IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; Visto in particolare l'art. 41-ter della citata legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni, relativo alla realizzazione di progetti innovativi nel campo della disabilita'; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2003, con il quale viene ripartito il Fondo nazionale per le politiche sociali; Considerato che si ritiene opportuno favorire la realizzazione di progetti sperimentali, con particolare riferimento all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, anche in relazione alla promozione di iniziative sul territorio in stretto coordinamento tra enti locali, associazioni e privato sociale, cio' anche al fine di intensificare la cooperazione fra tutte le istanze interessate: le istituzioni, le parti sociali, le ONG, i servizi sociali, il settore privato, il settore associativo, i gruppi di volontariato, le persone con disabilita' e i loro familiari, come indicato tra gli obiettivi della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 3 dicembre 2001 con il quale e' stato istituito l'Anno europeo delle persone con disabilita'; Considerate le indicazioni contenute nel Libro bianco sul Welfare, in relazione all'esigenza di sviluppare programmi e progetti che aiutino le persone con disabilita' alla partecipazione alla vita del lavoro, sociale e collettiva, recuperando il massimo grado di autonomia, e di promuovere azioni specifiche per le persone in situazioni di grave non autosufficienza; Emana la seguente direttiva: Art. 1. Oggetto 1. La presente direttiva disciplina i criteri e le modalita' di concessione di finanziamenti per un ammontare complessivo di 15 milioni di euro, per la realizzazione di progetti sperimentali di cui all'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle iniziative indicate all'art. 10 della medesima legge.