IL DIRETTORE GENERALE
              dell'Ufficio centrale per l'orientamento
            e la formazione professionale dei lavoratori
1. Premessa.
  Il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le
regioni  e  le  province  autonome,  sentite le Parti sociali, con il
presente provvedimento intende sostenere e orientare le iniziative di
formazione  a  favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le
loro  competenze,  e  a  favore  delle  imprese,  per  svilupparne la
competitivita',  nel  rispetto  di quanto previsto dalle nonnative di
seguito indicate:
    legge  n.  236 del 19 luglio 1993, «Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione», art. 9, commi 3 e 7;
    legge  n. 196 del 24 giugno 1997, «Norme in materia di promozione
dell'occupazione», art. 17;
    legge   n.   388  del  23 dicembre  2000,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», art. 118;
    legge   n.   289  del  27 dicembre  2002,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», art. 48;
    regolamento   CE   n.   68   del   12   gennaio   2001,  relativo
all'applicazione  degli  articoli 87  e 88 del trattato CE agli aiuti
destinati alla formazione;
    regolamento    CE   n.   69   del   12 gennaio   2001,   relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
importanza minore («de minimis»).
2. Risorse.
  Allo scopo di sostenere le iniziative indicate in premessa, vengono
ripartite  tra  le regioni e le province autonome risorse pari a Euro
50.000.000,00 di cui alla tabella di seguito riportata:
                Tabella di ripartizione delle risorse
             (Euro totali a disposizione 50.000.000,00)

=====================================================================
        Regioni/Province autonome        |           Euro
=====================================================================
Valle d'Aosta ....                       |                 305.000,00
Piemonte ....                            |               4.120.000,00
Lombardia ....                           |              10.615.000,00
Liguria ....                             |               1.385.000,00
Trento ....                              |                 615.000,00
Bolzano ....                             |                 570.000,00
Veneto ....                              |               5.275.000,00
Friuli Venezia Giulia ....               |               1.235.000,00
Emilia Romagna ....                      |               4.770.000,00
Toscana ....                             |               3.755.000,00
Umbria ....                              |                 775.000,00
Marche ....                              |               1.565.000,00
Lazio ....                               |               3.910.000,00
Abruzzo ....                             |               1.090.000,00
Molise ....                              |                 205.000,00
Campania ....                            |               2.965.000,00
Puglia ....                              |               2.300.000,00
Basilicata ....                          |                 360.000,00
Calabria ....                            |                 825.000,00
Sicilia ....                             |               2.340.000,00
Sardegna ....                            |               1.020.000,00
                                         |             --------------
   Totale . . .                          |              50.000.000,00

    Media lineare tra dato % imprese e dato % lavoratori per regione.
    Fonte: Ministero del lavoro - Unioncamere (Sistema Excelsior 2002
- dati al 31 dicembre 2001).
3. Destinatari piani formativi.
  Sono  destinatari  delle  iniziative  i  lavoratori  delle  imprese
assoggettate  al  contributo  di  cui  all'art.  12  della  legge  n.
160/1975,  relativo  ai  contributi  integrativi  per l'assicurazione
obbligatoria    contro   la   disoccupazione   involontaria   versati
all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale,  cosi'  come
modificato   all'art.   25   della   legge  quadro  sulla  formazione
professionale n. 845/1978 e successive modificazioni.
  I piani formativi concordati tra le parti sociali sono diretti, per
il 70% delle risorse, alle seguenti tipologie di lavoratori:
    a) tutti  i  lavoratori  delle  imprese  private  con  meno di 15
dipendenti;
    b) i  lavoratori  di  qualsiasi  impresa privata con contratti di
lavoro  a  tempo  parziale,  a  tempo determinato o di collaborazione
coordinata   e   continuativa   nonche',   inseriti  nelle  tipologie
contrattuali  a  orario  ridotto,  modulato o flessibile e a progetto
previste dalla legge n. 30 del 23 febbraio 2003;
    c) i  lavoratori  di qualsiasi impresa privata collocati in cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
    d) i  lavoratori  di qualsiasi impresa privata con eta' superiore
ai 45 anni;
    e) i lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo
titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria.
  L'ulteriore  30% e' finalizzato a target definiti da ogni regione e
delle province autonome.
4. Programmazione ed attuazione degli interventi
  Le  amministrazioni  regionali  e  le  province  autonome  tengono,
altresi',  conto  delle scelte operate nella attuazione dei programmi
operativi  allo  scopo  di  favorire una integrazione con le omologhe
azioni  cofinanziate  dal  Fondo  sociale  europeo  e  valorizzare le
diverse  linee  di sostegno pubblico alla formazione continua nonche'
del    contestuale    avvio    operativo    dei    Fondi   paritetici
interprofessionali  per  la formazione continua ex art. 118, legge n.
388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.
  Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovono e
garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del
principio delle pari opportunita'.
  Nell'attuazione delle azioni formative le amministrazioni regionali
e delle province autonome possono finanziare interventi di formazione
a domanda individuale.
5. Procedure
  Le   regioni  e  le  province  autonome  provvedono  a  predisporre
specifiche  procedure  di  evidenza  pubblica,  nel  cui  ambito sono
previste:
    l'indicazione  dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari
(imprese e lavoratori);
    le modalita' di selezione dei progetti;
    il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato
(Regolamenti della C.E. n. 68/2001 e 69/2001).
  Nell'applicazione  dei  regolamenti  (CE)  n. 68/2001 relativo agli
aiuti   destinati  alla  formazione  e  n.  69/2001  sugli  aiuti  di
importanza minore (de minimis) permane l'obbligo di cofinanziamento a
carico  dei  privati  in  misura  non  inferiore al 20% come previsto
dall'art. 9 comma 3 della legge del 19 luglio 1993, n. 236.
  Le  regioni  e  le  province  autonome trasmettono al Ministero del
lavoro   e   delle  politiche  sociali-UCOFPL,  Divisione  V,  l'atto
deliberativo   dell'organo   competente,   relativo  all'avvio  delle
specifiche  procedure  di  evidenza  pubblica, a seguito del quale si
procede  alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella prevista
al punto 2.
  Le  risorse  non  impegnate dalle amministrazioni regionali e dalle
province  autonome  entro  24 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana del presente provvedimento sono
revocate  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali e
ripartite tra le amministrazioni secondo criteri da concordare con il
coordinamento tecnico delle regioni.
6. Monitoraggio
  Le regioni e le province autonome inviano ogni sei mesi un rapporto
dettagliato  sull'andamento  delle  azioni  al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali UCOFPL.
  Il   rapporto  e'  realizzato  secondo  linee  guida  e  indicatori
quantitativi  di  avanzamento  finanziario  e di realizzazione fisica
elaborati  dal  Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la
collaborazione   dell'ISFOL   pertinenti  ai  target  previsti  dalla
presente   circolare   e   dai  target  ulteriori  individuati  dalle
amministrazioni regionali e dalle province autonome.
  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali provvede a
redigere  il  rapporto  annuale  di  monitoraggio degli interventi in
attuazione  a  quanto  stabilito dall'art. 66, comma 3 della legge n.
144 del 17 maggio 1999.
    Roma, 21 luglio 2003
                                    Il direttore generale: Bulgarelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 24