IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che - nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi - prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in deroga alla disciplina vigente in materia, concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003; Considerato che, con gli appositi accordi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge n. 223 del 1991, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali, relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art.41, comma 1, della legge n. 289/2002 presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi; Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere, anche senza soluzione di continuita', la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 41, comma 1, della citata legge n. 289/2002, Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, per il periodo dal 16 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, in favore di 98 dipendenti della societa' Ficomirrors Italia S.r.l., unita' in Venaria Reale (Torino), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 febbraio 2003.