L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 2 ottobre 2003;
  Premesso che:
    ai  sensi  dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995)  tra  i  compiti  trasferiti
all'Autorita'   per   l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  vi  e' quello di determinare ai sensi dell'art. 7, comma
3,  della  legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991)
l'acconto  per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente
delle  integrazioni  tariffarie  spettanti  alle  imprese  elettriche
minori  non  trasferite  all'Enel  (di  seguito:  imprese  elettriche
minori), sulle basi di bilanci certificati;
    l'art.  7,  comma  4,  della  legge  n.  10/1991  prevede  che le
integrazioni tariffarie in acconto possano essere modificate rispetto
ai  dati  derivanti  dal  bilancio  certificato  qualora intervengano
variazioni   nei   costi  dei  combustibili  e/o  del  personale  che
modifichino  in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in
corso delle imprese elettriche minori;
  Viste:
    la legge n. 481/1995;
    la legge n. 10/1991;
    la   legge  23 dicembre  1999,  n.  488  (di  seguito:  legge  n.
488/1999);
    la   legge  23 dicembre  2000,  n.  388  (di  seguito:  legge  n.
388/2000);
  Viste:
    la deliberazione dell'Autorita' 26 luglio 2000, n. 132/00;
    la   deliberazione   dell'Autorita'  18 aprile  2002,  n.  63/02,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 116 del
20 maggio 2002;
    la   deliberazione   dell'Autorita'  12 giugno  2003,  n.  63/03,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 7
luglio 2003;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, ed in
particolare  l'art.  5,  recante  disposizioni generali in materia di
svolgimento   dei   procedimenti  istruttori  per  la  formazione  di
provvedimenti di competenza dell'Autorita';
  Considerato che:
    l'art.  41,  comma  1, della legge n. 488/1999, ha stabilito, con
decorrenza   dal  1° gennaio  2000,  la  soppressione  del  Fondo  di
previdenza   per  i  dipendenti  dell'Ente  nazionale  per  l'energia
elettrica  (Enel)  e  delle  aziende  elettriche private (di seguito:
Fondo di previdenza elettrico);
    ai sensi dell'art. 41, comma 2, della medesima legge n. 488/1999,
per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalla soppressione del
Fondo  di  previdenza  elettrico  di  cui  al precedente alinea, alle
aziende  elettriche  private e' richiesto un contributo straordinario
pari  a  complessive  lire  4.050  miliardi  (equivalenti  a  circa 2
miliardi  di  euro)  da  erogare  in rate annue di eguale importo nel
triennio 2000-2002;
    la  disposizione  di  cui  al  precedente  alinea  prevede che il
contributo  straordinario  posto in capo a ciascuna azienda elettrica
possa  da  questa  essere  imputato in bilancio negli esercizi in cui
vengono  effettuati  i  pagamenti,  ovvero  in  quote  costanti negli
esercizi dal 2000 al 2019;
    l'art.  68,  comma  7,  della  legge n. 388/2000, ha stabilito le
norme  ai  fini  della ripartizione della rata annuale del contributo
straordinario  tra  le  aziende  elettriche  che  alla  fine del mese
antecedente  la scadenza del pagamento delle rate medesime abbiano in
servizio lavoratori che risultavano gia' iscritti al 31 dicembre 1996
al Fondo di previdenza elettrico;
    con  lettere  rispettivamente  inviate  in  data  28 marzo  2003,
rif. 1318-ccse  (protocollo  Autorita'  n. 012568 del 2 aprile 2003),
16 luglio   2003,  prot. 105  (protocollo  Autorita'  n.  021497  del
21 luglio  2003),  17 luglio 2003 (protocollo Autorita' n. 021324 del
18 luglio  2003),  17 luglio 2003 (protocollo Autorita' n. 021325 del
18 luglio  2003),  17 luglio 2003 (protocollo Autorita' n. 021326 del
18 luglio  2003),  17 luglio 2003 (protocollo Autorita' n. 021327 del
18  luglio 2003) e 17 luglio 2003 (protocollo Autorita' n. 021502 del
21 luglio  2003),  le  societa'  Odoardo  Zecca  S.r.l.,  S.I.P.P.IC.
S.p.a.,  S.EL.I.S. Lampedusa S.p.a., S.EL.I.S. Linosa S.p.a., S.MED.E
Pantelleria  S.p.a.,  S.EL.I.S.  Marettimo  S.p.a.,  SEA di Favignana
S.p.a.,  hanno  chiesto  all'Autorita'  di  adeguare  le  aliquote di
integrazione  tariffaria  loro  erogate  al  fine  di tener conto del
predetto contributo straordinario;
    le  aliquote  di  integrazione  tariffaria  erogate  a  titolo di
acconto,  per  tutte  le  imprese elettriche minori, sono attualmente
calcolate  sulla  base  delle  aliquote  definitive  relative ad anni
antecedenti  il  2000,  anno  di  maturazione  della  prima  rata del
contributo straordinario sopra richiamato;
    gli   importi   dovuti  dalle  imprese  elettriche  minori  quale
contributo  straordinario  conseguente alla soppressione del Fondo di
previdenza  elettrico  sono significativi se rapportati al rispettivo
conto economico;
    nelle more della determinazione delle aliquote definitive per gli
anni  1999-2002, l'obbligo di versamento del contributo straordinario
potrebbe  indurre  imprese elettriche minori a far ricorso al credito
bancario, con aggravio dei costi;
  Ritenuto che:
    il  contributo  straordinario  dovuto  dalle  imprese  elettriche
minori  in  conseguenza  della  soppressione  del Fondo di previdenza
elettrico  rientri  nella  fattispecie delle variazioni nei costi del
personale  che modificano in modo significativo i costi di esercizio,
fattispecie prevista esplicitamente dall'art. 7, comma 4, della legge
n. 10/1991;
    sia    opportuno   prevedere   l'adeguamento   dell'aliquota   di
integrazione  tariffaria  erogata  alle  imprese  elettriche minori a
titolo  di  acconto  in  maniera  tale da consentire la copertura del
maggiore   onere   derivante   dal   contributo  straordinario  sopra
richiamato;
                              Delibera:
                               Art. 1.
            Adeguamento dell'aliquota delle integrazioni
               tariffarie erogate a titolo di acconto
  1.1.  L'aliquota  delle integrazioni tariffarie erogate a titolo di
acconto  alle  imprese  elettriche  minori non trasferite all'Enel e'
adeguata  per  tener  conto  dell'incremento  dei costi del personale
conseguente  al  contributo  straordinario  di  cui all'art. 41 della
legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  calcolato  per  ciascuna impresa
elettrica minore secondo quanto disposto dall'art. 68, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  1.2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1.1, per ciascuna impresa
elettrica  minore non trasferita all'Enel, la Cassa conguaglio per il
settore  elettrico  incrementa l'aliquota di integrazione tariffaria,
erogata a titolo di acconto, di una componente di adeguamento pari al
rapporto  tra  l'importo del contributo straordinario di cui al comma
1.1  imputato  da  ciascuna  impresa  elettrica  minore  nel bilancio
d'esercizio dell'anno 2000, ovvero nel bilancio d'esercizio del primo
anno  in cui e' stato imputato a bilancio il contributo straordinario
stesso, ed il numero di kWh venduti nel medesimo anno.
  1.3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano:
    a) a   ciascuna  impresa  elettrica  minore  fino  a  concorrenza
dell'importo  complessivo  del  maggior  onere  dovuto  al contributo
straordinario  di  cui  all'art.  41 della legge 23 dicembre 1999, n.
488,   salvo  approvazione  da  parte  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il gas delle aliquote definitive relative al primo anno
in  cui  detto maggior onere, ovvero quota parte dello stesso maggior
onere, e' stato imputato in bilancio;
    b) a  partire  dalle  integrazioni tariffarie erogate a titolo di
acconto  relative  all'anno  successivo a quello in cui il contributo
straordinario  e'  stato  imputato  per  la  prima volta nel bilancio
d'esercizio.