IL COMMISSARIO DELEGATO

  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
14 febbraio  2003  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  in
relazione  alle  attivita'  di  smaltimento  dei  rifiuti radioattivi
dislocati  nelle regioni Lazio, Campania, Emila-Romagna, Basilicata e
Piemonte,  in  condizioni  di  massima  sicurezza,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59
del 12 marzo 2003;
  Vista  l'ordinanza  n.  3267  del  7 marzo  2003 del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;
  Vista  l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 77 del 2 aprile 2003;
  Vista  l'ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003 del commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 87 del 14 aprile 2003;
  Ritenuto  necessario  progredire  nel  processo  di  riduzione  del
livello   di   rischio   delle  centrali  e  degli  impianti  oggetto
dell'O.P.C.M.   n.  3267/2003  accelerando  lo  smantellamento  degli
impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;
  Ritenuto  pertanto  necessario  avviare  con  urgenza  le  relative
procedure  nella consapevolezza che solo lo smantellamento completo e
la  messa  in sicurezza dei materiali radioattivi puo' eliminare ogni
rischio;
  Ritenuto   necessario  assicurare,  nel  rispetto  della  normativa
vigente,  uno  svolgimento  sincronico dei procedimenti autorizzativi
per  la  disattivazione  degli  impianti nucleari e la valutazione di
impatto   ambientale   (V.I.A.)  nonche'  assicurare  una  tempestiva
attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi.
  Considerato   opportuno   garantire  la  necessaria  collaborazione
istituzionale e la certezza del termine conclusivo delle procedure di
autorizzazione  alla  disattivazione  degli  impianti  ex art. 56 del
decreto   legislativo   n.  230/1995  e  di  valutazione  di  impatto
ambientale  (V.I.A.)  nel  rispetto dei termini legali previsti dalla
vigente   normativa   in   materia  nonche'  il  rispetto,  da  parte
dell'Agenzia  per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)  e  della direzione per la valutazione dell'impatto ambientale
del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio, dei
termini  riportati  nell'accordo  di collaborazione istituzionale, di
cui  all'art.  15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto tra
il  commissario  delegato,  il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  il  Ministero delle attivita' produttive, l'Agenzia
per  la  protezione  dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), la
direzione  per  la  valutazione  di  impatto ambientale del Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio, il Ministero per i beni
e le attivita' culturali e SO.G.I.N. S.p.A., quale soggetto attuatore
del commissario delegato, riportato in allegato sotto la lettera A;
                              Dispone:
  1.  La  comunicazione della presente ordinanza e dell'allegato A al
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, al Ministero
delle  attivita'  produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, al Ministero della salute, al
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, alla commissione
tecnico-scientifica  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
Dipartimento  della  protezione civile, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente  e  per i servizi tecnici (APAT); alla direzione per la
salvaguardia  ambientale  del  Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  alle  regioni  Campania,  Emilia-Romagna,  Lazio  e
Piemonte ed a SO.G.I.N. S.p.A.
  2.  L'esecuzione  degli  atti necessari all'attuazione del predetto
accordo  di collaborazione istituzionale per assicurare, nel rispetto
della  normativa vigente, uno svolgimento sincronico dei procedimenti
autorizzativi  per  la  disattivazione  degli  impianti nucleari e la
valutazione  di  impatto  ambientale  (V.I.A.) nonche' assicurare una
tempestiva attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi.
  3.  La  pubblicazione  della  presente  ordinanza e dell'allegato A
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 10 novembre 2003
                                                 Il commissario: Jean