IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'articolo 16 lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la domanda presentata dall'Associazione produttori olivicoli
delle province di Lucca e Massa Carrara, con sede in Lucca, via della
Tagliate  n.  370  -  Palazzo  Agricoltura,  intesa  ad  ottenere  la
registrazione   della   denominazione   «Lucca»   riferita   all'olio
extravergine  di  oliva,  ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento
2081/92;
  Vista  la  nota protocollo n. 62889 del 27 maggio 2003 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la quale l'Associazione produttori olivicoli
delle  province  di  Lucca e Massa Carrara ha chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  CEE  2081/92  come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del
regolamento  CE  n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando
lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e
forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura,
conseguente  all'eventuale  accoglimento  della  citata istanza della
denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio
faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1  paragrafo  2 del citato
regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Lucca»,
riferita  all'olio  extravergine  di oliva, in attesa che l'organismo
comunitario    decida   sulla   domanda   di   riconoscimento   della
denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in   accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'Associazione
produttori  olivicoli  delle  province  di  Lucca  e  Massa  Carrara,
assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello nazionale
della  denominazione «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva,
secondo  il  disciplinare  di  produzione  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 51 del
2 marzo  2001  e  con  la  modifica  ad esso apportata all'atto della
notifica  della domanda di registrazione alla Commissione europea, in
attesa  che  il  competente  organismo  comunitario  decida  su detta
domanda;
  Vista  la modifica apportata alla predetta disciplina di produzione
che consiste nella modifica all'art. 3 del termine massimo consentito
tra  la  raccolta  delle  olive  e  la  molitura portato da tre a due
giorni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997,  alla  denominazione  «Lucca» riferita all'olio extravergine di
oliva.