IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1997 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche; Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori Trentino vini in data 5 agosto 1998 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», riconosciuta con decreto ministeriale 26 novembre 1997; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000. Visto il parere favorevole della provincia autonoma di Trento sulla sopra citata domanda; Viste le successive istanze presentate dall'Associazione produttori Trentino vini e dal Consorzio tutela vini del Trentino intese ad ottenere nel disciplinare la previsione del taglio nella misura massima del 15% con mosti e vini provenienti da altre zone di produzione e l'innalzamento delle rese di uva/ettaro da 19,5 a 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato; Visti il parere favorevole della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano sulle sopra citate istanze; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», formulati dal comitato stesso e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 3 settembre 2003, sostituente il parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten»; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», approvato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.