IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
   Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
   Visto  l'art.  3  della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto  l'art.  41,  comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che  -  nel  caso  di  programmi  finalizzati  alla gestione di crisi
occupazionali  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti  programmi - prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in
deroga  alla  disciplina vigente in materia, concessioni, anche senza
soluzione  di  continuita',  dei  trattamenti  di  cassa integrazione
guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
che  devono  essere  stati  definiti  in  specifici  accordi  in sede
governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003;
   Considerato che, con gli appositi accordi, che costituiscono parte
integrante   del   presente   provvedimento,  intervenuti  presso  il
Ministero   del   lavoro   e  delle  politiche  sociali,  sono  state
individuate  le  fattispecie  aziendali,  per  le quali sussistono le
condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n.
289  del  2002,  in  quanto,  mediante la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  anche senza soluzione di
continuita'  rispetto  al termine di scadenza di detto trattamento ai
sensi  della  gia'  richiamata  legge  n. 223 del 1991, potra' essere
agevolata  la  gestione  delle  problematiche occupazionali, relative
alle   suddette  fattispecie,  mediante  il  graduale  e  progressivo
reimpiego dei lavoratori interessati;
   Viste  le  istanze di concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  ai sensi del citato art.‚41, comma 1, della
legge  n.  289/2002 presentate dalle aziende individuate dai predetti
accordi;
   Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  poter concedere, anche senza
soluzione   di   continuita',   la   prosecuzione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  entro  e  non oltre il 31
dicembre  2003,  in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie
aziendali   di  cui  al  capoverso  precedente,  con  l'obiettivo  di
conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 41, comma 1, della
citata legge n. 289/2002,
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Ai  sensi  dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  16  gennaio 2003 al 31
dicembre  2003, in favore di 98 dipendenti della societa' Ficomirrors
Italia  S.r.l.,  unita' in Venaria Reale (Torino), la concessione del
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale,  definito
nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche sociali in data 25 febbraio 2003.