IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche  ed  integrazioni, concernente il riordino della disciplina
in  materia  sanitaria,  a  norma  dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
  Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
base  al  quale  sono  state elevate le misure del concorso, da parte
delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  al  finanziamento del Servizio
sanitario  nazionale,  previste  dall'art.  34,  comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale  dispone,  tra  l'altro,  che  le province autonome di Trento e
Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994  e  dell'art.  1, comma 144, della citata legge n. 662/1996,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza
pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo sviluppo» ed in particolare
l'art.  72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo
delle  prestazioni  sanitarie  ed  il  conseguimento  degli obiettivi
previsti  dal  Piano sanitario nazionale, un fondo per l'esclusivita'
del  rapporto  dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per
l'esercizio della libera professione intramuraria;
  Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in
particolare  l'art.  28,  comma 8, che integra di 70 miliardi di lire
annui  a  decorrere  dall'anno  2000  il  suddetto  Fondo,  riducendo
corrispondentemente  le disponibilita' destinate al finanziamento dei
progetti di cui all'art. 1, comma 34-bis della legge n. 662/1996;
  Vista la propria delibera 31 gennaio 2003, n. 1 (Gazzetta Ufficiale
n.  94/2003), con la quale e' stata accantonata, per il conseguimento
degli   obiettivi   del   Piano  sanitario  nazionale,  la  somma  di
1.109.865.876 euro per l'anno 2002, in attesa di puntuali proposte da
parte del Ministero della salute;
  Vista  la  proposta  del Ministero della salute del 19 maggio 2003,
concernente  la  ripartizione  del  Fondo  per  l'esclusivita' tra le
regioni per l'anno 2002, sulla base del numero dei dirigenti sanitari
che  hanno  optato  per  la libera professione intramuraria nell'anno
2000;
  Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta
dell'8 maggio 2003;
                              Delibera:
  Le  risorse  destinate  al fondo per l'esclusivita' di cui all'art.
72,   comma   6   della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  pari  a
36.151.982,94  euro  per  l'anno  2002 sono ripartite, sulla base del
numero  dei  dirigenti  sanitari  che  hanno  optato  per  la  libera
professione   intramuraria,  secondo  quanto  indicato  nell'allegata
tabella che fa parte integrante della presente delibera.
    Roma, 25 luglio 2003
                  Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003
Uffico   controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  6
Economia e finanze, foglio n. 146