IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la sig.ra Fard Foruzan, cittadina
italiana,   ha   chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  medico
conseguito   in   Iran,   ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n. 319/1994, che nella riunione del 12 settembre 2002 ha
ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
29 settembre  2003,  ai  sensi  dell'art. 8, comma 1, del gia' citato
decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Fard
Foruzan e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  medico  rilasciato  in  data 22 giugno 1993 dal
Ministero iraniano di cure ed istruzione medica - facolta' di scienze
mediche  dell'Universita'  di  Ahwaz (Iran) alla sig.ra Fard Foruzan,
cittadina  italiana,  nata  a  Rasht  (Iran)  il  28 luglio  1966, e'
riconosciuto  quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di medico chirurgo.
  2. La dott.ssa Fard Foruzan e' autorizzata ad esercitare in Italia,
come  lavoratore  dipendente  o  autonomo,  la  professione di medico
chirurgo,  previa  iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri territorialmente competente.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 ottobre 2003
                                     Il direttore generale: Matrocola