La   Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza   dei   servizi   radiotelevisivi,  di  seguito  denominata
«Commissione»:
      a)  tenuto  conto  che con decreto del Presidente della regione
autonoma  Valle  d'Aosta  n. 683 del 25 agosto 2003, e' stata fissata
per  il  giorno  9 novembre  2003 l'elezione diretta del sindaco, del
vicesindaco e del consiglio comunale di Gaby;
      b)  visto  lo  statuto  speciale  della  regione autonoma Valle
d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e
successive modificazioni;
      c)   vista  la  legge  della  regione  autonoma  Valle  d'Aosta
9 febbraio  1995,  n.  4,  recante  elezione diretta del sindaco, del
vicesindaco e del consiglio comunale e successive modificazioni;
      d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni
per  la  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di  informazione durante le
campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica;
      e) viste le «Disposizioni in materia di comunicazione politica,
messaggi  autogestiti  e  informazione  della concessionaria pubblica
nonche'  tribune  elettorali  per  le elezioni comunali e provinciali
fissate  per  il  giorno  18  maggio, il giorno 25 maggio e il giorno
8 giugno   2003»,   approvate   dalla  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi
l'8 aprile   2003   e   pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003;
      f) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

                               Dispone

nei   confronti   della   RAI   radiotelevisione   italiana  societa'
concessionaria   del   servizio  pubblico  radiotelevisivo,  come  di
seguito:
                               Art. 1.

    1.   Alla  campagna  per  l'elezione  diretta  del  sindaco,  del
vicesindaco  e  del consiglio comunale di Gaby, fissata per il giorno
9 novembre 2003, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di  attuazione  della  legge  22 febbraio  2000, n. 28, in materia di
disciplina  dell'accesso  ai  mezzi  di  informazione,  di  cui  alle
«Disposizioni   in   materia   di  comunicazione  politica,  messaggi
autogestiti  e  informazione  della  concessionaria  pubblica nonche'
tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per
il  giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003»,
e  successive modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i
soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.
    2.  I termini di cui agli articoli 5, comma 3, e art. 8, comma 1,
delle  «Disposizioni  in  materia di comunicazione politica, messaggi
autogestiti  e  informazione  della  concessionaria  pubblica nonche'
tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per
il  giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003»,
decorrono  dalla  data  di  pubblicazione  del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    3.  Le  disposizioni  del  presente provvedimento hanno efficacia
sino  a tutto il 9 novembre 2003, salva una eventuale estensione sino
al  23 novembre  2003 in relazione a votazioni di ballottaggio per la
carica di sindaco.
    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.