Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale   Tamiflu   (oseltamivir),   autorizzata   con   procedura
centralizzata  europea  ed  inserita  nel  registro  comunitario  dei
medicinali con i numeri:
      EU/1/02/222/001 75 mg 10 capsule rigide in blister uso orale;
      EU/1/02/222/002  12  mg/ml  polvere  per  sospensione  orale  1
flacone 30 g uso orale.
    Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

                        IL DIRETTORE GENERALE
                dei farmaci e dei dispositivi medici

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio 1993, e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;
  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003,
n.  129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
salute;
  Vista  la  decisione  della  Commissione europea del 20 giugno 2002
recante    l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   della
specialita' medicinale «Tamiflu oseltamivir»;
  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
  Visto   il   decreto   legislativo  30 giugno  1993,  n.  266,  con
particolare riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione;
  Visto  l'art.  1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento    CEE    n.    2309/93    sono   cedute   dal   titolare
dell'autorizzazione  al  Servizio  sanitario  nazionale  ad un prezzo
contrattato  con il Ministero della sanita', su conforme parere della
Commissione  unica  del  farmaco,  secondo  i  criteri  stabiliti dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione, alla specialita' medicinale «Tamiflu oseltamivir» alfa
debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
  Visto  il  parere  della Commissione unica del farmaco nella seduta
del 9/10 settembre 2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  specialita'  medicinale TAMIFLU OSELTAMIVIR, nelle confezioni
indicate  viene  attribuito  il  seguente  numero  di identificazione
nazionale:
    75  mg  10 capsule rigide in blister uso orale - n. 035943012 (in
base 10) - 128WM4 (in base 32);
    2  mg/ml polvere per sospensione orale 1 flacone 30 g uso orale -
n. 035943024 (in base 10) - 128WMJ (in base 32).