IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha
stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001  e  attribuendo  a  questo  Comitato stesso compiti di vigilanza
sulle  attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e
sulla   successiva  esecuzione  dei  lavori  di  realizzazione  delle
infrastrutture;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge  n. 443/2001
autorizza  limiti  di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti  in particolare l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come
modificata  dall'art.  13  della  legge  n.  166/2002, e l'art. 2 del
decreto  legislativo  n.  190/2002,  che attribuiscono la funzione di
supporto  per  le  attivita'  di  questo  Comitato  inerenti le opere
strategiche  al  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, che
puo'  in  proposito  avvalersi  di  apposita  «struttura  tecnica  di
missione»;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  -  supplemento  ordinario), con la quale questo Comitato, ai
sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha
approvato il primo programma delle opere strategiche;
  Viste  le  delibere  con  le  quali  questo  Comitato  ha ammesso a
finanziamento, a valere sulle risorse recate dall'art. 13 della legge
n.  166/2002,  interventi  inclusi  nel  primo  programma delle opere
strategiche,  dando  mandato  al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  di  provvedere  ad  instaurare  un sistema di monitoraggio
idoneo  ad  assicurare  a questo stesso Comitato un supporto adeguato
per l'assolvimento dei suddetti compiti di vigilanza;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n.  5279  in  data 20 marzo 2003, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del citato art. 13 della legge
n. 166/2002, che:
    all'art.   1,   comma   2,  lettera  a),  riserva  una  quota  di
Euro 1.900.000   da  utilizzare  per  le  attivita'  d'istruttoria  e
monitoraggio previste dal predetto decreto legislativo n. 190/2002;
    all'art.  2  individua i soggetti autorizzati a contrarre i mutui
ed a effettuare altre operazioni finanziarie;
    all'art.  5,  comma  4, stabilisce, tra l'altro, che l'erogazione
del  mutuo dovra' avvenire secondo stati di avanzamento del progetto,
mentre  al  comma  10 prevede che i soggetti finanziatori comunichino
con  regolarita' al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
questo  Comitato  ed  al Ministero dell'economia e delle finanze ogni
intervenuta  erogazione  delle  somme di cui al comma 1 e comunichino
allo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni altra
informazione,  relativa  ai  rapporti  sui  mutui contratti, ritenuta
utile  ai  fini delle attivita' di monitoraggio di cui all'art. 2 del
citato decreto legislativo n. 190/2002;
  Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n.
190/2002,   questo   Comitato  -  su  proposta  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti - provvede ad assegnare ai soggetti
aggiudicatori,  a  carico  dei fondi destinati alla realizzazione del
programma  delle opere strategiche, le risorse finanziarie necessarie
alla  realizzazione  delle  infrastrutture e considerato che la quota
dei   limiti  di  impegno  suscettibile  di  attivare  il  volume  di
investimenti   previsto   puo'   essere   determinata  solo,  in  via
prudenziale e transitoria, come tetto massimo;
  Ritenuto  di  assumere  quale  tetto  massimo  il  limite d'impegno
determinato,   in   via  cautelativa,  ipotizzando  un'operazione  di
finanziamento  al  tasso  fisso  del  4,15%  per  l'intero periodo di
ammortamento  (tasso  di  riferimento),  ferma  restando la struttura
finanziaria    stabilita    dall'art.    5    del    citato   decreto
interministeriale n. 5279/2003;
  Ritenuto  opportuno  procedere,  sulla  base del predetto «tasso di
riferimento», alla rideterminazione delle quote dei limiti di impegno
assegnate  agli  interventi  ammessi  in  precedenza a finanziamento,
nonche' alla quantificazione dei limiti stessi per gli interventi per
i  quali,  nelle  more  all'emanazione del decreto di cui all'art. 13
della   legge   n.  166/2002,  tale  quantificazione  non  era  stata
effettuata;
  Ritenuto   opportuno   far  gravare  le  assegnazioni  relative  ad
interventi  in  piu' avanzato stato di progettazione, precedentemente
effettuate da questo Comitato a valere sulle risorse recate dall'art.
13  della  legge  n. 166/2002, prioritariamente sul limite di impegno
decorrente dall'anno 2002;
  Ritenuto  altresi'  di fornire maggiori specificazioni in merito ai
soggetti legittimati a contrarre i mutui ed a effettuare le ulteriori
operazioni  finanziarie di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 ed
in merito ai tempi ed alle modalita' di accensione dei mutui stessi;
  Tenuto  conto  che, a seguito dei lavori congiunti tra le strutture
del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  e'  stata  predisposta  la «scheda
progetto  unificata», che riporta le informazioni di base, necessarie
a  questo Comitato per deliberare l'approvazione degli interventi del
primo programma delle opere strategiche ex lege n. 443/2001;
  Tenuto  conto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ha messo a punto un sistema informativo che consente, fra l'altro, di
acquisire  e  di  elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie
per seguire l'evoluzione delle opere;
  Ritenuto  di  formulare  indicazioni di ordine procedurale intese a
definire  i  rapporti  con  il  Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti   relativamente   alla  documentazione  da  inoltrare  alla
segreteria  di  questo Comitato a corredo delle relazioni istruttorie
relative  ai  singoli  interventi  inclusi  nel primo programma delle
opere  strategiche,  nonche'  alle  attivita' da espletare ai fini di
consentire  a  questo  Comitato  di assolvere ai compiti di vigilanza
sull'esecuzione  dei  lavori  ad esso assegnati dalla normativa sopra
richiamata;
                              Delibera:
1. Determinazione   quote  dei  limiti  di  impegno  attribuite  agli
interventi ammessi a finanziamento.
  1.1  In  relazione  al  tasso  di riferimento indicato in premessa,
nonche'  all'opportunita' di utilizzare prioritariamente il limite di
impegno  decorrente  dall'anno  2002,  autorizzato dall'art. 13 della
legge  n.  166/2002,  le  assegnazioni  effettuate da questo Comitato
nelle precedenti sedute sono rideterminate come riportato nella prima
parte  dell'allegato 1  della  presente  delibera,  che  forma  parte
integrante della delibera stessa.
  1.2 Al fine di fornire un quadro organico delle assegnazioni sinora
effettuate  a  carico delle risorse di cui al punto precedente, nella
seconda  parte  del  citato allegato 1 vengono riportate le ulteriori
assegnazioni disposte da questo Comitato nell'odierna seduta.
  1.3 Le quote dei limiti di impegno indicate nell'allegato prospetto
sono  da  intendere  quale  limite massimo di contributo a carico dei
fondi di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002.
  1.4  In  relazione  a  quanto  previsto  al successivo punto 2, nel
prospetto  stesso  e' individuato altresi' - per ciascun intervento -
il  soggetto  autorizzato  a  contrarre  mutui  o ad effettuare altre
operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166/2002.
2. Soggetto titolare della realizzazione dell'intervento.
  Il   «soggetto  titolare  della  realizzazione  dell'intervento  di
preminente   interesse   nazionale»,   che   l'art.   2  del  decreto
interministeriale  n.  5279/2003  indica quale soggetto autorizzato a
contrarre  i  mutui  o  ad effettuare altre operazioni finanziarie ai
sensi  dell'art.  13  della  legge n. 166/2002, viene individuato, di
volta in volta, nella delibera con la quale questo Comitato ammette a
finanziamento il relativo intervento e quantifica la quota del limite
o  dei  limiti  di  impegno assegnata all'intervento stesso. Di norma
tale soggetto coincide con il soggetto aggiudicatore.
3. Indicazioni di ordine procedurale.
  3.1.   Scheda   progetto   unificata  da  allegare  alla  relazione
istruttoria.
  La «Scheda progetto unificata», che allegata alla presente delibera
ne   forma   parte   integrante   (allegato 2),   controfirmata   dal
rappresentante  della  Struttura  tecnica  di  missione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sara' presentata a corredo della
relazione  istruttoria  predisposta  per  questo  Comitato  per  ogni
singola  opera e periodicamente aggiornata in particolare nella parte
concernente il cronoprogramma.
  3.2 Vigilanza sull'affidamento e sulla realizzazione delle opere.
  3.2.1  Per consentire a questo Comitato di conoscere in tempo reale
l'avanzamento  del  primo  programma delle opere strategiche, sia nel
suo  complesso  sia  per  ogni  singola  opera  approvata, nonche' le
eventuali  problematiche  condizionanti  l'avanzamento dei lavori, il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  consentira' alla
segreteria  di questo Comitato di accedere alla banca dati creata per
le predette finalita'.
  3.2.2   Il   soggetto  aggiudicatore  dovra'  tenere  costantemente
aggiornati i dati nel sistema informativo di cui al punto precedente.
Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti avra' cura di
accertarsi della regolarita' del flusso informativo.
  3.2.3   I   costi  del  collegamento  informatico  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Segreteria di questo Comitato sono a
carico  delle  risorse  finalizzate al monitoraggio di cui al decreto
interministeriale n. 5279/2003.
  3.3 Relazioni.
  3.3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporra'
a  questo Comitato, ogni qual volta risulti necessario, una relazione
su  eventuali  problematiche  condizionanti l'andamento dei lavori ed
eventuali  cambiamenti  del  quadro  economico  dei lavori stessi. In
particolare   il   predetto   Ministero   provvedera'   a   segnalare
tempestivamente   a   questo   Comitato  eventuali  inosservanze  del
cronoprogramma  predisposto  in  fase  di  affidamento  dei  lavori e
specificatamente  il mancato rispetto del termine per la consegna dei
lavori,  in  modo  che  questo  Comitato, fatti salvi i casi di forza
maggiore  da  comprovare  con adeguata documentazione, possa valutare
eventuali misure da adottare al riguardo.
  3.3.2   Il   Ministero   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti
predisporra'  per  questo  Comitato  una  relazione  finale  per ogni
intervento ultimato.
  3.3.3.   Il   Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti
presentera' al Comitato una relazione annuale sull'andamento di tutto
il   programma:   la   prima   relazione   dovra'  essere  presentata
entro dicembre 2003.
    Roma, 25 luglio 2003
                       Il Presidente delegato
                              Tremonti
                       Il segretario del CIPE
                             Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 2003
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 119