IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
  Visto  in  particolare  l'art. 41-ter della citata legge n. 104 del
1992,  e  successive  modificazioni,  relativo  alla realizzazione di
progetti innovativi nel campo della disabilita';
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e  del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2003, con
il quale viene ripartito il Fondo nazionale per le politiche sociali;
  Considerato  che  si ritiene opportuno favorire la realizzazione di
progetti  sperimentali, con particolare riferimento all'art. 10 della
citata  legge  n. 104 del 1992, anche in relazione alla promozione di
iniziative  sul  territorio in stretto coordinamento tra enti locali,
associazioni  e  privato sociale, cio' anche al fine di intensificare
la  cooperazione fra tutte le istanze interessate: le istituzioni, le
parti  sociali,  le  ONG,  i  servizi sociali, il settore privato, il
settore  associativo,  i  gruppi  di  volontariato,  le  persone  con
disabilita' e i loro familiari, come indicato tra gli obiettivi della
decisione  del  Consiglio dell'Unione europea del 3 dicembre 2001 con
il  quale  e'  stato  istituito  l'Anno  europeo  delle  persone  con
disabilita';
  Considerate  le indicazioni contenute nel Libro bianco sul Welfare,
in  relazione  all'esigenza  di  sviluppare  programmi e progetti che
aiutino  le persone con disabilita' alla partecipazione alla vita del
lavoro,  sociale  e  collettiva,  recuperando  il  massimo  grado  di
autonomia,  e  di  promuovere  azioni  specifiche  per  le persone in
situazioni di grave non autosufficienza;
                                Emana
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  La  presente  direttiva  disciplina i criteri e le modalita' di
concessione  di  finanziamenti  per  un  ammontare  complessivo di 15
milioni di euro, per la realizzazione di progetti sperimentali di cui
all'art.  41-ter  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni,  con  particolare  riguardo  alle  iniziative indicate
all'art. 10 della medesima legge.