IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001; Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244, del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione in Societa' per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Vista la decisione della Banca centrale europea del 19 dicembre 2002, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2003, ivi comprese le emissioni numismatiche; Visto il comma 5, dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto il decreto 15 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2003, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da 10 euro, celebrative del «Consiglio Unione europea - Presidenza italiana»; Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale; Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete; Decreta: Art. 1. Le monete d'argento da 10 euro, celebrative del «Consiglio Unione europea - Presidenza italiana», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 15 aprile 2003, indicato nelle premesse, hanno corso legale dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.