IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

    Visto  il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la
direttiva  n.  96/92/CE,  recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia  elettrica ed in particolare l'art. 1, comma 1, ai sensi
del  quale  l'attivita'  di  distribuzione  dell'energia elettrica e'
svolta   in   regime   di   concessione   rilasciata   dal   Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle
attivita' produttive, e l'art. 9, comma 1, che prevede che le imprese
distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la
quota  diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione
e distribuzione di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962,
n.  1643,  continuano  a  svolgere il servizio di distribuzione sulla
base  di  concessioni  rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il
31 dicembre 2030;
    Visto  l'art. 2, comma 7, del citato decreto legislativo, in base
al  quale  i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti
di  fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore
che  esercita  il servizio nell'area territoriale dove e' localizzata
l'utenza;
    Vista  la  legge  5  marzo  2001,  n. 57, recante disposizioni in
materia  di  apertura  e  regolazione  dei  mercati ed in particolare
l'art.  10,  comma  3, che stabilisce le procedure di aggregazione in
ambiti   territoriali  contigui  per  le  societa'  di  distribuzione
dell'energia elettrica degli enti locali;
    Vista  la  legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante le norme per la
tutela  della  concorrenza e del mercato e, in particolare, l'art. 8,
come  modificato  dall'art.  11  della  legge 5 marzo 2001, n. 7, che
stabilisce,  per  le imprese che esercitano la gestione di servizi di
interesse  economico  generale  ovvero operano in regime di monopolio
sul  mercato,  le modalita' per svolgere attivita' in mercati diversi
da quelli in cui operano;
    Vista  la  legge  14  novembre l995, n. 481, recante norme per la
concorrenza  e  la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per
la  istituzione  delle autorita' di regolazione dei servizi stessi ed
in  particolare,  gli  articoli  2,  commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8,
recanti  norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati
ed  in  materia  di  attivita'  elettriche  esercitate  dalle imprese
elettriche degli enti locali;
    Vista  la  delibera  dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile
amministrativa  per  i  soggetti  giuridici  che  operano nel settore
dell'energia elettrica;
    Visto  il  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  28  dicembre  1995,  con  il  quale  e'  stata
approvata  la  convenzione  di concessione delle attivita' elettriche
all'ENEL  S.p.a,  per  effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo
comma.  del  decreto-legge  11  luglio 1992, n. 333, convertito nella
legge  8  agosto  1992,  n.  359,  che attribuisce all'ENEL S.p.a. la
concessione  di  esercizio  delle attivita' elettriche gia' riservate
all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
    Visto  l'art. 38 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base al
quale  la  titolarita' della concessione e della relativa convenzione
di cui sopra e' stata trasferita all'Enel Distribuzione S.p.a. per la
parte  relativa  alle attivita' di distribuzione e vendita ai clienti
vincolati;
    Visto  il  comma  3 dell'art. 19 della convenzione di concessione
secondo  il  quale  le  parti avrebbero proceduto "ad adeguare ... la
convenzione"  medesima "alle modifiche ... introdotte da disposizioni
comunitarie  o  dal  legislatore  nazionale  nel quadro normativo che
regola l'ordinamento del settore elettrico";
    Ritenuto  pertanto  di  procedere agli adempimenti di competenza,
ferme restando le attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica
ed il gas previste in materia dall'art. 2, comma 12, lettere b) e d),
della legge 14 novembre 1995, n. 481;
    Visto  il  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  25  giugno 1999 di determinazione dell'ambito della
rete elettrica di trasmissione nazionale;
    Visto  il  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  24  aprile  2001  che  individua gli obiettivi
quantitativi  e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica
negli usi finali di energia;
    Visto l'atto costitutivo della societa' ENEL Distribuzione S.p.a.
e  l'annesso statuto in data 31 maggio 1999 per rogito notaio Atlante
di  Roma,  repertorio  n.  8437, secondo quanto imposto dall'art. 13,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    Vista  la  delibera  del  consiglio  di  amministrazione  di Enel
Distribuzione  S.p.a. in data 10 settembre 2003 con la quale e' stato
approvato lo schema della annessa convenzione;
    Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, nel territorio dei
comuni  di  cui  all'elenco  allegato  1  al presente decreto l'ENEL,
S.p.a.,  dante  causa  di  ENEL Distribuzione S.p.a., era operante in
qualita' di unico distributore e che pertanto debba essere rilasciata
all'ENEL   Distribuzione  S.p.a.  la  concessione  dell'attivita'  di
distribuzione di energia elettrica per i comuni del citato elenco;
    Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, nel territorio dei
comuni  di  cui  all'elenco  allegato  2  al  presente decreto l'ENEL
S.p.a.,  dante  causa  di  ENEL Distribuzione S.p.a., era operante in
qualita'  di unico distributore e che, per i detti comuni, sono state
presentate    al    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  entro  il  31  marzo  2000,  da  parte  di societa'
partecipate  da  enti locali, domande di ammissione alle procedure di
aggregazione di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, secondo quanto previsto dallo stesso art. 9, comma
5, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 10, comma 3, della
legge 5 marzo 2001, n. 57;
    Ritenuto   che   la   concessione  relativa  ai  comuni  compresi
nell'elenco  all'allegato  2,  di cui al precedente considerato, deve
essere  attribuita ad Enel Distribuzione S.p.a. in considerazione del
fatto  che, al momento, non essendo stato raggiunto alcun accordo tra
le  parti,  l'esercizio  delle attivita' di distribuzione da parte di
un'altra  impresa  in  aree  del  territorio  sino  ad  oggi  servite
interamente  dall'Enel  Distribuzione  S.p.a.  non  sarebbe  idonea a
conseguire  "il  fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia
elettrica"   ottimizzando   il  servizio  reso  alla  clientela,  che
costituisce  lo  scopo precipuo delle aggregazioni di cui all'art. 9,
commi 3 e 5 citati, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    Considerato,  infine,  che  nel  territorio  dei  comuni  di  cui
all'allegato 3, servito promiscuamente da Enel Distribuzione S.p.a. e
da altro distributore, la concessione debba essere attribuita ad Enel
Distribuzione  S.p.a.  in  quanto  essa alimenta un numero di clienti
superiore al 50% e risulta, quindi, in grado di assicurare condizioni
di  razionale assetto del servizio di distribuzione sulla clientela e
in  quanto,  altresi',  non  vi sono casi di soggetti diversi da Enel
Distribuzione S.p.a. con utenza maggiore del 20% che rientrino tra le
disposizioni  ed  i  principi di cui all'art. 9, comma 4, del decreto
legislativo  n.  79/1999  e  che  abbiano  esercitato la facolta' ivi
prevista;
    Considerato,  peraltro,  che in caso di raggiungimento di accordi
che prevedano la cessione da parte di Enel Distribuzione S.p.a. delle
reti  comprese  nelle  aree  di  cui  all'allegato  2  ovvero  di cui
all'allegato  3,  il  Ministro  delle  attivita' produttive, ai sensi
dell'art.  9,  comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
provvedera' alla conseguente ripartizione della presente concessione;

                              Decreta:

                               Art. 1.

    1. La concessione delle attivita' di cui all'art. 1, primo comma,
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esercizio della fornitura
di  energia  elettrica  nel  territorio nazionale attribuita all'Enel
S.p.a.  con  il  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  28  dicembre  1995  e'  riferita  all'attivita'  di
distribuzione  di  energia elettrica, in conformita' agli articoli 1,
comma  1,  e  9  del decreto legislativo n. 79 del 1999 e all'art. 38
della  legge  24  novembre  2000, n. 340, e rimane attribuita ad Enel
Distribuzione S.p.a.
    2. L'attivita' di cui al comma 1 e' svolta nei comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 3 al presente decreto.
    3.   Il  servizio  e'  svolto  per  le  finalita'  e  secondo  le
condizioni,  modalita'  e limiti previsti dall'annessa convenzione di
adeguamento della convenzione stipulata in data 28 dicembre 1995.
    4.  La concessione di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 9, comma
1,  del  decreto  legislativo  n.  79/1999,  e'  attribuita  a titolo
gratuito ed ha scadenza il 31 dicembre 2030.
                               Art. 2.
    1.  E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero
delle  attivita'  produttive  e  la  societa'  ENEL Distribuzione per
l'adeguamento  della convenzione stipulata il 28 dicembre 1995 tra il
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e l'Enel
S.p.a. alle disposizioni di legge emanate dopo tale data.
    2.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 13 ottobre 2003
                                                 Il Ministro: MARZANO