IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 novembre  1997 con il quale e'
stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Vigneti
delle  Dolomiti»,  o  in  lingua  tedesca «Weinberg Dolomiten», ed e'
stato  approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive
modifiche;
  Vista  la  domanda presentata dall'Associazione produttori Trentino
vini  in  data  5 agosto  1998  intesa  ad  ottenere  la modifica del
disciplinare  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
«Vigneti  delle  Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten»,
riconosciuta con decreto ministeriale 26 novembre 1997;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del
disciplinare  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
«Vigneti  delle  Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten»,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  34
dell'11 febbraio 2000.
  Visto il parere favorevole della provincia autonoma di Trento sulla
sopra citata domanda;
  Viste le successive istanze presentate dall'Associazione produttori
Trentino  vini  e  dal  Consorzio  tutela vini del Trentino intese ad
ottenere  nel  disciplinare  la  previsione  del  taglio nella misura
massima  del  15%  con  mosti  e  vini  provenienti  da altre zone di
produzione  e  l'innalzamento  delle  rese di uva/ettaro da 19,5 a 23
tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato;
  Visti  il  parere  favorevole  della provincia autonoma di Trento e
della provincia autonoma di Bolzano sulle sopra citate istanze;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di   modifica   del  disciplinare  di  produzione  della  indicazione
geografica  tipica  dei  vini  «Vigneti  delle Dolomiti», o in lingua
tedesca   «Weinberg  Dolomiten»,  formulati  dal  comitato  stesso  e
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 204 del
3 settembre  2003,  sostituente  il  parere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
«Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica  «Vigneti  delle  Dolomiti»,  o  in  lingua  tedesca «Weinberg
Dolomiten»,  approvato  con  decreto ministeriale 26 novembre 1997, e
successive  modifiche,  e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente  decreto  le  cui misure entrano in vigore a decorrere dalla
vendemmia 2003.