IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto   l'art.   234   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, modificato dall'art. 3 della
legge   10   maggio  1982,  n.  251,  dall'art.  20  della  legge  28
febbraio 1986,  n.  41,  e  dall'art.  14 del decreto-legge 22 maggio
1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
  Visto  l'art.  11  del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere   dal   1°  luglio  di  ciascun  anno  la  retribuzione  di
riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le
gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente
sulla  base  della  variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno
precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti
nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non
inferiore  al  10  per  cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della
legge  28  febbraio 1986,  n.  41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  ottobre  2002, concernente la
rivalutazione  delle  prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio
2002 per il settore agricoltura;
  Vista  la  delibera del commissario straordinario dell'INAIL n. 337
del 21 maggio 2003;
  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2002 rispetto all'anno
2001, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,4 per cento;
  Considerato  che  non  si  e'  verificata la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art.  234  del  testo  unico  delle disposizioni per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, modificato dall'art. 3 della
legge  10  maggio  1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986,  n. 41, dall'art. 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993, n.
243  e  dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite
per  inabilita' permanente e per morte, e' fissata a decorrere dal 1°
luglio 2003, in euro 18.273,10.
  A  norma  dell'art.  14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n.
243,  la  retribuzione  annua convenzionale per la liquidazione delle
rendite  per  inabilita'  permanente  e  per  morte decorrenti dal 1°
giugno  1993,  in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1,
lettera b), del citato testo unico, e' fissata dal 1° luglio 2003, in
euro  12.106,50,  pari al minimale di legge previsto per i lavoratori
dell'industria.