IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'oganizzazione  di  Governo  a  norma  dell'art.  11  della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Viste  le richieste dei responsabili della conservazione in purezza
delle  varieta'  indicate  nel  dispositivo,  volte  ad  ottenere  la
cancellazione delle varieta' medesime dai registri nazionali;
  Considerato  che  le  varieta'  delle  quali  e'  stata  chiesta la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
  Considerato  che  la  commissione  sementi di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971  nella riunione del 30 settembre 2003 ha
espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri,
delle varieta' indicate nel dispositivo;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    A  norma  dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal
decreto  del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da
ultimo  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9
maggio  2001,  n.  322,  le  sotto  elencate  varieta',  iscritte nei
registri  nazionali  delle varieta' di specie di piante agrarie con i
decreti  a  fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri
medesimi:

               ---->  Vedere tabella di pag. 45  <----

    Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 14 ottobre 2003
                                         Il direttore generale: Abate
Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, art. 3, legge 14
gennaio  1994,  n.  20,  ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio
centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.