IL DIRETTORE GENERALE
                     del Dipartimento del tesoro
  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
  Vista    la    deliberazione    2   agosto   2002,   del   Comitato
interministeriale  per  la programmazione economica, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  244,  del  17 ottobre  2002,  concernente la
trasformazione  in  Societa'  per  azioni dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato;
  Vista  la  decisione  della  Banca centrale europea del 19 dicembre
2002,  relativa  all'approvazione  del  volume  di conio delle monete
metalliche per il 2003, ivi comprese le emissioni numismatiche;
  Visto  il  comma  5,  dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
  Visto   il  decreto  15  aprile  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  113  del  17  maggio  2003,  con il quale si autorizza
l'emissione  delle  monete  d'argento  da  10  euro,  celebrative del
«Consiglio Unione europea - Presidenza italiana»;
  Considerato  che  occorre  stabilire  la data dalla quale le citate
monete avranno corso legale;
  Ritenuto  di  dover  determinare  il  contingente e disciplinare la
prenotazione  e  la  distribuzione  ad  enti,  associazioni e privati
italiani o stranieri delle suddette monete;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  monete  d'argento da 10 euro, celebrative del «Consiglio Unione
europea  -  Presidenza italiana», aventi le caratteristiche di cui al
decreto  ministeriale  15 aprile 2003, indicato nelle premesse, hanno
corso  legale  dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.