IL DIRIGENTE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto  il regolamento CE n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio
1996,  relativo  alla  registrazione  della  denominazione di origine
protetta  «Pancetta  Piacentina»,  ai sensi dell'art. 17 del predetto
regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  l'istanza presentata dal Consorzio salumi tipici piacentini,
con  sede  in  Piacenza,  presso  la  C.C.I.A.A.  di Piacenza, piazza
Cavalli  n.  25,  intesa  ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione   della   denominazione   di  origine  protetta  «Pancetta
Piacentina»  nel  quadro  della  procedura  prevista dall'art. 17 del
regolamento CEE n. 2081/92;
  Vista la nota protocollo n. 64567 del 23 ottobre 2001, con la quale
il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  CEE  n.  2081/92,  ha  notificato  all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  18 marzo  2002,  con  la  quale il consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  CEE  n.  2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del   regolamento  CEE  n.  535/97  sopra  richiamato,  espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della
denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta  «Pancetta Piacentina» in attesa che l'organismo comunitario
decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata dal Consorzio salumi
tipici  piacentini,  assicuri  la protezione a titolo transitorio e a
livello  nazionale  della denominazione di origine protetta «Pancetta
Piacentina»,  secondo  il disciplinare di produzione pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
118  del  23 maggio  2001  e  con  la  rettifica  ad  esso apportata,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n.  138  del 14 giugno 2002, in attesa che il competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
  Vista  la  suddetta  rettifica  consistente  nella  modifica  della
prescrizione  «I  suini debbono essere di peso di 160 kg, piu' o meno
10%,  ...» riportata all'art. 2, quarto comma, con la prescrizione «I
suini  debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, ammettendo uno
scarto in difetto del 10% ...»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio
del  14 luglio  1992,  come  integrato  dall'art.  1, paragrafo 2 del
regolamento  CE  n.  535/97  del  consiglio  del  17 marzo 1997, alla
modifica,   chiesta   dal  Consorzio  salumi  tipici  piacentini,  al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Pancetta  Piacentina» registrata con regolamento CE n. 1263/96 della
Commissione  del  1° luglio  1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto
regolamento CEE n. 2081/92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 118 del 23 maggio 2001 e
con la rettifica riportata nelle premesse al presente decreto.