Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Modifiche  temporanee  delle  condizioni  di esercizio delle centrali
                           termoelettriche

  1.  Al  fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico  nazionale,  assicurando la produzione in misura necessaria
alla  copertura  del  fabbisogno  nazionale, con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio, (( fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al 30 giugno 2005 ))
e  su  motivata  e documentata segnalazione del Gestore della rete di
trasmissione  nazionale  S.p.a.,  puo' essere autorizzato l'esercizio
temporaneo  di  ((  singole  ))  centrali  termoelettriche di potenza
termica  superiore  a  300  MW, inserite nei piani di esercizio dello
stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e
di  qualita'  dell'aria  fissati nei provvedimenti di autorizzazione,
ovvero  derivanti  dall'applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica  24 maggio 1988, n. 203, nonche' dal regolamento di cui al
decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio
2 aprile 2002, n. 60.
  2.  Le  condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 ((
rispettano  ))  i valori limite di emissione previsti dalla normativa
dell'Unione  europea  e  per gli impianti di potenza termica nominale
inferiore  a  500  MW  dell'allegato  3,  lettera  B, del decreto del
Ministro   dell'ambiente  in  data  12 luglio  1990,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio
1990.
  3.  Per  le finalita' e con le procedure di cui al comma 1, fino al
(( 30 giugno 2005 )), puo' essere determinato il limite relativo alla
temperatura  degli  scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella
3,  allegato  5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come
modificato  ed  integrato  dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
258,  relativamente  agli  scarichi  derivanti  dall'esercizio  delle
centrali  termoelettriche  inserite  nei piani di esercizio di cui al
comma  1. (( Le disposizioni del presente comma non si applicano alla
laguna di Venezia. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Il  decreto  legislativo  23 aprile  2002,  n.  110,
          recante  «Norme  di attuazione dello statuto speciale della
          regione  Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento
          di   funzioni  in  materia  di  energia,  miniere,  risorse
          geotermiche  e incentivi alle imprese», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2002, n. 138.
              -Il  decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1998 n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri
          80/779,  82/884,  84/360  e  85/203  concernenti  norme  in
          materia  di  qualita'  dell'aria, relativamente a specifici
          agenti   inquinanti,   e  di  inquinamento  prodotto  dagli
          impianti  industriali,  ai  sensi  dell'art. 15 della legge
          16 aprile  1987,  n.  183»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, S.O.
              -  Il  decreto del Ministero dell'ambiente del 2 aprile
          2002,  n.  60,  concernente «Reperimento della direttiva n.
          1999/30/CE  del  22 aprile 1999 del Consiglio concernente i
          valori   limite  di  qualita'  dell'aria  ambiente  per  il
          biossido  di  zolfo,  il  biossido  di azoto, gli ossidi di
          azoto,  le  particelle  e  il  piombo  e della direttiva n.
          2000/69/CE  relativa ai valori limite di qualita' dell'aria
          ambiente  per  il  benzene ed il monossido di carbonio», e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2002, n.
          87, S.O.
              -  Il  decreto ministeriale 12 luglio 1990, concernente
          «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti
          degli  impianti  industriali  e  la  fissazione  dei valori
          minimi   di   emissione»,   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 30 luglio 1990, n. 176, S.O.
              -  Il  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n. 152,
          recante    «Disposizioni    sulla    tutela   delle   acque
          dall'inquinamento   e   recepimento   della   direttiva  n.
          91/271/CEE  concernente  il  trattamento delle acque reflue
          urbane  e  della  direttiva  n.  91/676/CEE  relativa  alla
          protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai
          nitrati provenienti da fonti agricole», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124, S.O.
              -  Il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 258,
          recante  «Disposizioni correttive e integrative del decreto
          legislativo  11 maggio  1999,  n. 152, in materia di tutela
          delle  acque  dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma
          4,  della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2000, n. 218, S.O.