IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Vista  la  legge  11 gennaio  1996,  n.  23,  ed in particolare gli
articoli 2 e 4;
  Visto l'art. 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;
  Visti  i decreti ministeriali 18 aprile 1996, n. 152, e 6 settembre
1999,  con  i  quali  sono state indicate le somme disponibili per le
prime  annualita'  dei  relativi trienni di applicazione e stabiliti,
per ciascuno dei trienni citati, i criteri e le modalita' di calcolo,
nonche'   gli   indirizzi   diretti   ad   assicurare  il  necessario
coordinamento degli interventi regionali per un'idonea programmazione
scolastica nazionale,
  Visti,  altresi',  i  decreti ministeriali 8 giugno 1998 e 6 aprile
2000,  inerenti  alle  rispettive  annualita'  successive alla prima,
nonche'  il  decreto ministeriale 23 aprile 2001 afferente all'ultima
annualita' del secondo triennio;
  Vista  la  legge  28 dicembre  2001, n. 448, che ha previsto, nella
tabella  2,  la  somma di Euro 30.987.000 come impegno quindicennale,
decorrente  dall'anno  finanziario  2004,  per l'attivazione, in tale
annualita',  di  opere  di  edilizia  scolastica  ai fini di cui agli
articoli 2 e 4 della prefata legge n. 23/1996;
  Vista  la  legge  27 dicembre  2002,  n.  289, che contempla, nella
tabella   1,   una   somma   di  10  milioni  di  euro  come  impegno
quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2003, per le medesime
finalita' relativamente all'esercizio di riferimento;
  Considerata,  quindi,  la  concreta  possibilita' di procedere alla
ripartizione, tra le regioni e province autonome di Bolzano e Trento,
dei  fondi  come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale
attuazione  degli  interventi,  di  cui  ai  citati  articoli 2  e 4,
relativi  al  primo  e  secondo  piano  annuale del terzo triennio di
programmazione regionale;
  Ritenuta  l'opportunita',  anche  per  motivazioni  di  correntezza
amministrativa  ed economicita' dei mezzi giuridici, di sussumere nel
presente,  unico, decreto i finanziamenti, con relative ripartizioni,
afferenti  ad  entrambe le annualita' 2003 e 2004, al fine, altresi',
di  offrire  alle  amministrazioni direttamente interessate un quadro
conoscitivo  ed  operativo  piu'  ampio,  a beneficio di una migliore
attivita' programmatoria;
  Rilevato  che,  giusta  nota  12 giugno 2003, prot. n. 289/03 della
Cassa depositi e prestiti, all'uopo adita, e comunicato al competente
Dicastero  dell'economia  e  delle finanze con ministeriale 1° luglio
2003,  n.  1868,  la  somma complessiva concretamente ripartibile per
ciascuna delle annualita' citate, a fronte del tasso vigente all'atto
della  predisposizione del presente provvedimento, determinato con le
modalita'  di  cui  agli articoli 2, 3 e 5 del decreto 9 gennaio 2003
del  Dicastero  medesimo,  ammonta  ad Euro 112.600.641,48 per l'anno
2003 e ad Euro 348.915,607,75 per quello successivo;
  Ritenuto,  quindi,  di  dover contestualmente ripartire entrambe le
somme  disponibili  per  la  prima  e  seconda  annualita'  del terzo
triennio  di  programmazione  2003/2005,  nonche'  indicare  - per il
medesimo  periodo  -  gli  indirizzi  volti ad assicurare l'opportuno
coordinamento  degli  interventi  regionali, al fine di consentire la
necessaria programmazione scolastica nazionale;
  Considerato  che  i finanziamenti suindicati consentono la concreta
attivazione  delle  prime  due annualita' del terzo triennio citato e
che,  pertanto,  per  l'ultima annualita' si provvedera' con apposito
provvedimento   adattabile   a   fronte   della   relativa  copertura
finanziaria, ove effettivamente intervenuta;
  Tenuto   conto   della   necessita'  che  la  programmazione  degli
interventi  di  edilizia  scolastica,  attraverso l'attivazione delle
relative   opere,   garantisca   il  raggiungimento  delle  finalita'
contemplate  dall'art.  1  della  legge  11 gennaio  1996, n. 23, con
particolare  riguardo  all'adeguamento  del patrimonio esistente alla
vigente  normativa  in  materia  di  agibilita',  igiene  e sicurezza
nonche'  alla riqualificazione dello stesso ed al soddisfacimento del
fabbisogno  immediato  di  aule,  con  il  riequilibrio  nella  media
nazionale  degli indici di carenza tra le diverse regioni, in modo da
assicurare un'equa organizzazione territoriale del sistema scolastico
anche  con  riferimento agli andamenti demografici ed al rapporto tra
richiesta  ed  offerta,  favorendo,  altresi',  la  disponibilita' di
palestre  ed  impianti  sportivi,  la  possibilita' di utilizzo delle
strutture   scolastiche   da   parte   della   collettivita'  nonche'
l'eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose;
  Ricordato  il  parere  gia'  reso  dall'Osservatorio permanente per
l'edilizia  scolastica,  come  formulato  nella  seduta del 28 maggio
1999,  nel  quale  -  preso  anche  atto  del  conforme  assunto  del
Coordinamento   interregionale   per   l'edilizia   scolastica,  come
confermato  nella relativa nota 31 maggio 1999, n. 90 C.I. - venivano
ribaditi   sostanzialmente  gli  indirizzi  utilizzati  nel  triennio
precedente  e  prevista una progressiva rimodulazione riequilibrativa
degli   importi   assegnabili,   attraverso   la   considerazione  di
un'opportuna  commisurazione  al reale fabbisogno regionale, anche in
proporzione  alla  consistenza  delle  strutture scolastiche presenti
nelle   diverse   realta'  territoriali  interessate  ed  all'entita'
numerica della relativa utenza;
  Ritenuto,  pertanto,  di  confermare  sostanzialmente  anche per il
presente   triennio   2003/2005   criteri   di   riparto  come  sopra
rappresentati,  continuando  nel  graduale  adeguamento  del relativo
utilizzo  nel  citato  triennio,  in modo che, nell'intero arco dello
stesso,  la  variazione  apportata influisca per il 70% nel 2003, per
l'80% nel 2004 e per il 90% nel 2005;
  Preso   atto   di  quanto  concordato,  al  riguardo,  in  sede  di
Coordinamento  interregionale  nel  corso  dell'apposita riunione del
29 maggio  2003 - come indicato nella nota del Coordinamento medesimo
del  6 giugno  2003,  n.  127/CI  -  in  ordine, in particolare, alle
finalita', ai criteri, alle basi di calcolo e ad ogni altra modalita'
operativa  da adottare per la concreta ripartizione dei finanziamenti
nel  corso  del  triennio  2003/2005,  a fronte dei piu' recenti dati
utilmente in possesso di questo Ministero;
  Ritenuto,  dunque,  di  suddividere  ciascuno dei succitati importi
complessivamente ripartibili in due quote complementari - ammontanti,
nella ripartizione inerente alla prima annualita' del terzo triennio,
rispettivamente  al 70% ed al 30% e, nella seconda, all'80% ed al 20%
del relativo totale - nonche', fermo restando l'utilizzo per entrambe
dei   criteri   predetti,  di  rapportare  la  prima  delle  indicate
percentuali   anche   alla   consistenza   numerica  delle  strutture
scolastiche   delle   singole   realta'   territoriali   interessate,
limitandosi,  per  le  restanti,  all'adozione unicamente dei criteri
citati, senza alcuna parametrazione alla consistenza medesima;
  Ritenuto,  altresi', che, nell'ultima annualita', dette percentuali
siano  rispettivamente  elevate al 90% ed al 10%, cosi' da assicurare
che nell'intero, presente, terzo triennio di programmazione non venga
superata,  come  sopra  determinata,  l'incidenza  media  complessiva
dell'80% del prefato criterio relativo alla parametrazione predetta;
  Ribadita, inoltre, l'opportunita', di confermare - anche al fine di
un  adeguato  bilanciamento con tale criterio - il riconoscimento per
la  capacita'  di  spesa  dimostrata  delle  singole  amministrazioni
regionali,   gia'   adottato  nel  precedente  triennio,  mantenendo,
pertanto,  la  riserva,  a  tali  fini,  di  una  percentuale del 10%
dell'importo  disponibile,  rapportata  al  livello  di  utilizzo dei
finanziamenti   concessi   nelle  precedenti  triennalita'  ai  sensi
dell'art. 4 della legge n. 23/1996;
  Acquisito,  come  formulato  nella  seduta del 2 ottobre 2003 (rep.
atti  1834  di  pari  data),  il  parere  favorevole della Conferenza
permanente tra Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento
e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti di quanto in premessa indicato, per
l'attivazione  delle  annualita'  prima  (2003)  e seconda (2004) del
terzo  piano  di  programmazione  triennale  (2003/2005)  contemplato
dall'art.  4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono rispettivamente
disponibili   le   somme  complessive  di  Euro 112.600.641,48  e  di
Euro 348.915.607,75, entrambe sotto forma di mutui con ammortamento a
totale  carico  dello  Stato  accendibili  presso la Cassa depositi e
prestiti.