IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto   l'art.   116   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, modificato dall'art. 1 della
legge  10  maggio  1982,  n.  251,  e  dall'art.  20  della  legge 28
febbraio 1986, n. 41;
  Visto  l'art.  11  del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere   dal   1°  luglio  di  ciascun  anno  la  retribuzione  di
riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le
gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente
sulla  base  della  variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno
precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti
nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non
inferiore  al  10  per  cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della
legge  28  febbraio 1986,  n.  41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  ottobre  2002, concernente la
rivalutazione  delle  prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio
2002 per il settore industria;
  Vista  la  delibera del commissario straordinario dell'INAIL n. 337
del 21 maggio 2003;
  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2002 rispetto all'anno
2001, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,4 per cento;
  Considerato  che  non  si  e'  verificata la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art.  116  del  testo  unico  delle disposizioni per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, modificato dall'art. 1 della
legge  10  maggio  1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n.  38, la retribuzione media giornaliera e' fissata in euro 57,65 ai
fini   della  determinazione  del  minimale  e  del  massimale  della
retribuzione   annua,i  quali,  di  conseguenza,  sono  stabiliti,  a
decorrere  dal  1° luglio  2003,  nella misura di euro 12.106,50 e di
euro 22.483,50.
  Per  i  componenti  lo stato maggiore della navigazione marittima e
della  pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta
stabilito,  rispettivamente, in euro 32.376,24 per i comandanti e per
i  capi  macchinisti,  in  euro  27.429,87  per  i primi ufficiali di
coperta e di macchina ed in euro 24.956,69 per gli altri ufficiali.
  Ai  fini  della  riliquidazione  delle  rendite, prevista dal primo
comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38,  i  coefficienti  annui  di  variazione  sono  determinati  nelle
seguenti misure:
    anno 2001 e precedenti....        1,0240;
    anno 2002 e 1° semestre 2003....  1,0000.