IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6;
    Vista  la  decisione del Consiglio 2003/199/CE del 18 marzo 2003,
relativa   alla   non   iscrizione  della  sostanza  attiva  aldicarb
nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  e  alla  revoca delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza
attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n.
3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo
dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
    Visto  in  particolare il punto (6) delle premesse della suddetta
decisione  secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate,
i  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva in questione
non  sono conformi ai requisiti specificati dall'art. 5, paragrafo 1,
lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE;
    Visto  inoltre  l'art.  2,  comma  3, della citata decisione, che
stabilisce  per  l'Italia la possibilita' di mantenere in vigore fino
al  30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base
di  aldicarb  per il controllo degli organismi nocivi su barbabietola
da  zucchero,  tabacco  e  nei vivai di piante legnose e di vite (usi
essenziali)   in  quanto  non  sono  attualmente  disponibili  valide
soluzioni alternative per detti impieghi;
    Ritenuto  di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, che
stabilisce  la  revoca dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb,
elencati nell'allegato A al presente decreto, e il mantenimenio delle
registrazioni di quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato B
al  presente  decreto,  che  erano  gia' autorizzati per l'impiego su
barbabietola da zucchero, tabacco e vivai di piante legnose e di vite
e  per  i  quali  le  imprese  titolari  hanno  presentato  specifica
richiesta;
    Considerato    che    il    periodo    di    moratoria   per   la
commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  giacenze esistenti in
commercio, fissato al 18 settembre 2004 dall'art. 3, lettera a) della
citata  decisione  2003/199/CE,  dei prodotti fitosanitari contenenti
aldicarb  di cui all'allegato A al presente decreto, si applica anche
ai prodotti fitosanitari, di cui all'allegato B del presente decreto,
che  riportano  in  etichetta  usi  diversi  da  quelli  ora ritenuti
essenziali;
    Considerato   altresi'   che  il  periodo  di  moratoria  per  la
commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  giacenze dei prodotti
fitosanitari  contenenti  aldicarb, che sono elencati nell'allegato B
al  presente decreto e che saranno in commercio al 30 giugno 2007, e'
fissato  fin  d'ora al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera
b) della citata decisione del Consiglio 2003/199/CE;
    Viste   le  istanze  presentate  dalle  imprese  interessate  per
ottenere  il  mantenimento  delle  autorizzazioni  per  l'impiego  su
barbabietola da zucchero, tabacco e vivai di piante legnose e di vite
(usi  essenziali),  dei  prodotti  fitosanitari a base della sostanza
attiva aldicarb;
    Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  pone  in  vendita  prodotti  fitosanitari  non autorizzati, e le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  La  sostanza  attiva aldicarb non e' iscritta nell'allegato I
del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.