IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo, che
all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei
laboratori  autorizzati  ad  eseguire  analisi  ufficiali nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante
attuazione   della   direttiva   n.   93/99/CEE   concernente  misure
supplementari   in   merito   al  controllo  ufficiale  dei  prodotti
alimentari;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002,
con  il  quale  autorizza il laboratorio Mondeco Srl, ubicato in Alba
(Cuneo),  viale  dell'Artigianato  n.  10,  ad  eseguire per l'intero
territorio  nazionale,  al  rilascio  dei  certificati di analisi nel
settore  vitivinicolo,  effettuati  presso  il  predetto laboratorio,
aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;
  Considerato  che  il  laboratorio  sopra  indicato,  con  nota  del
25 settembre  2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di
analisi;
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver
ottenuto  l'accreditamento  per  altre  prove di analisi da organismo
accreditante conforme alla norma europea EN 45003;
  Ritenuta  la  necessita'  di integrare le prove di analisi indicate
nell'allegato del decreto 4 settembre 2002;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le  prove  di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato e'
autorizzato sono integrate dalle seguenti:
    calcio;
    estratto secco dedotti gli zuccheri;
    ferro;
    gradazione alcolica complessiva;
    intensita' colorante e tonalita';
    limite cloruri 0,5 g/l;
    limite solfati l g/l;
    magnesio;
    piombo;
    potassio;
    rame;
    sodio;
    zinco.
      Roma, 2 ottobre 2003
                                         Il direttore generale: Abate