IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CEE)  n.  2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita'
di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace  dai  consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma 15  che  individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle
S.T.G.  possono  ricevere,  mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico  corrispondente  dal  Ministero delle politiche agricole e
forestali;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, in
attuazione  dell'art.  14,  comma 17, della citata legge n. 526/1999,
relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle I.G.P. ed ai criteri di
rappresentanza   negli   organi   sociali   dei   medesimi  consorzi,
determinati   in   ragione   della   funzione   di  rappresentare  la
collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle
denominazioni  protette e alla conservazione e alla difesa della loro
reputazione,   costituenti  anche  lo  scopo  sociale  del  Consorzio
istante;
  Visto   il   decreto  10 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999;
e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei
costi derivanti delle attivita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e
delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
  Visto   il   decreto  12 ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,   conformemente   alle  previsioni  dell'art.  14,  comma  15,
lettera d)  sono  state  impartite le direttive per la collaborazione
dei  consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e
salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996,  con  il  quale e' stata registrata la denominazione di origine
protetta  del  formaggio  «Robiola  di Roccaverano», pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  legge  n.  L 163  del
2 luglio 1996;
  Vista   l'istanza   presentata   dal   Consorzio  di  tutela  della
denominazione   di   origine   protetta  del  formaggio  «Robiola  di
Roccaverano»  con  sede legale in via Roma n. 8 - Roccaverano (Asti),
intesa  ad  ottenere  il riconoscimento dello stesso ad esercitare le
funzioni  indicate  all'art.  14,  comma 15,  della  citata  legge n.
526/1999;
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000,
relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi di tutela
delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a  quelle  riportate  nel decreto
12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela;
  Considerato  che  la  condizione  richiesta dall'art. 5 del decreto
12 aprile    2000,   sopra   citato,   relativo   ai   requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il
Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal
consorzio  richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo
di  controllo  I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest Qualita' - Soc. Coop. a
r.l.,   autorizzato  a  svolgere  le  attivita'  di  controllo  sulla
denominazione   di   origine   protetta  del  formaggio  «Robiola  di
Roccaverano» con decreto ministeriale 2 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 136 del 12 giugno
1999,  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei  soggetti
appartenenti  alla  categoria «caseifici di produzione» nella filiera
«formaggi»,  individuata  all'art. 4 del medesimo decreto citato, che
rappresentano  almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto
organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;
  Considerate  le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di
una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P.,  al  quale  l'art.  14  della  legge
21 dicembre  1999,  n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve
le   attivita'   di  controllo  svolte  ai  sensi  dell'art.  10  del
regolamento  (CEE)  n.  2081/92  di  spettanza dell'organismo privato
autorizzato  sopraindicato,  le  attivita' concernenti le proposte di
disciplina  di  produzione, quelle di miglioramento qualitativo della
stessa,   anche  in  termini  di  sicurezza  alimentare,  nonche'  in
collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali,
le  attivita'  di  salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi,
atti  di  concorrenza  sleale,  contraffazioni,  uso  improprio delle
denominazioni  protette  nel  territorio di produzione e in quello di
commercializzazione,  nonche' mediante la stipulazione di convenzioni
con  i  soggetti  interessati  al confezionamento e all'immissione al
consumo  del  prodotto  tutelato, non incidenti sulle caratteristiche
chimico-fisiche  e  organolettiche, sulla identificazione certa dello
stesso  e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito
europeo;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio
«Robiola  di  Roccaverano»  al fine di consentirgli l'esercizio delle
attivita'  sopra  richiamate  e  specificamente indicate all'art. 14,
comma 15, della citata legge n. 526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo statuto del Consorzio di tutela della denominazione e di origine
protetta formaggio Robiola di Roccaverano con sede legale in via Roma
n.  8  -  Roccaverano  (Asti),  e'  conforme alle prescrizioni di cui
all'art.  3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali
relative  ai  requisiti  di rappresentativita' dei Consorzi di tutela
delle  denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni
geografiche protette (I.G.P.).