiamata in premessa;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 dicembre  2000,  n.  230/00
pubblicata  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  4  del  5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n.
230/00);
    la deliberazione dell'Autorita' 26 settembre 2001, n. 209/01;
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasporto,  di  misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato
con  deliberazione  dell'Autorita'  18 ottobre  2001,  n.  228/01,  e
successive   modificazioni   e   integrazioni   (di   seguito:  testo
integrato);
    la deliberazione dell'Autorita' 5 giugno 2002, n. 103/02, recante
integrazione della disciplina dei contributi di cui all'art. 6, comma
6.11, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  26 giugno  1997, n. 70/97, in relazione alla cessione di energia
elettrica  al  mercato  vincolato  nell'anno  2000,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 22 giugno 2002;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  2002,  n.  124/02,
recante    modificazione   della   disciplina   avente   ad   oggetto
l'imposizione,  l'esazione e la gestione del gettito delle componenti
tariffarie  A2,  A3,  A5,  A6,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 162 del 12 luglio 2002;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  1° agosto  2002,  n.  153/02,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 197 del
23 agosto 2002;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  12 dicembre  2002,  n. 203/02,
pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  5
dell'8 gennaio 2003;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  12 dicembre  2002,  n. 204/02,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 73 del
28 marzo 2003;
    la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2002, n. 226/02;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  23 dicembre  2002,  n. 227/02,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 12 del
16 gennaio 2003;
    l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n.
27/03,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125
del   31 maggio   2003,  recante  modificazione  della  deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n.
317/01,  recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio
di  dispacciamento  dell'energia elettrica (di seguito: deliberazione
n. 27/03);
    l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n.
67/03,  recante  misure  transitorie  per l'efficienza e la sicurezza
dell'approvvigionamento  dell'energia  elettrica destinata ai clienti
del  mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il
servizio  di  dispacciamento  dell'energia  elettrica  sul territorio
nazionale,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
202 del 1° settembre 2003 (di seguito: deliberazione n. 67/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  1° luglio  2003,  n. 73/03 (di
seguito: deliberazione n. 73/03);
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
29 aprile  1992,  n.  6,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 109 del 12 maggio 1992;
  Considerato che:
    ai  sensi  dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00,
come  modificata  con  deliberazione  n.  194/02,  il  parametro  Ct,
definito  come  il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia
elettrica   prodotta   da   impianti  termoelettrici  che  utilizzano
combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della
deliberazione  n.  70/97, viene aggiornato dall'Autorita', all'inizio
di  ciascun trimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o
in  diminuzione,  maggiori  del 3% del parametro Vt, definito come il
costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo art.
6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
    ai  sensi del comma 20.2 del testo integrato, come modificato con
deliberazione n. 194/02, i parametri \gamma, PG e PGT e la componente
CCA  sono  pubblicati  dall'Autorita'  prima  dell'inizio  di ciascun
trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione,
maggiori  del  3%  del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel
trimestre in corso;
    ai sensi del comma 22.5, del testo integrato, come modificato con
deliberazione   n.   194/02,   la   componente   PV   e'   pubblicata
dall'Autorita'  prima  dell'inizio  di  ciascun  trimestre qualora si
registrino  variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del
parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso;
    ai  sensi  del  comma  34.6  del  testo integrato, i valori delle
componenti  tariffarie  A,  ad  esclusione di quelli della componente
tariffaria A7, sono determinati dall'Autorita';
  Considerato che:
    la  deliberazione  n.  67/03  ha  istituito  la componente UC5, a
copertura degli squilibri tra perdite standard e perdite effettive;
    l'Autorita'   con   la   deliberazione   n.   73/03   ha  avviato
un'istruttoria    conoscitiva   sulle   modalita'   e   sugli   esiti
dell'applicazione  della disciplina riguardante le partite fisiche di
energia  elettrica  immessa  e  prelevata  nel  sistema elettrico per
l'anno 2002;
    i  dati  acquisiti  dall'Autorita'  in ordine alla determinazione
delle  partite  fisiche  in  immissione  e  in  prelievo  nel sistema
elettrico  nazionale  e alla conseguente determinazione delle partite
economiche  hanno  evidenziato  un consistente sbilancio dell'ordine,
per  l'anno  2002,  di  alcuni  TWh  e conseguenti sofferenze, la cui
imputazione ad oggi non e' stata consolidata;
    analoghi squilibri si registreranno anche nell'anno 2003;
  Considerato che:
    l'art.  2,  comma  1,  della  legge  n.  83/2003  prevede che dal
1° gennaio  2002  non  si  applica  la  compensazione  della  maggior
valorizzazione  della produzione idroelettrica come definita all'art.
2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000;
    l'art.  2,  comma  2,  della  legge  n.  83/2003  prevede  che il
Ministero  delle  attivita'  produttive, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita', determini con uno
o  piu'  decreti  le partite economiche relative all'art. 2, comma 1,
della medesima legge ed impartisca le disposizioni necessarie ai fini
del  rimborso  di  tali  partite  economiche  e  della  copertura del
relativo fabbisogno;
    l'art.  1  del decreto 10 settembre 2003 prevede che gli oneri da
rimborsare alle imprese ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n.
83/2003 ammontano a 508.463.965,83 euro;
  Ritenuta l'opportunita' di:
    adeguare  il  parametro  Ct  e  gli  altri parametri e componenti
tariffarie ad esso collegati;
    adeguare il livello delle componenti tariffarie A3 e UC5;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.1.   Ai   fini   del  presente  provvedimento,  si  applicano  le
definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
18 ottobre   2001,  n.  228/01,  e  sue  successive  modificazioni  e
integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).