IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e
successive    modificazioni    ed    integrazioni,   concernente   la
realizzazione   di  un  programma  di  potenziamento  delle  reti  di
monitoraggio  meteo-idro-pluviometrico mirato alla copertura omogenea
del territorio nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365,
che,  per  l'attuazione  del  citato programma di potenziamento delle
reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche, prevede l'adozione di
ordinanze  di  cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
  Visto,  inoltre,  l'art. 1, comma 7, decreto-legge 12 ottobre 2000,
n.  279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000,
n.  365,  con  il  quale, nell'ambito del potenziamento delle reti di
monitoraggio  meteo-idro-pluviometrico,  e' prevista l'adozione di un
programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici
del territorio nazionale;
  Ravvisata  la  necessita'  ed urgenza di completare il programma di
potenziamento  delle  reti  di  monitoraggio meteo-idro-pluviometrico
mediante   la   copertura   del   territorio   nazionale   con  radar
meteorologici  al  fine  di  assicurare  in  tempi  brevi  un sistema
automatico  atto  a garantire le funzioni di preallarme ed allarme ai
fini di protezione civile;
  Considerato  che  occorre  organizzare in modo omogeneo su tutto il
territorio   nazionale   le   iniziative   in   materia   di  rischio
idrogeologico;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31  luglio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 ottobre
2003,  lo  stato  di  emergenza nei territori interessati dalla crisi
idrica  che  ha  determinato una situazione di notevole siccita', con
pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 agosto 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2004,  lo  stato  di  emergenza  in  relazione  alla  grave  crisi di
approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 novembre   2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
31 dicembre  2003,  lo  stato  di  emergenza a seguito di eccezionali
eventi   meteorologici  verificatisi  nel  territorio  della  regione
Liguria,  in  provincia  di  Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio
2002,  in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle
province  di  Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre
2002,  nel  territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di
Bologna  a  causa  del  crollo di una parete rocciosa verificatosi il
15 ottobre  2002,  e  per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese
di novembre  2002  che  hanno  colpito le regioni Liguria, Lombardia,
Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6  dicembre  2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di
approvvigionamento  idro-potabile  nel  territorio  delle province di
Agrigento,  Caltanissetta,  Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania,
Siracusa  e  Ragusa  e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2004, con
contestuale   nomina   del   Presidente  della  Regione  siciliana  -
Commissario delegato;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 dicembre  2002,  con  il  quale lo stato di emergenza in relazione
alla  crisi  di  approvvigionamento  idrico che ha colpito la regione
Umbria e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 dicembre  2002,  con  il  quale lo stato di emergenza in relazione
alla  crisi  di  approvvigionamento  idrico che ha colpito le regioni
Puglia e Basilicata e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 dicembre  2001,  concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003,
dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse
al sistema delle risorse idriche in Sardegna;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 maggio  2003,  con  il  quale e' stato prorogato, fino all'8 maggio
2004,  lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese,
Como,  Milano  e  Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico
verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 maggio  2003,  con  il  quale e' stato prorogato fino al 15 maggio
2004 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e
Modena  colpito  dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel
periodo  dal  6  al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di
Ferrara  e  Ravenna  in conseguenza della piena del Po che ha causato
pericolosi spiaggiamenti;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 giugno  2003,  con  il quale e' stato prorogato, fino al 14 giugno
2004,  lo  stato  di  emergenza  nel  territorio  delle  province  di
Pordenone,   Udine   e   Gorizia   colpito   dall'eccezionale  evento
atmosferico del 5 giugno 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
25 luglio  2003,  con  il quale e' stato prorogato, fino al 30 giugno
2004,  lo  stato  di emergenza nel territorio della regione Veneto in
relazione   agli   eventi   atmosferici   verificatisi   nel  periodo
maggio-agosto 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 febbraio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2003,  lo  stato  di  emergenza nella regione Calabria per gli eventi
alluvionali  dei  giorni 9 e 10 settembre 2000 e per quelli che hanno
colpito  il  versante  ionico  nel  periodo dal 29 settembre ai primi
di ottobre 2000;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 dicembre  2002,  con  il  quale  lo stato di emergenza derivante da
calamita' naturali conseguenti ad eventi alluvionali verificatisi nei
giorni  5  e  6 maggio  1998  nel  territorio  dei  comuni  di Sarno,
Quindici,  Siano,  Bracigliano  e  San  Felice  a  Cancello  e' stato
prorogato fino al 31 dicembre 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2003,   lo   stato   di   emergenza   nei   territori  delle  regioni
Emilia-Romagna,  Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,
Toscana,  Puglia  e province autonome di Trento e Bolzano in ordine a
situazioni   emergenziali   conseguenti   agli   eventi   alluvionali
verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre  2002,  con  il  quale  lo  stato di emergenza in ordine a
situazioni    emergenziali   derivanti   dagli   eventi   alluvionali
verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000, che hanno
interessato  i  territori  delle  regioni  Piemonte,  Emilia-Romagna,
Lombardia,  Liguria,  Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto,
Valle  d'Aosta  e  delle  provincie  autonome di Trento e Bolzano, e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2003,  lo stato di emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine
agli eventi sismici del 26 settembre 1997;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo  2003,  con  il  quale  e' stato prorogato, fino al 31 marzo
2004,  lo  stato  di  emergenza  in ordine ai gravi fenomeni eruttivi
connessi  all'attivita'  vulcanica  dell'Etna  nel  territorio  della
provincia  di  Catania  e agli eventi sismici concernenti la medesima
area;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260
del 27 dicembre 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare
i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita'
vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la
mitigazione  del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento
e  l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio
nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266
del  7 marzo  2003,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  diretti a
fronteggiare  i  danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie,
derivanti  dagli  effetti  indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in atto
nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 dicembre  2002,  con  il quale lo stato d'emergenza in ordine alla
situazione   socio-economica   ambientale  determinatasi  nel  bacino
idrografico  del  fiume  Sarno e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2003;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270
del   12 marzo   2003,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  70  del  25 marzo  2003, recante «Ulteriori
interventi  per  fronteggiare  l'emergenza socio-economica ambientale
nel bacino idrografico del fiume Sarno»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3301
dell'11 luglio   2003,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  167  del 21 luglio 2003, recante «Ulteriori
interventi  per  fronteggiare  l'emergenza socio-economica ambientale
nel bacino idrografico del fiume Sarno»;
  Vista  la  nota  del  29 luglio  2003  del  Commissario  delegato -
Generale  Jucci  con la quale si chiede di apportare alcune modifiche
ed  integrazioni  alle  ordinanze  di  protezione  civile  emesse per
fronteggiare   il   contesto   emergenziale   inerente  all'emergenza
socio-economica ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno;
  Vista  la nota del 25 luglio 2003 del Presidente della giunta della
regione  Campania, con la quale si esprime l'intesa sulle proposte di
modifica   dell'ordinanza  sopra  citata  formulata  dal  Commissario
delegato - Generale Jucci;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 febbraio   2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione all'attivita' di
smaltimento  dei  rifiuti  radioattivi dislocati nelle regioni Lazio,
Campania,  Emilia-Romagna,  Basilicata  e  Piemonte, in condizioni di
massima sicurezza;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267
del   7 marzo   2003,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  63 del 17 marzo 2003, recante «Disposizioni
urgenti  in  relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di
massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali
nucleari  e  nei  siti  di  stoccaggio  situati  sul territorio delle
regioni  Piemonte,  Emilia-Romagna,  Lazio,  Campania  e  Basilicata,
nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse
essenziale della sicurezza dello Stato»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 dicembre  2002,  concernente  la proroga, fino al 31 dicembre 2003,
dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali del 5 e
6 maggio  1998  verificatisi  nel  territorio  dei  comuni  di Sarno,
Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251
del  14 novembre  2002,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica   italiana   n.   281   del   30 novembre   2002,  recante
«Disposizioni urgenti di protezione civile»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265
del  21 febbraio  2003,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2003, recante «Disposizioni
urgenti di protezione civile»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 luglio  2003,  con  il  quale  e' stato prorogato, fino al 31 marzo
2004,  lo  stato  di  emergenza  in  ordine  ai  gravi eventi sismici
verificatisi  il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province
di Campobasso e Foggia;
  Vista  la  nota  del  12 agosto  2003  del  sindaco  del  comune di
Casalnuovo Monterotaro;
  Vista  la  nota del sub-commissario delegato per gli eventi sismici
nella provincia di Foggia;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 giugno  2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nel  territorio  nazionale  ai  fini  della  lotta aerea agli incendi
boschivi;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3295  del  19 giugno  2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   n.   147   del  27 giugno  2003,  e  n.  3300
dell'11 luglio   2003   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo  2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in
relazione  al  grave  rischio  per la pubblica e privata incolumita',
derivante  da  possibili  azioni  di  natura terroristica conseguenti
all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275
del  28 marzo  2003,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di protezione
civile   per   fronteggiare   l'emergenza   derivante  dalla  attuale
situazione internazionale»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 febbraio  2003,  concernente la proroga degli stati di emergenza in
relazione  agli  eventi  alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel
territorio della regione Campania;
  Viste  le  ordinanze  n. 3029 del 18 dicembre 1999 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre
1999, n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  234  del 6 ottobre 2000, n. 3095 del
23 novembre  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 277 del
27 novembre  2000,  n.  3100  del  22 dicembre 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2001,
n.  3114 del 19 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  81 del 6 aprile 2001, n. 3124 del 12 aprile
2001,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  92  del  20 aprile  2001,  n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  103  del
5 maggio  2001, n. 3144 del 25 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio 2001;
  Viste  le  note  del  9 giugno  e  12 agosto  2003, con la quale il
vice-commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione
Campania  ha  chiesto la proroga dei benefici disposti ai sensi delle
ordinanze  di  protezione  civile  e  concernente  il  contributo per
l'autonoma sistemazione da corrispondere ai nuclei familiari evacuati
dall'abitazione   principale   a  seguito  dei  sopra  citati  eventi
calamitosi;
  Vista  la  nota n. 473 del 17 settembre 2003 della regione Campania
con la quale viene chiesta la proroga di cui sopra;
  Viste  le  ordinanze  n.  3145 del 25 luglio 2001, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 173 del 30 luglio
2001,  n. 3196 del 12 aprile 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  92  del  19 aprile 2002, n. 3254 del
29 novembre   2002,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 2002;
  Vista   la  nota  del  10 settembre  2003  dell'Istituto  nazionale
previdenza sociale, area recupero crediti;
  Viste  le  note  del 22 settembre 2003 del presidente della Regione
siciliana  e  del  23 settembre  2003  dell'Ufficio  territoriale del
governo di Catania;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311
del   12 settembre   2003,   recante  «  Ripartizione  delle  risorse
finanziarie  autorizzate  ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003,
n.  15,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n.
62,  e  ai sensi dell'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge
27 dicembre 2002, n. 289»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il
semestre  di  Presidenza  italiana  dell'Unione  europea,  cosi' come
modificato  ed  integrato  dal  successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199
del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3247 del 30 ottobre
2002,  nonche'  la  successiva  ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003,
recante  «Ulteriori  disposizioni per la celebrazione del semestre di
Presidenza italiana della Unione europea»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313
del   12 settembre  2003,  recante  «Ulteriori  disposizioni  per  la
celebrazione   del  semestre  di  Presidenza  italiana  della  Unione
europea»;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
18 luglio  2003,  n. 3303 recante «Disposizioni urgenti di protezione
civile   per   fronteggiare   la   grave   situazione   di  emergenza
socio-ambientale  nel  territorio delle province di L'Aquila e Teramo
interessato  dagli  interventi  necessari alla messa in sicurezza del
sistema Gran Sasso»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258
del  20 dicembre  2002,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  303  del  28 dicembre  2002, recante «Primi
interventi  urgenti  di  protezione  civile  diretti a fronteggiare i
danni  conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese
di novembre  2002,  i  territori  delle  regioni  Piemonte,  Liguria,
Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna»;
  Ritenuto  che  le  singole  esigenze prospettate sono meritevoli di
accoglimento  in  ragione  della necessita' di assicurare ogni azione
utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;
  Vista la nota del 22 settembre 2003 della regione Emilia-Romagna;
  Vista  l'ordinanza  n.  3187  del  22 marzo  2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002,
recante   «Disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  nel
settore   dell'approvvigionamento   idrico,  del  trasporto  e  della
distribuzione   delle   acque   per   i  diversi  usi  nella  regione
Basilicata»;
  Vista  l'ordinanza  n.  3188  del  22 marzo  2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002,
recante   «Disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  nel
settore   dell'approvvigionamento   idrico,  del  trasporto  e  della
distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Puglia»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 gennaio  2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza  a  seguito  degli  eventi  meteorologici  verificatisi nei
giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo
e  Molise,  nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della
regione  Campania,  e,  nei  giorni  24,  25  e  26 gennaio 2003, nel
territorio della provincia di Foggia;
  Vista  l'ordinanza  n.  3268  del  12 marzo  2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2003,
recante:  «Primi  interventi  urgenti  di protezione civile diretti a
fronteggiare   i   danni   conseguenti   agli   eventi  meteorologici
verificatisi  nei  giorni  23,  24  e 25 gennaio 2003, nel territorio
della regione Molise»;
  Viste  le  note  rispettivamente  dell'11 luglio, 23 e 25 settembre
2003  con  cui  il  presidente  della  regione  Molise  - Commissario
delegato  ha rappresentato l'esigenza che vengano previste specifiche
misure  in  favore  di  imprese  di grandi dimensioni danneggiate che
hanno  subito  danni alle proprie strutture produttive in conseguenza
degli  eventi  alluvionali  che  hanno  colpito  il  territorio della
medesima regione nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:
                               Art. 1.

  1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dall'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  11 dicembre 2000, n. 365, e successive modificazioni, e
con riferimento alle situazioni d'emergenza richiamate nell'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre
2002,  il  capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  per il
perseguimento  delle  finalita'  di  cui  alla predetta ordinanza, ed
avvalendosi  delle  deroghe ivi previste, e' autorizzato ad avvalersi
di  personale  specializzato  a contratto nel limite massimo di sette
unita',  nonche'  di  due  consulenti  anche  estranei  alla pubblica
amministrazione;  detto  personale  specializzato e i consulenti sono
impiegati   per   le   attivita'  di  pianificazione,  valutazione  e
prevenzione dei rischi con particolare riferimento alla necessita' di
attivare il Centro primario del piano radar nazionale.
  2.  I contratti per il personale e per i consulenti di cui al comma
1,  sono  conclusi  in  deroga  all'art.  9  del  decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  303,  ed  agli  articoli 35  e  36  del decreto
legislativo  30 marzo  2001, n. 165, e successive modifiche, anche ai
fini dell'eventuale rinnovazione.