IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Vista la decisione del Consiglio 2003/199/CE del 18 marzo 2003, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva aldicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione; Visto in particolare il punto (6) delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE; Visto inoltre l'art. 2, comma 3, della citata decisione, che stabilisce per l'Italia la possibilita' di mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di aldicarb per il controllo degli organismi nocivi su barbabietola da zucchero, tabacco e nei vivai di piante legnose e di vite (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative per detti impieghi; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, che stabilisce la revoca dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, elencati nell'allegato A al presente decreto, e il mantenimenio delle registrazioni di quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato B al presente decreto, che erano gia' autorizzati per l'impiego su barbabietola da zucchero, tabacco e vivai di piante legnose e di vite e per i quali le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta; Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio, fissato al 18 settembre 2004 dall'art. 3, lettera a) della citata decisione 2003/199/CE, dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb di cui all'allegato A al presente decreto, si applica anche ai prodotti fitosanitari, di cui all'allegato B del presente decreto, che riportano in etichetta usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali; Considerato altresi' che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, che sono elencati nell'allegato B al presente decreto e che saranno in commercio al 30 giugno 2007, e' fissato fin d'ora al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera b) della citata decisione del Consiglio 2003/199/CE; Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su barbabietola da zucchero, tabacco e vivai di piante legnose e di vite (usi essenziali), dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva aldicarb; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati, e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva aldicarb non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.