IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1°  marzo  1986, n. 64, in tema di disciplina
organica  dell'intervento  straordinario  nel Mezzogiorno e norme per
l'agevolazione delle attivita' produttive;
  Visto  l'art.  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante   la   disciplina   dei  versamenti  delle  imposte  e  della
compensazione dei crediti d'imposta;
  Visto  l'art.  27,  comma  16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
(finanziaria  2000),  il  quale  ha individuato i territori ricadenti
sotto la denominazione di aree depresse;
  Visto  l'art.  61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria
2003), ed in particolare:
    i  commi  1  e 3, che istituiscono e disciplinano il Fondo per le
aree  sottoutilizzate  e  nel  contempo  stabiliscono  che dette aree
coincidono con l'ambito territoriale delle aree depresse;
    il  comma  13,  che prevede la concessione di agevolazioni, nella
forma  del  credito  d'imposta,  in  favore delle imprese operanti in
settori  ammissibili alle agevolazioni ai sensi della citata legge n.
488/1992  ed  aventi  sede  nelle aree di cui sopra, che investono in
campagne  pubblicitarie  localizzate  in specifiche aree territoriali
del Paese e demanda a questo Comitato la definizione delle direttive,
delle   modalita'   e   delle  procedure  per  la  concessione  delle
agevolazioni stesse;
  Visto  il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del
12  gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 10/2001), recante la disciplina degli
aiuti di Stato di minore entita' (c.d. de minimis);
  Vista  la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale
n.  156/2003)  con la quale, in sede di allocazione delle risorse per
le  aree  sottoutilizzate, e' stato determinato l'ammontare di quelle
destinate  ad assicurare il finanziamento delle agevolazioni relative
a  investimenti  in  campagne  pubblicitarie  localizzate,  di cui al
citato  art. 61, comma 13, ponendo lo stesso a carico della dotazione
aggiuntiva  del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'importo di 15
milioni  di  euro  per  l'anno 2003, di 30 milioni di euro per l'anno
2004  e  di  35 milioni  di  euro  per  l'anno  2005,  per  un totale
complessivo di 80 milioni di euro per il triennio 2003-2005;
  Vista  la  nota  n.  0023356  del  14 luglio  2003, con la quale il
Servizio  progetti,  studi  e  statistiche  del  Dipartimento  per le
politiche  di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle
finanze,  d'intesa  con  il  Dipartimento  per le politiche fiscali e
l'Agenzia   delle  entrate,  ha  presentato  lo  schema  di  delibera
concernente  le  modalita'  e  le  procedure per la concessione delle
dette agevolazioni;

                              Delibera:

  1. Accedono ai contributi previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n.
289,  art.  61,  comma  13,  le imprese la cui sede legale e' ubicata
nelle  aree sottoutilizzate di cui al comma 1 del medesimo art. 61, e
il  cui personale dipendente e assimilato e' prevalentemente occupato
in  sedi  ubicate  nelle  medesime  aree,  operanti  - fatto salvo il
disposto  dell'art.  1  del  citato  regolamento  CE n. 69/2001 - nei
settori  ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992,
che  incrementano  i  propri  investimenti  in campagne pubblicitarie
localizzate, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, a
sostegno   delle   attivita'   produttive,  attraverso  mezzi  locali
certificati,   tra  i  quali  emittenti  televisive  locali  iscritte
all'Auditel,  emittenti  radiofoniche  locali  iscritte ad Audiradio,
quotidiani  locali  iscritti ad Audipress e/o ADS, giornali periodici
iscritti  all'USPI,  agenzie  per  le  affissioni  iscritte all'INPE.
L'incremento   puo'   avvenire   anche   nell'ambito   del  programma
d'investimento  pubblicitario  realizzato attraverso attivita' locali
di   promozione,   sponsorizzazione,   pubbliche   relazioni,  direct
response,  nel  limite massimo del 12% dell'incremento realizzato con
l'utilizzo dei mezzi locali certificati.
  2. Il contributo, nei limiti delle risorse assegnate con la propria
delibera n. 16/2003, e' riconosciuto nella forma di credito d'imposta
ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo  n.  241/1997. L'incremento agevolabile di cui al punto 1
e'   determinato   dalla   differenza   tra   le  spese  in  campagne
pubblicitarie  localizzate  sostenute  e/o  da  sostenere nel periodo
d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza, di cui al
successivo punto 3, e quelle sostenute allo stesso titolo nel periodo
d'imposta   precedente.   Il  contributo  e'  determinato  applicando
all'incremento   realizzato   le  percentuali  di  cui  alla  tabella
allegata,  che  costituisce parte integrante della presente delibera,
in  relazione  al  territorio  in  cui  e'  ubicata  la  sede  legale
dell'impresa.  Il  diritto  al  credito d'imposta compete, nel limite
complessivo  di  100.000  euro  e  nel  rispetto  della regola del de
minimis di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001.
  3.  Per  fruire  del  contributo,  le  imprese  inoltrano  per  via
telematica,  a  decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera, al
Centro  operativo  di  Pescara dell'Agenzia delle entrate, un'istanza
per  l'importo  complessivo  degli  investimenti  di  cui  al punto 1
realizzati  o  da  realizzare  nel  periodo d'imposta di riferimento,
redatta  sulla  base  di  un  modello approvato con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  della  presente delibera e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale.  Nell'istanza  sono  indicati,  a pena di
nullita':
    gli    elementi   identificativi   dell'impresa,   con   espressa
indicazione, tra l'altro, della sede legale e dell'attivita' svolta;
    l'ammontare   degli   investimenti   in   campagne  pubblicitarie
localizzate  in specifiche aree territoriali del Paese, da realizzare
o  realizzati  nel  periodo d'imposta di riferimento, con indicazione
della loro ripartizione regionale;
    l'ammontare   degli   investimenti   in   campagne  pubblicitarie
localizzate in specifiche aree territoriali del Paese, realizzati nel
periodo d'imposta precedente;
    eventuali  aiuti  di  cui  al citato regolamento (CE) n. 69/2001,
fruiti nei tre anni precedenti alla presentazione dell'istanza;
    ogni   altro   dato   o  elemento  individuato  con  il  predetto
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  4. L'Agenzia delle entrate rilascia per via telematica attestazione
dell'avvenuta presentazione delle istanze e, successivamente, esamina
le   stesse   istanze   secondo   l'ordine   cronologico  della  loro
trasmissione,  comunicando  per  via telematica il riconoscimento del
contributo  salvo  quanto previsto al punto 7. L'assenza di uno degli
elementi di cui al punto 3, ovvero l'esaurimento dei fondi stanziati,
comporta  il  diniego  del  contributo stesso. Il beneficio s'intende
comunque   negato,   decorsi   trenta   giorni   dalla  presentazione
dell'istanza, in assenza di comunicazione da parte dell'Agenzia delle
entrate.
  5.   Il  credito  d'imposta  puo'  essere  utilizzato  nel  periodo
d'imposta  cui  si riferisce l'istanza in misura non superiore al 30%
del  contributo  riconosciuto con la comunicazione di cui al punto 4.
L'assegnazione   dei  fondi  per  l'anno  2003  e'  finalizzata  alla
copertura  di  tali  compensazioni.  Per  fruire  del restante 70% il
beneficiario  comunica,  entro  sessanta  giorni  dalla  chiusura del
periodo   d'imposta   in  cui  e'  presentata  l'istanza,  l'avvenuta
realizzazione  del  programma  nel  medesimo periodo d'imposta. A tal
fine il beneficiario presenta una comunicazione per via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, redatta sulla
base  di  un  modello  approvato  con  il provvedimento del direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al  punto 3, contenente i dati
relativi  all'effettiva  realizzazione  del programma pubblicitario e
all'incremento   agevolabile  realizzato  nel  periodo  d'imposta  di
riferimento  nonche'  gli  altri elementi individuati con il medesimo
provvedimento.
  6.  Per  le  modalita'  di presentazione telematica si applicano le
disposizioni  contenute nell'art. 3 del regolamento di cui al decreto
del   Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,  come
sostituito  dall'art.  3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
  7. L'Agenzia delle entrate rilascia per via telematica attestazione
dell'avvenuta  presentazione  della  comunicazione  e,  entro  trenta
giorni  dal  suo  ricevimento, comunica in via telematica l'ammontare
complessivo  del  contributo  riconosciuto  in via definitiva che non
potra'  comunque  essere  superiore  all'importo  riconosciuto  nella
comunicazione di cui al punto 4.
  Il  beneficiario  utilizza  il  credito  residuo  nei  due  periodi
d'imposta   successivi   a   quello  di  presentazione  dell'istanza,
rispettivamente  nelle  misure massime del 43% e del 57%. La parte di
importo  non  utilizzato  nei  predetti limiti puo' essere utilizzata
entro  e  non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello in
corso  alla  data di presentazione dell'istanza. La realizzazione del
programma  d'investimento  in misura inferiore al 75% dell'incremento
agevolabile   determinato   ai   sensi   del   punto  2  ed  indicato
nell'istanza,   ovvero   la   mancata   comunicazione   dell'avvenuta
realizzazione   nei  termini  previsti,  comporta  la  decadenza  dal
contributo e preclude la possibilita' di riproporre una nuova istanza
nei  dodici  mesi successivi al periodo d'imposta cui si riferisce la
domanda.  Il  credito d'imposta di cui al punto 5, primo periodo, non
spettante  e  gia'  fruito,  e'  versato, maggiorato degli interessi,
entro  il  termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi
dovuta  per  il  periodo d'imposta in cui e' presentata l'istanza. Le
risorse non utilizzate e quelle recuperate sono portate in incremento
alla dotazione dell'esercizio successivo.
  8. Il credito d'imposta, che non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione  del  reddito  imponibile,  alla determinazione del valore
della  produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive  e  non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  9.  Per  conseguire  il  diritto  al  contributo, tutti i pagamenti
relativi  al programma d'investimento pubblicitario sono effettuati a
mezzo  di  bonifico  bancario  o  di  conto corrente postale. Per gli
investimenti  effettuati  anteriormente  alla  data  di pubblicazione
della  presente  delibera  non si applicano le disposizioni di cui al
punto  precedente;  i  pagamenti relativi a detti investimenti devono
comunque  essere  documentati con qualsiasi atto idoneo a dimostrarne
l'avvenuta effettuazione.
  10. Le imprese beneficiarie conservano, nei termini di cui all'art.
43  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e  successive modificazioni, anche le dichiarazioni liberatorie
che i soggetti che hanno reso le prestazioni incluse nel programma di
investimento  in  campagne  pubblicitarie  localizzate  sono tenuti a
rilasciare ai fini dell'attestazione del pagamento del corrispettivo,
della mancata emissione di note di credito, ovvero del loro ammontare
qualora queste siano emesse.
    Roma, 25 luglio 2003
                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
    Economia e finanze, foglio n. 269