IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.
217,  art.  18,  recante  norme per la rettifica da apportare a testi
gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Visto   il  decreto  ministeriale  9 settembre  2003,  concernente:
«Autorizzazione   all'aumento   del   titolo  alcolometrico  volumico
naturale  dei  prodotti  della  vendemmia  2003 destinati a dare vini
V.Q.P.R.D.,  per  la  campagna  vitivinicola 2003/2004, nella regione
Piemonte»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
218 del 19 settembre 2003;
  Considerato  che  per  mero  errore  materiale e' stato indicato al
comma 3 dell'articolo unico del sopracitato decreto, fra i V.Q.P.R.D.
che  possono  utilizzare  la  pratica  dell'arricchimento  del titolo
alcolometrico  volumico  naturale,  la  tipologia  «Dolcetto»  per la
denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba»;
  Ritenuto  necessario  doversi  procedere alla rettifica del comma 3
dell'articolo   unico   del  decreto  ministeriale  9 settembre  2003
sopracitato, con la previsione della possibilita' dell'utilizzo della
pratica   dell'arricchimento   per   la   denominazione   di  origine
controllata «Barbera d'Alba»;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il   terzo  comma  dell'articolo  unico  del  decreto  ministeriale
9 settembre  2003,  recante:  «Autorizzazione  all'aumento del titolo
alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti della vendemmia 2003
destinati  a  dare  vini  V.Q.P.R.D.,  per  la  campagna vitivinicola
2003/2004,  nella  regione  Piemonte»,  e'  sostituito per intero dal
testo annesso al presente decreto:
  «Per  i  prodotti  vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve
raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte provenienti dalle
zone  di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D.,
per  tutte  le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive
previste  dagli  specifici disciplinari di produzione, nella campagna
vitivinicola    2003/2004   e'   consentito   aumentare   il   titolo
alcolometrico volumico naturale:
    "Langhe";
    "Dolcetto d'Alba";
    "Dolcetto di Dogliani";
    "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba";
    "Dolcetto delle Langhe Monregalesi";
    "Nebbiolo d'Alba";
    "Barbera d'Alba";
    "Roero";
    "Verduno Pelaverga" o "Verduno"».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° ottobre 2003
                                         Il direttore generale: Abate