LA GIUNTA PROVINCIALE
  Udita la relazione;
  Visto  il  progetto  e  lo  studio  di  impatto ambientale relativo
all'intervento  in  oggetto, il cui avviso al pubblico di avvio della
procedura di v.i.a., ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, e'
stato  pubblicato  nei  quotidiani  Corriere  della Sera, Alto Adige,
Trentino,  Dolomiten,  L'Adige,  L'Arena,  in  data  10 giugno 2003 e
successivamente  rinnovato,  con  l'aggiornamento di alcuni elaborati
progettuali riscontrati erronei, il giorno 20 giugno 2003;
  Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n.  1485  del
27 giugno 2003;
  Preso   atto   del   contenuto  del  rapporto  istruttorio  redatto
dall'Agenzia  provinciale per la protezione dell'ambiente, depositato
presso  la segreteria del comitato provinciale per l'ambiente in data
12 settembre 2003;
  Visti   i  pareri  richiesti  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge
provinciale  29 agosto  1988,  n.  28,  e successive modificazioni ai
servizi   provinciali   e   alle   altre   amministrazioni  pubbliche
interessate  specificate in premessa, acquisiti in sede di conferenza
dei servizi di data 10 settembre 2003;
  Preso  atto  che  non  sono  pervenute  osservazioni scritte di cui
all'art.   4  della  legge  provinciale  29 agosto  1988,  n.  28,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  verbale di deliberazione n. 24/2003 di data 12 settembre
2003  del  comitato  provinciale  per l'ambiente, allegato come parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  Considerato che il tracciato in sinistra orografica del fiume Adige
denominato  «alternativa  2  -  parietale»  risulta  complessivamente
compatibile   con  le  finalita'  previste  dalla  legge  provinciale
29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443 (Delega al Governo in
materia  di  infrastrutture  ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilascio delle attivita' produttive);
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione
della  legge  21 dicembre  2001,  n.  443, per la realizzazione delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti  produttivi  strategici  e  di
interesse nazionale);
  Visto   lo   statuto   della  regione  Trentino-Alto  Adige,  e  in
particolare gli articoli 8, 9 e 14;
  Visti  gli  articoli 117  e  118  della  Costituzione  in combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3;
  Visti  gli  articoli 18,  20  e 21 del decreto del Presidente della
Repubblica  22 marzo  1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica
e opere pubbliche);
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige
concernenti i rapporti tra atti legislativi statali e leggi regionali
e    provinciali,   nonche'   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento);
  Visto  l'art.  6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e le
relative norme di attuazione;
  Vista  la  legge  provinciale  29 agosto  1988, n. 28, e successive
modificazioni,  recante  «Disciplina  della  valutazione dell'impatto
ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente», ed il relativo
regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22 novembre l989, n.
13-11/Leg., e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  legge  provinciale  30 novembre  1992,  n.  23,  recante
«Principi   per   la   democratizzazione,  la  semplificazione  e  la
partecipazione  all'azione  amministrativa  provinciale  e  norme  in
materia di procedimento amministrativo»;
  Visto  l'art.  11,  comma  4,  del  D.P.G.P.  22 novembre  1989, n.
13-11/Leg., e successive modificazioni;
  Ad unanimita' dei voti, espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1) Di  esprimere valutazione negativa in ordine alla compatibilita'
ambientale  del  progetto  preliminare  denominato  «Quadruplicamento
della  linea ferroviaria Verona-Fortezza di accesso sud alla galleria
di  base del Brennero sull'asse ferroviario Monaco-Verona. Lotto n. 3
-  Circonvallazione  di Trento», per quanto riguarda la realizzazione
del  tracciato  che si sviluppa in destra orografica del fiume Adige,
proposto  da  Italferr S.p.a. in nome e per conto di Rete ferroviaria
italiana  S.p.a.,  in  conformita'  al  parere  negativo espresso dal
comitato  provinciale  per l'ambiente nel verbale di deliberazione n.
24/2003 di data 12 settembre 2003, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
  2)  Di esprimere valutazione positiva in ordine alla compatibilita'
ambientale  del  progetto  di  cui  al  punto 1),  relativamente alla
realizzazione  del  tracciato alternativo denominato «alternativa 2 -
parietale»,   proposto   dalla   provincia  autonoma  di  Trento,  in
conformita'  al  parere  favorevole espresso dal comitato provinciale
per  l'ambiente  nel  citato  verbale  di  deliberazione  n. 24/2003,
subordinatamente   all'osservanza   delle   prescrizioni  di  seguito
riportate:
    lo  studio  di  impatto  ambientale e il relativo progetto devono
analizzare l'intero percorso ricadente nel territorio della provincia
di   Trento,   dal   confine   nord   al  confine  sud,  suddividendo
eventualmente  lo  stesso  in lotti funzionali per la realizzazione e
definendo le priorita' di realizzazione;
    l'eventuale suddivisione in lotti a priorita' diverse deve essere
accompagnata  da  un'analisi  sulle possibili ripercussioni a medio e
lungo  periodo  sia  nei  confronti  della  rete viaria che di quella
ferroviaria, anche in funzione della realizzazione di eventuali lotti
fuori provincia;
    devono  essere  definite  le  misure  di  accompagnamento  atte a
favorire  l'utilizzo  della  ferrovia  e trasferire quindi il maggior
numero di merci su tale sistema di trasporto;
    devono essere realizzati specifici e approfonditi studi di natura
geologica,   idrogeologica  e  geotecnica  al  fine  di  definire  in
dettaglio  le  caratteristiche  degli ammassi rocciosi attraversati e
definire,  con la  minore incertezza possibile, l'esatto tracciato da
seguire,  anche  per  garantire  la  sicurezza e la vivibilita' negli
agglomerati urbani interessati;
    devono  essere  realizzate  specifiche  e  approfondite analisi e
studi volti a determinare le possibili ripercussioni, sia a breve che
a  lungo  termine,  legate  al  depauperamento delle risorse idriche,
superficiali   e   sotterranee,   definendo   le   eventuali   misure
compensative;  nell'analisi si devono tenere in considerazione sia le
derivazioni  esistenti  per  uso  idropotabile  che  quelle  per  usi
irriguo;
    gli  attraversamenti  dei  corsi d'acqua principali devono essere
progettati  utilizzando,  quale  tempo  di  ritorno  assegnato per la
determinazione  della  portata  di  progetto, il valore di 300 anni e
mantenendo  un  franco idraulico possibilmente nettamente superiore a
quello   minimo   previsto   per  legge.  I  manufatti  devono  avere
caratteristiche  tali  da  non  modificare  gli  attuali parametri di
scorrimento;
    gli  attraversamenti  dei  corsi  d'acqua secondari devono essere
progettati  utilizzando,  quale  tempo  di  ritorno  assegnato per la
determinazione della portata di progetto, il valore di 200 anni;
    lo  studio  di  impatto ambientale deve approfondire le possibili
interazioni  tra  tracciato  e aree protette (biotopi, S.I.C., ecc.),
anche  se  derivanti  dall'attraversamento  in  galleria dei siti. In
particolare  deve  essere  evidenziata  l'eventuale  interferenza con
habitat prioritari;
    lo   studio  di  impatto  ambientale  deve  prevedere  un  quadro
programmatorio  inteso  a  prospettare  il  recupero  di  determinate
infrastrutturazioni esistenti, eventualmente dismesse a seguito della
realizzazione dell'opera;
    deve  essere  studiato  l'inserimento  ambientale e paesaggistico
delle     interconnessioni,     rispettando    eventuali    emergenze
particolarmente  significative  sotto  il  profilo  architettonico ed
ambientale;
    devono   essere  approfondite  le  tematiche  paesaggistiche  sul
dettaglio  delle opere (luoghi logistici previsti agli ingressi delle
finestre delle diverse gallerie e opere d'arte in genere) in modo che
i  diversi  manufatti  possano  trovare  un approccio concreto con il
territorio, in termini localizzativi, insediativi e mitigativi;
    devono  essere  individuate  sul  territorio  le aree destinate a
discarica  del  materiale  di  risulta e i flussi di traffico indotto
relativi   alla   movimentazione  di  queste  notevoli  quantita'  di
materiale;
    devono essere approfondite le possibili interferenze con le opere
previste  dal  Piano provinciale della mobilita' per i prossimi 10-15
anni, in particolare con l'eventuale completamento dell'A31;
  3)  di  rappresentare  allo  Stato  la  necessita'  che  il lotto 3
(circonvallazione  di  Trento  e Rovereto) abbia lo stesso livello di
priorita'  dei  rimanenti  tre lotti considerati prioritari da R.F.I.
nel  progetto presentato e che tale lotto consideri comunque tutta la
circonvallazione dell'area urbana di Trento e Rovereto;
  4)   di  rappresentare  allo  Stato  la  necessita'  di  una  nuova
valutazione  di  impatto  ambientale  in ordine al tracciato proposto
dalla  provincia  autonoma  di  Trento  denominato  «alternativa  2 -
parietale»,  da  effettuarsi  sul  progetto  definitivo,  comunque in
osservanza della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28;
  5)  di  stabilire,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1, della legge
provinciale  29 agosto  1988,  n. 28, e successive modificazioni, che
l'efficacia  della  valutazione  positiva di impatto ambientale abbia
durata   decennale,   prorogabile   in  relazione  alle  esigenze  di
realizzazione dell'opera;
  6)  di proporre allo Stato la realizzazione del tracciato di cui al
punto  2) in sede di intesa istituzionale, fermo restando che ai fini
della  localizzazione  urbanistica  degli  interventi si osservano le
procedure  di  variazione del piano urbanistico provinciale, ai sensi
dell'art.  21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974
e della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;
  7)  di  ribadire  che  il  presente  provvedimento  non costituisce
acquiescenza  rispetto ai ricorsi presentati dalla provincia autonoma
di  Trento  alla  Corte  costituzionale  nei confronti della legge n.
443/2001 e del decreto legislativo n. 190/2002;
  8)  di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento
ai   Ministeri  statali  competenti,  a  Italferr  S.p.a.  e  a  Rete
ferroviaria italiana S.p.a.;
  9)  di  disporre  la  pubblicazione del presente provvedimento, per
estratto,  nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Ai  sensi  di  quanto  disposto dall'art. 7 della legge provinciale
29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni, contro il presente
provvedimento   e'   ammesso   ricorso  in  opposizione  alla  giunta
provinciale da parte degli interessati entro trenta giorni dalla data
di   pubblicazione   della   relativa  deliberazione  nel  bollettino
ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.
  Adunanza chiusa ad ore 13,30.
  Verbale letto, approvato e sottoscritto.
    Trento, 17 settembre 2003
                                                Il presidente: Dellai
Il dirigente: Moreschini