IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,   su   indicato,   che   prevede  l'applicabilita'  del  decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune a dei relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Cordoba Maria Elena, nata a Buenos
Aires  (Argentina)  l'11 marzo  1950,  cittadina italiana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale   di   «psicologa»,  conseguito  in  Argentina  -  come
attestato  dal «Colegio de Psicologos de la Provincia de Santa Fe» al
cui  registro  la richiedente e' stata iscritta dal 16 settembre 1986
al  2 marzo  1998 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della
professione di psicologo;
  Preso  atto  che  la  sig.ra  Cordoba  e'  in  possesso  del titolo
accademico  di «Psicologa» conseguito presso la «Universidad Nacional
de Rosario» in data 23 marzo 1983;
  Vista  l'esperienza  professionale  maturata  dalla richiedente dal
1991 al 1998, come documentata in atti;
  Ritenuto  che  la  sig.ra Cordoba abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  «psicologo»,  come risulta dai certificati prodotti,
per cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 18 giugno 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Cordoba  Maria Elena, nata a Buenos Aires (Argentina)
l'11  marzo  1950,  cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione
in Italia.
    Roma, 13 ottobre 2003
                                          Il direttore generale: Mele